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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1987/2025
vertente tra parte domiciliata in VIA C/O AVV. AVITABILE M. VIA Parte_1
TERNI 22 ROMA rappresentata dall'avv. BUONEMANI** ANTONIO e avv. DI MILLA MARILISA ( ) C/O AVITABILE M.T. VIA TERNI 22 ROMA;
C.F._1
Parte appellante contro
Controparte_1
[...] dall'avv. SALVATI OTTONE
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 241/2025 pubbl. il 05/03/2025 dal Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, il Tribunale ha rigettato il ricorso per la declaratoria della nullità/illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa del 13.12.2023 di Parte_1
, lavoratore dipendente della Piscicoltura del Golfo di AE Società agricola a r.l. con
[...] mansione di operaio addetto al mangime presso la sede di AE (LT).
2. Il lavoratore ricorre in appello, articolando quattro motivi di ricorso.
3. Si costituisce l'appellata, depositando memoria di costituzione.
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. La sentenza impugnata, disattendendo la censura della mancata preventiva contestazione disciplinare, ha ritenuto legittimo il licenziamento, avendo ritenuto provata la regolarità dell'invio della raccomandata, giacché:
i) è stata depositata in atti la missiva del 28.09.2023, con cui la società ha contestato al ricorrente la sua “reiterata assenza ingiustificata fin dallo scorso 4.09.2023, dalla sede di lavoro di Parte_2
Azienda Ittica San Giorgio società Agricola, presso cui è stato distaccato”;
ii) il lavoratore non ha contestato l'esattezza dell'indirizzo di spedizione, sicché lo stesso deve ritenersi correttamente individuato;
iii) in atti è stata altresì prodotta ricevuta di compiuta giacenza, perfezionatasi in data 9.11.2023; iv) acquisite informazioni presso Poste Italiane S.p.A. ex art. 211 c.p.c. per il tramite della società resistente, il gestore ha rappresentato che era stato effettuato “un tentativo di recapito in data 06.10.2024 con rilascio dell'avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Successivamente l'invio è stato inoltrato all'ufficio postale di CP_1 dove è rimasto in giacenza per il periodo previsto, al termine del quale è stato rinviato al mittente”;
v) non occorreva la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, in questo settore operano i generali principi codicistici in base ai quali qualora il licenziamento sia stato intimato con lettera raccomandata, a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, a tale indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ., sent. n. 20519/2019); vi) di conseguenza, a fronte della contestazione che l'atto non fosse mai pervenuto all'indirizzo del destinatario, per poter ritenere operante la presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. era necessario che il datore di lavoro fornisse la prova delle esatte modalità con le quali è stata eseguita la notifica dello stesso a mezzo del servizio postale;
vii) tale onere probatorio risulta soddisfatto, “essendo emersa la verifica della regolarità dell'invio della raccomandata da parte della società come attestato dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali (posti in sequenza ed attestanti la regolare compiuta giacenza della lettera raccomandata)” e confermato da altri indici probatori, come “la precedente lettera di contestazione disciplinare, regolarmente ricevuta” e il deposito della “busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente e su cui si legge la data di spedizione, la dicitura “avv. 6.10.2023” – vale a dire “avvisato” – nonché l'avvenuto compimento della giacenza, elementi ritenuti sufficienti a rendere operante la richiamata presunzione di conoscenza (Cass. 15397/2023; 9247/2023; 28171/2023)”.
6. L'appello è infondato.
7. Per ragioni di ordine logico, devono essere esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo.
7.1. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erronea valutazione del difetto di prova sulla ricezione da parte del ricorrente della contestazione disciplinare del 28.09.2023, impugnando il capo della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione relativa al mancato deposito della documentazione in formato .xml e all'attribuzione dell'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine alla difformità del documento cartaceo rispetto a quello informatico.
Il motivo è infondato.
Dall'esame del verbale di udienza del 25.09.2024, risulta che il Giudice di primo grado ha rilevato che “la documentazione prodotta consente di essere valutata quale principio di prova, con particolare riferimento al tracciato relativo alla spedizione della missiva stessa”, per poi onerare parte resistente di “effettuare una ricerca aggiornata presso il sito Poste Italiane ovvero presso l'Ufficio Postale di (piazza Carlo Terzo) al fine di produrre attestazione dalla quale risulti CP_1
l'avvenuta consegna della raccomandata 618663498894 spedita all'indirizzo del lavoratore ivi indicato”. L'odierna appellata ha ottemperato a tale onere istruttorio, depositando le risultanze. Tali produzioni sono state contestate all'udienza dell'11.12.2024.
Costituisce principio di diritto consolidato che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cfr. Cass. Sez. Un. sent. n.
7665/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto infondata la contestazione relativa al formato editabile dei documenti, in ragione della sua genericità. Infatti, in assenza di alcuna censura da parte del ricorrente di un concreto e specifico pregiudizio a lui derivante dal documento, non avrebbe potuto il Giudice accogliere la domanda. In altri termini, costituiva onere dell'odierno appellante l'individuazione delle asserite difformità del documento informatico da quello cartaceo.
7.2. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto esistente la prova della ricezione della contestazione disciplinare del 28.9.2023 da parte del ricorrente.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, già richiamata dalla sentenza gravata, chiarisce che nella presente materia opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In particolare, la Cassazione ha delineato un regime duplice, a seconda della natura dell'atto.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un., sent. n.
10012/2021).
Diversamente, negli altri casi opera la regola dettata dall'art. 1335 c.c., ai sensi del quale “(...) ogni (...) dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ed infatti, in tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ritiene operante il regime meno oneroso, operando il meccanismo presuntivo di cui all'art. 1335 c.c.: “Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” (Cass., sent. n. 23589/2018). Il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore (Cfr. Cass., sent. n. 28171/2024; Cass. sent, n. 20519/2019).
Precisa la Suprema Corte che la presunzione di conoscenza della lettera che si contesta pervenuta a destinazione non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (Cfr. Cass., sent. n. 28171/2024; Cass., sent. n. 19232 del 2018).
Al fine di soddisfare tale onere probatorio, la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass., sent. n. 511 del 2019).
Il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma “dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass., sent. n. 31845 del 2022).
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Collegio, il Tribunale si è conformato ai principi di diritto esposti, avendo verificato la regolarità dell'invio della raccomandata da parte della Società, attribuendo rilievo ai timbri e alle sottoscrizioni degli addetti postali, posti in sequenza ed attestanti la regolare compiuta giacenza della lettera raccomandata. È infatti risultata depositata sia la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente, recante la data di spedizione e la dicitura “avv. 6.10.2023”, ove “avv.” sta per
“avvisato”, nonché l'avvenuto compimento della giacenza, elementi tutti ritenuti sufficienti a rendere operante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Ex adverso, il lavoratore ha replicato di non aver mai ricevuto la lettera di contestazioni, affermazione che non vale a sovvertire l'esito probatorio, dal momento che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver avvisato il destinatario temporaneamente assente fa piena prova fino a querela di falso.
Conseguentemente, anche il terzo motivo di appello è infondato.
8. Il primo ed il quarto motivo di appello, essendo fondati sulle medesime ragioni, devono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare e decidere il contestato difetto assoluto di motivazione della lettera di licenziamento datata 07.11.2023, ricevuta dal ricorrente il 13.12.2023.
Avrebbe omesso di considerare il Giudice che la lettera di licenziamento era priva del motivo del recesso e dell'indicazione della data della sua decorrenza, limitandosi a richiamare la precedente contestazione disciplinare che l'appellante non avrebbe mai ricevuto.
Con il quarto motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di individuare ed indicare, ove esistenti, quali sarebbero state le ragioni del contestato licenziamento e, conseguentemente, erroneamente omesso di decidere e motivare sul rigetto della impugnazione del licenziamento promossa dal ricorrente. La ritorsività del licenziamento si desumerebbe dall'illegittimità del distacco comunicatogli il 26.05.2023.
8.1. Le censure non meritano accoglimento.
Dall'accertamento effettuato nel giudizio di primo grado risulta che la motivazione del licenziamento, contestato con missiva del 28.09.2023, risiedeva nella “reiterata assenza ingiustificata fin dallo scorso 04.09.2023 dalla sede di lavoro di Parte_3
, presso cui è stato distaccato”.
[...]
Ebbene, in primo grado, il lavoratore si doleva - oltre che dei vizi procedimentali riproposti in appello e già esaminati - anche della ritorsività del licenziamento, che avrebbe costituito illegittima reazione datoriale alle numerose segnalazioni ricevute in merito al degrado dei locali adibiti a spogliatoio ed alla pericolosità dei luoghi di lavoro.
In appello, con i motivi in esame, il lavoratore deduce l'omessa pronuncia del Tribunale sulla motivazione del licenziamento, introducendo il tema della illegittimità del distacco del lavoratore in Sicilia disposto in data 26.05.2023, dichiarato dalla sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Cassino.
A ben vedere, il Giudice del primo grado nulla ha fatto se non confrontarsi con i motivi di ricorso, con cui il ricorrente si limitava a censurare il carattere ritorsivo del licenziamento senza dedurre alcunché rispetto alla illegittimità del distacco, che egli fa valere solo in appello, dunque tardivamente. Infatti, l'art. 345 c.p.c. fissa il c.d “divieto di nova” in appello, precludendo alle parti di introdurre nel giudizio di secondo grado deduzioni e contestazioni nuove rispetto a quelle già sollevate in prime cure, anche quando tali deduzioni riguardano la specificità della contestazione disciplinare come precondizione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto contestato al dipendente, poi divenuto motivo di licenziamento (Cfr. Cass., sent. n. 4942/2025).
Ad ogni buon conto, l'appellante non si può avvalere dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), deducendo che la dichiarata illegittimità del distacco dallo stabilimento di AE (LT) a quello di PE (TP), quale causa delle assenze ingiustificate che hanno motivato il licenziamento, sia idonea a travolgerne la validità o comunque a giustificare l'assenza dal luogo di lavoro.
Infatti, la citata sentenza, pur dichiarando illegittimo il distacco, ha escluso che il rifiuto della prestazione da parte del potesse essere ricondotta all'alveo dell'art. 1460 c.c., poiché Parte_1
“il lavoratore non ha dedotto alcun elemento dal quale si possa desumere che il distacco a
avrebbe inciso in maniera irrimediabile sulle proprie esigenze vitali, non bastando la Parte_2 sola distanza chilometrica a presumere una significativa compromissione delle esigenze di vita personale e familiare”. Inoltre, “egli poteva rifiutarsi di adempiere solo parzialmente alla prestazione lavorativa (quella, per intenderci, relativa alla formazione di risorse in merito alla pesca ed alla attività di conduzione delle imbarcazioni e dei mezzi di trasporto), ben potendo invece adempire alla ulteriore mansione di addetto all'impianto di allevamento”. Infine, il Tribunale ha osservato che la società, nel replicare alla contestata assenza ingiustificata del ricorrente, ha espressamente rappresentato “il suo incomprensibile rifiuto di dar seguito al distacco – che, come a Lei noto, viene adottato frequentemente anche per altri suoi colleghi poiché indispensabile alla realizzazione del programma di rete sottoscritto dall'azienda e dalle altre società facenti parte del
Gruppo DEL PESCE”.
Ne deriva che il era tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro Parte_1 impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.
Dall'illegittimità del rifiuto si desume l'infondatezza della censura sul carattere ritorsivo del licenziamento. Nel licenziamento con carattere ritorsivo è necessario che il motivo illecito sia stato l'unico determinante il recesso, con onere probatorio a carico del lavoratore, tenuto a dimostrare l'illiceità del motivo unico, sempre che il datore di lavoro abbia fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di specie, il licenziamento si è fondato unicamente sulla ingiustificata assenza del lavoratore, in merito alla quale l'odierno appellante nulla ha eccepito in sede procedimentale;
né in sede processuale egli ha fornito prova del carattere ritorsivo del licenziamento così motivato. Per tale ragione la sentenza gravata rivolge la maggiore attenzione al tema del perfezionamento della notifica della lettera di contestazioni quale presupposto della legittimità, non solo procedimentale, ma anche sostanziale del licenziamento.
Il motivo del licenziamento era quindi conoscibile per il lavoratore, trattandosi della assenza ingiustificata già contestata con precedente missiva.
La motivazione del licenziamento, sia pure effettuata per relationem richiamando la lettera di contestazione, era chiaramente indicata nella “reiterata assenza ingiustificata fin dallo scorso 04.09.2023” del “dalla sede di lavoro di Parte_1 Parte_3
, presso cui è stato distaccato”.
[...]
Pertanto, la sentenza ha correttamente concluso per la legittimità del licenziamento, senza che possa configurarsi la dedotta omissione di pronuncia.
9. Per tali ragioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe forensi vigenti.
Stante il rigetto, sussistono a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese, che liquida in € 3.350,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Roma, 11/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio