TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 272
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026
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TAR
Decreto collegiale 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di requisiti di partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la controinteressata non abbia reso dichiarazioni mendaci, poiché possedeva una licenza prefettizia valida per l'ambito territoriale richiesto al momento della presentazione dell'offerta. Inoltre, anche in caso di temporanea discontinuità del requisito territoriale, questa non è ostativa all'aggiudicazione, in quanto non ha arrecato un vulnus all'interesse pubblico e l'estensione territoriale è un requisito agevolmente integrabile.

  • Rigettato
    Mancanza di continuità del possesso dei requisiti

    Il Tribunale ha applicato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo che la temporanea discontinuità del requisito, intervenuta in una fase di attesa e contenzioso estranea alla sfera di controllo dell'impresa, non sia ostativa all'aggiudicazione. Inoltre, ha distinto tra requisito primario (licenza prefettizia) e requisito secondario (estensione territoriale), quest'ultimo facilmente integrabile.

  • Rigettato
    Domanda subordinata

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto anche le domande subordinate sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 272
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 272
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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