Sentenza 11 febbraio 2026
Decreto collegiale 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2025, proposto da
Pol Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8164769486, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CONSIP S.p.A., non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
ANCR Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spataro in Cosenza, via Carlo Bilotti n. 35;
per l'annullamento
- del provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE della gara a procedura aperta suddivisa in n. 34 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - ID 2201 - lotto 28 - CIG 8164769486 - aggiudicato ad ANCR SECURITY S.r.l. (già Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l.), comunicato alla ricorrente con pec del 4 luglio 2025;
- per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti inerenti al procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo alla ANCR SECURITY S.r.l. (già Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l.) ed alla verifica dell’offerta dell’aggiudicataria;
- di tutti i verbali di gara;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
- del contratto, ove medio tempore stipulato con l’illegittima aggiudicataria, e per il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ancr Security S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 9 gennaio 2020, CONSIP S.p.A. indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 34 lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia.
L’appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva una durata di 36 mesi per un valore complessivo stimato di euro 278.346.259,68.
2. Alla procedura partecipavano, con riferimento al lotto 28 relativo alla Provincia di AN (del valore di euro 2.643.494,94), tra le altre società, Pol Service S.r.l. e l’allora Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. (ora ANCR Security S.r.l.).
3. La gara veniva inizialmente aggiudicata alla Cosmopol Vigilanza S.r.l., la quale veniva tuttavia esclusa in un secondo momento per carenza dei requisiti di legge.
4. A seguito della predetta esclusione, la stazione appaltante disponeva, in data 4 luglio 2025, l’aggiudicazione in favore di ANCR Security S.r.l., mentre la società Pol Service S.r.l. si collocava in seconda posizione in graduatoria.
5. Al riguardo, la ricorrente riferisce quanto segue:
- a seguito dell'aggiudicazione in favore di ANCR Security S.r.l., Pol Service S.r.l. presentava, in data 4 luglio 2025, istanza di accesso agli atti, riscontrata dalla CONSIP S.p.A. in data 8 luglio 2025;
- in data 15 luglio 2025, Pol Service S.r.l. inoltrava una seconda istanza per ottenere la documentazione inizialmente non esibita da CONSIP S.p.A. e, segnatamente, l’autorizzazione per operare nei territori oggetto di gara e il progetto operativo con l’indicazione dei Punti Operativi Distaccati (POD);
- nelle more, Pol Service S.r.l. formulava istanza anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy al fine di verificare il possesso, da parte della ANCR Security S.r.l., dell’estensione territoriale alla Provincia di AN;
- in data 23 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riscontrava l’istanza, trasmettendo il parere di competenza circa l’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio previsti dal D.M. 269/2010, dal quale emergeva che l’aggiudicataria ANCR Security S.r.l. fosse in possesso dei requisiti per operare in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, senza tuttavia menzionare la Provincia di AN;
- a seguito del riscontro ministeriale, Pol Service S.r.l. presentava, in data 24 luglio 2025, istanza alla Prefettura di Catania, per verificare l'effettiva estensione territoriale della licenza di ANCR Security S.r.l.;
- in pari data, veniva presentata istanza anche alla Questura di AN per verificare l'esistenza dei POD nel territorio catanzarese;
- in data 29 luglio 2025, Pol Service S.r.l. formulava una prima istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione;
- in data 31 luglio 2025, CONSIP S.p.A. rispondeva, trasmettendo una licenza prefettizia del 9 maggio 2025 e una SCIA per l'estensione dell'attività alla Provincia di AN presentata da ANCR Security S.r.l. il 15 maggio 2025, ritenendo tale documentazione adeguata a soddisfare i requisiti di gara;
- sempre in data 31 luglio 2025, Pol Service S.r.l. avanzava una seconda istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, contestando ad ANCR Security S.r.l. la carenza del requisito dell'estensione territoriale alla Provincia di AN, per il periodo intercorrente dalla presentazione dell'offerta sino all'aggiudicazione provvisoria;
- con nota dell'8 agosto 2025, CONSIP S.p.A. rigettava la seconda istanza di annullamento in autotutela: pur dando atto di una “ temporanea perdita del requisito ” territoriale da parte dell'aggiudicataria, riteneva “ però in ragione delle specifiche circostanze, di aderire al recente orientamento giurisprudenziale in materia (tra le altre Cons. Stato sez. III n. 4844/2021) ”;
- a fronte di tale rigetto, con ulteriore nota dell'8 agosto 2025, Pol Service S.r.l. integrava la richiesta alla Prefettura di Catania, chiedendo il rilascio della primigenia istanza formulata dall’allora società Istituto di Vigilanza ANCR S.r.l., nonché “ la nota dell’istituto con cui è stata richiesta l’estensione territoriale per la Regione Calabria ed il relativo progetto tecnico trasmesso al Ministero per lo sviluppo economico ”, citata nella licenza del 21 giugno 2018, prot. n. 66462 - 12B15 Area 1 Ter, rilasciata dalla Prefettura di Catania;
- in pari data, la Questura di AN riscontrava l'istanza del 29 luglio 2025, dichiarando di non disporre di documentazione relativa ad ANCR Security S.r.l. e rimettendo l'istanza alla Questura e alla Prefettura di Catania;
- in data 2 settembre 2025, la Prefettura di Catania forniva riscontro definitivo alle istanze presentate dalla Pol Service S.r.l., precisando che, all'epoca dell'ultimo rinnovo della licenza, ANCR Security S.r.l. era stata autorizzata a operare esclusivamente nella Provincia di Reggio Calabria e che, in data 15 maggio 2025, aveva presentato la domanda per estendere l'attività alla Provincia di AN.
6. Quindi, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di ANCR Security S.r.l., nonché gli atti connessi, inclusi i verbali di gara e le verifiche sui requisiti e sull’anomalia dell'offerta.
7. Con un unico e articolato il primo motivo di ricorso, si sostiene che:
- la ANCR Security S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f bis , del d.lgs. n. 50/2016, per aver reso dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti per operare nel territorio della Provincia di AN (lotto 28);
- l’esclusione scatterebbe automaticamente, poiché la dichiarazione riguarda un requisito essenziale di idoneità professionale ex art. 7.1 del disciplinare di gara;
- quand'anche si ammettesse la sussistenza dell'estensione territoriale al momento dell’offerta, l’intervenuta soluzione di continuità nel possesso del requisito configurerebbe una palese violazione del principio di necessaria permanenza dei requisiti di ammissione in capo all'aggiudicataria.
8. Si è costituita la controinteressata ANCR Security S.r.l., precisando in fatto che:
- al momento della partecipazione alla gara, l’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. (ora ANCR Security S.r.l.) era legittimamente titolare della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS (prot. n. 66462- 12 B15 Area 1 Ter del 21 giugno 2018), efficace per la Regione Sicilia e la Regione Calabria (inclusa la Provincia di AN), classi funzionali A, B, D e E;
- in data 28 gennaio 2021, veniva presentata istanza di rinnovo triennale della licenza (2021-2024);
- nelle more dello svolgimento della gara, in data 23 marzo 2023, il Tribunale di Catania ammetteva l’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria in continuità aziendale;
- in data 8 giugno 2023, CONSIP S.p.A. aggiudicava provvisoriamente il lotto 28 alla Cosmopol Vigilanza S.r.l.;
- in data 22 aprile 2024, l’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. in amministrazione straordinaria chiedeva il rinnovo della licenza per il triennio 2024-2027.
- in data 28 giugno 2024, CONSIP S.p.A. escludeva Cosmopol Vigilanza S.r.l. dalla gara, annullandone l'aggiudicazione, per violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- iniziava un contenzioso legale, che si concludeva con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2025 n. 7062 che confermava l’esclusione della Cosmopol Vigilanza S.r.l.;
- durante lo svolgimento del contezioso, con decreto n. 115388 del 18 settembre 2024, la Prefettura di Catania, nel rinnovare la licenza dell’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l., ne limitava territorialmente l’efficacia alla sola Provincia di Reggio Calabria;
- con atto di cessione d’azienda del 14 marzo 2025, la ANCR Security S.r.l. acquistava il complesso aziendale dell’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. in amministrazione straordinaria;
- in data 30 aprile 2025, CONSIP S.p.A. comunicava l'aggiudicazione (non efficace) ad ANCR Security S.r.l.;
- in data 9 maggio 2025, la licenza prefettizia dell’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. in amministrazione straordinaria veniva volturata in favore della ANCR Security S.r.l., mantenendo però il limite territoriale alla sola Provincia di Reggio Calabria;
- in data 15 maggio 2025, ANCR Security S.r.l. presentava SCIA di estensione territoriale, per tornare a operare nella Provincia di AN;
- in data 11 giugno 2025, CONSIP S.p.A. chiedeva chiarimenti ANCR Security S.r.l. sulla continuità del possesso dei requisiti territoriali; richiesta riscontrata in data 16 giugno 2025 dalla stessa ANCR Security S.r.l.;
- in data 4 luglio 2025, CONSIP S.p.A. comunicava l'aggiudicazione definitiva in favore di ANCR Security S.r.l..
9. Svolte queste precisazioni in fatto, ANCR Security S.r.l., con memoria depositata in data 22 settembre 2025, contesta integralmente il ricorso, rilevando, in particolare, che:
9.1. quanto alla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis , del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
- non sarebbe configurabile alcuna falsa dichiarazione, essendo documentalmente provato che, al momento della presentazione dell'offerta, l’allora Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. possedeva la licenza prot. n. 66462- 12 B15 Area 1 Ter del 21 giugno 2018, estesa alla Provincia di AN; il requisito di idoneità professionale richiesto dall'art. 7.1 del disciplinare era, dunque, pienamente sussistente;
- la licenza è stata successivamente (senza soluzione di continuità) rinnovata e, quindi, volturata alla ANCR Security S.r.l., subentrata nei diritti e nelle obbligazioni dell’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. in amministrazione straordinaria, a seguito della cessione d'azienda;
9.2. quanto alla continuità del possesso del requisito:
- sebbene il principio di continuità dei requisiti sia la regola generale, la giurisprudenza più recente ne avrebbe temperato la portata sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, evidenziando come sarebbe irragionevole pretendere per le imprese non aggiudicatarie il mantenimento ininterrotto dei requisiti durante la pendenza di un contenzioso promosso da terzi, fase in cui non vi è alcuna attività valutativa o impegno vincolante verso la stazione appaltante;
- di conseguenza, l’eventuale e temporanea soluzione di continuità nel possesso del requisito non è idonea a determinare l'esclusione quando, per durata o contesto, non arreca alcun vulnus concreto all'affidabilità dell'operatore economico né all'interesse pubblico della stazione appaltante;
- nel caso di specie, l’Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.r.l. e successivamente ANCR Security S.r.l. hanno sempre mantenuto il possesso della licenza ex art. 134 TULPS, mentre l'estensione territoriale è stata prontamente ripristinata tramite SCIA, a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto; poiché tale notifica ha efficacia immediata, il requisito è stato reintegrato immediatamente prima della stipula del contratto, soddisfacendo pienamente le esigenze di tutela dell’amministrazione.
10. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia intimato, contestando la fondatezza del ricorso e, con successiva memoria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata la gara è stata gestita interamente da CONSIP S.p.A.
11. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, previa rinuncia alla domanda cautelare, il Collegio ha fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.
12. Sono seguite memorie e repliche delle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
13. All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. In via preliminare, va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, per la sua completa estraneità agli atti impugnati e, vieppiù, alle ragioni del ricorso, con le quali si contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria.
15. Quanto al merito, il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
16. Le questioni principali della controversia riguardano la sussistenza e la continuità del requisito dell’estensione territoriale della licenza prefettizia (ex art. 134 TULPS) in capo alla controinteressata ANCR Security S.r.l., nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f bis , del d.lgs. n. 50/2016.
17. Il Collegio esclude, innanzitutto, che ANCR Security S.r.l. abbia reso “ dichiarazione non veritiere ”, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f bis , del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), l’operatore ha dichiarato di disporre della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per le classi funzionali A, B, D e E, con estensione territoriale alle Regioni Sicilia e Calabria.
Tale dichiarazione è supportata dalla documentazione prodotta in giudizio: infatti, la licenza rilasciata dalla Prefettura di Catania, prot. n. 66462- 12 B15 Area 1 Ter del 21 giugno 2018, con validità triennale, risultava efficace nell’intero territorio della Regione Calabria (e, dunque, anche nella Provincia di AN, oggetto del lotto 28).
Poiché alla data di presentazione dell'offerta (agosto 2020) il titolo era pienamente efficace e corrispondente a quanto dichiarato, non è configurabile alcuna violazione degli obblighi dichiarativi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f bis , del d.lgs. n. 50/2016.
18. Quanto alla continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, si osserva quanto segue.
18.1. Il Collegio è consapevole dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, secondo il quale il possesso dei requisiti di ammissione alla gara deve sussistere dalla presentazione della domanda e permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24 aprile 2024, n. 7 e 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10).
Tuttavia, tale affermazione di principio deve essere declinata secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, i quali informano l'intera disciplina del procedimento selettivo.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il principio di continuità dei requisiti di partecipazione “ deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo. Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 giugno 2021, n. 4844 e, nello stesso senso, anche. Consiglio di Stato, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 10994).
In sintesi, secondo la giurisprudenza, una pur accertata discontinuità nel possesso del requisito non determina l'esclusione, laddove non abbia concretamente arrecato un vulnus all'esigenza dell'amministrazione di contrattare con soggetti affidabili.
La giurisprudenza ha ulteriormente circoscritto la portata del principio di continuità dei requisiti di partecipazione, differenziando tra la posizione dell'aggiudicatario e quella degli altri concorrenti. Se per l'aggiudicatario il permanere dei requisiti è condizione necessaria per la stipula del contratto, per le imprese collocate in posizione non utile la procedura deve intendersi conclusa con l'aggiudicazione altrui, sicché “[m] entre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050).
18.2. Nel caso di specie, ANCR Security S.r.l. ha dimostrato il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A, la cui efficacia territoriale estesa alla Provincia di AN è rimasta valida sino al 18 settembre 2024.
In tale data, l’efficacia territoriale della licenza è stata circoscritta alla sola Provincia di Reggio Calabria, fino al 15 maggio 2025, data di presentazione della SCIA di estensione territoriale.
Tuttavia, ai fini della valutazione sulla continuità del requisito, il Collegio ritiene dirimente correlare tale carenza temporanea alla specifica scansione cronologica della procedura di gara, dalla quale si evidenzia che:
- in data giugno 2023, il lotto veniva aggiudicato provvisoriamente a Cosmopol Vigilanza S.r.l.;
- solo in data 28 giugno 2024, CONSIP S.p.A. provvedeva ad annullare tale aggiudicazione ed escludere Cosmopol Vigilanza S.r.l., per violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- seguiva un contenzioso legale, che si concludeva con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2025 n. 7062 che confermava definitivamente l’esclusione della Cosmopol Vigilanza S.r.l..
Al riguardo, il Collegio osserva che, sebbene la gara (a seguito dell’aggiudicazione provvisoria del Lotto 28 alla Cosmopol Vigilanza S.r.l.) non fosse formalmente “chiusa”, la posizione di ANCR Security S.r.l. era di mera attesa passiva, soggetta a tempi istruttori della stazione appaltante e all’esito del contenzioso promosso dalla precedente aggiudicataria, vicende del tutto estranee alla sua sfera di controllo.
In tale contesto, il principio di continuità dei requisiti deve essere interpretato, come detto, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e non può spingersi fino a imporre all'impresa il mantenimento del requisito per un ambito territoriale per i quali non risultava (allo stato) aggiudicataria, nell’attesa dello svolgimento di un contenzioso che riguarda il precedente aggiudicatario e di un'incerta riapertura della gara.
Considerare escludente una modifica del requisito intervenuta in questa "zona grigia" significherebbe addossare al concorrente diligente il rischio professionale derivante dai ritardi dell'amministrazione o dalle carenze di altri concorrenti.
18.3 Sotto altro profilo, occorre evidenziare che il requisito di partecipazione “primario” è costituito dal possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, la quale abilita l'operatore all'esercizio dell'attività di vigilanza privata.
Rispetto a tale titolo, l'estensione territoriale (ovvero l'individuazione delle province nelle quali tale attività può essere concretamente esercitata) non configura un nuovo o diverso titolo autorizzativo.
Tale distinzione trova riscontro nel disciplinare di gara, che per l’estensione provinciale richiede non il titolo definitivo, ma la mera “ copia conforme della richiesta di estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura ”.
Come osservato, al riguardo, dalla giurisprudenza, l’estensione della licenza “ ad altri servizi o ad altre province ” segue una procedura semplificata che non richiede un nuovo provvedimento espresso, ma si perfeziona con la notifica degli elementi integrativi al Prefetto, dovendosi “ equiparar [e] ad una denuncia di inizio attività immediatamente efficace, salva la possibilità del Prefetto di revocare la licenza, ai sensi del successivo art. 257 quater ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114).
In tal senso, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “ la differenza tra autorizzazione ab origine ed autorizzazione per estensione sta nel fatto che mentre, relativamente alla prima, è richiesto ai fini partecipativi il «possesso» dell’autorizzazione, con riguardo alla seconda è sufficiente che la relativa istanza ex art. 257-ter, comma 5, R.D. n. 635/1940 sia stata presentata entro il termine per la presentazione delle offerte (potendo l’autorizzazione di estensione intervenire prima della stipula del contratto) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2025, n. 1617 e analogamente le Linee Guida dell’ANAC n. 10/2018, secondo le quali “ mentre il possesso della licenza ex articolo 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex articolo 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione ”).
Tale semplificazione amministrativa implica che l'estensione territoriale sia un “requisito” agevolmente ripristinabile o integrabile dall'operatore economico che già possiede la licenza madre e i requisiti di capacità tecnica e organizzativa minimi.
Ne consegue, nel caso di specie, che la temporanea limitazione della licenza alla sola estensione territoriale (ossia l’esclusione della Provincia di AN) – avvenuta in una fase di “quiescenza” della gara – non può essere equiparata alla perdita della licenza prefettizia tout court , né può configurarsi alcuna alterazione della “ serietà ” dell’offerta, né “ alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati ” (cfr. cit. Consiglio di Stato, sez. III, 24 giugno 2021, n. 4844).
Infatti, come detto, ANCR Security S.r.l. è rimasta costantemente in possesso dell'idoneità professionale necessaria, mantenendo la licenza prefettizia, mentre la modulazione dell'ambito territoriale ha seguito le vicende fisiologiche di un'impresa in amministrazione straordinaria, che, in pendenza di un'aggiudicazione altrui, ha ritenuto di ridimensionare la propria struttura operativa, per poi, a seguito dell’aggiudicazione della gara in proprio favore, ottenere nuovamente l’estensione alla Provincia di AN mediante semplice SCIA.
19. In conclusione, il ricorso va respinto, essendo infondato per le ragioni sopra esposte.
20. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a favore della controinteressata ANCR Security S.r.l. come indicato nel dispositivo. Nulla si dispone nei confronti di CONSIP S.p.A., non essendosi costituita in giudizio. Le spese sono invece compensate nei confronti del Ministero della Giustizia, in ragione della sua sopravvenuta estromissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
- rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto, siccome infondato per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna Pol Service S.r.l., alla rifusione, in favore della ANCR Security S.r.l., delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge; nulla è dovuto a CONSIP S.p.A., non costituita in giudizio; spese compensate nei confronti del Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | VO CO |
IL SEGRETARIO