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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/12/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 127/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PU) e (C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
05/06/1987 in BRASILE, entrambi elettivamente domiciliati a San
LV (CH) alla via San Rocco n. 24/E presso lo studio dell'Avv.
CLAUDIA D'ALO' che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: “i ricorrenti insistono affinché l'On. Tribunale di
Vasto voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto alle medesime condizioni della separazione, di cui al ricorso introduttivo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 [...]
, che si sono sposati a SAN SALVO il 15/10/2015, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 29/3/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
2 Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a San LV il 15/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH), al n. 20, parte I dell'anno 2015;
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore . Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
a San LV il 15/10/2015, trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH) al n. 20, parte I dell'anno 2015;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San LV di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 3/12/2025 3 IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 127/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PU) e (C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
05/06/1987 in BRASILE, entrambi elettivamente domiciliati a San
LV (CH) alla via San Rocco n. 24/E presso lo studio dell'Avv.
CLAUDIA D'ALO' che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: “i ricorrenti insistono affinché l'On. Tribunale di
Vasto voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto alle medesime condizioni della separazione, di cui al ricorso introduttivo”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 [...]
, che si sono sposati a SAN SALVO il 15/10/2015, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 29/3/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
2 Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a San LV il 15/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH), al n. 20, parte I dell'anno 2015;
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore . Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
a San LV il 15/10/2015, trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del Comune di San LV (CH) al n. 20, parte I dell'anno 2015;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San LV di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 3/12/2025 3 IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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