Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 Aula 'A' 014 59 REPUBBLICA ITALIA, IN NONE DEL POP Ο Ι LA CORTE S REMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 22231/98 0.3160Cron. Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Ud. 12/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA dal Sig. per diritti L. 3 sul ricorso proposto da: il 2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE RE DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO CANCELLERIA PINTOR GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408246
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta * 2000 delega in atti;
5366 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 498/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 24/11/97 R.G.N. 3216/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FAVATA per CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 18 settembre 1995 DO UR, sostenendo che per la sua attività di operaio edile aveva contratto il morbo di UY bilaterale associato ad artrosi alle mani ed ai gomiti, chiese che il PR di го , о GL in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il suo diritto alla к Я rendita per malattia professionale e condannasse I'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento delle relative somme con rivalutazione ed interessi sui ratei scaduti. Dopo aver espletato indagine tecnica di ufficio, il PR respinse la domanda. Con sentenza del 24 novembre 1997 il Tribunale di GL respinse l'appello. Afferma il Tribunale che in base all'indagine tecnica di ufficio (le cui conclusioni, espresse da un consulente specializzato in cardiologia ed in medicina del lavoro, erano adeguatamente motivate e pertanto condivisibili) era stato accertato che, pur avendo il UR riferito di aver lavorato per circa trenta anni in edilizia con frequente uso di strumenti vibranti, la certificazione del datore attestava che egli, lavorando dal 1982 al 1990 con mansioni di capo squadra, usava il martello pneumatico solo saltuariamente;
e pertanto l'esposizione al rischio di contrarre malattia da strumenti vibranti era insufficiente;
ed il morbo di UY bilaterale e le alterazioni delle articolazioni scapolo - omerali e cervico - dorso - lombare, per l'assenza del fenomeno di Raynaud e per la tendenza scientifica ad escludere una connessione causale di questa infermità con l'uso di strumenti vibranti, erano probabilmente ricollegabili ad una causa aspecifica (lavori gravosi 3 svolti per circa trent'anni). Aggiunge il Tribunale che la prova per testi, che il ricorrente aveva dedotto per dimostrare un uso di strumenti vibranti idoneo a causare il morbo di Raynaud, era irrilevante in quanto, da un canto il consulente di ufficio aveva escluso l'esistenza stessa di questa patologia, дного d'altro canto la prova stessa, che era tardiva, verteva su fatti non dedotti con il ricorso introduttivo, ed era in contrasto con la certificazione del datore. Per la cassazione di questa sentenza ricorre DO UR, percorrendo le linee di due motivi. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che con l'appello egli aveva chiesto il rinnovo dell'indagine tecnica di ufficio, anche al fine di accertare la riconducibilità delle affezioni all'attività lavorativa;
ed il Tribunale, trasformando l'incertezza (affermata dal C.T.U., in ordine al rapporto causale fra l'uso di strumenti vibranti e le indicate affezioni) in certezza negativa, aveva immotivatamente respinto la richiesta di nuova indagine tecnica di ufficio ed aveva precluso al ricorrente di provare l'uso prolungato di strumenti vibranti. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 421 secondo comma e 437 secondo comma cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale da un canto aveva erroneamente ritenuto che la prova dedotta fosse tardiva e su circostanze non allegate (e non aveva tenuto conto che la necessità di provare il prolungato uso di strumenti vibranti era sorta solo dopo che il consulente aveva escluso la riconducibilità della malattia a questo uso); d'altro canto avrebbe potuto esercitare, anche in grado di appello, i suoi poteri di ufficio per disporre gli opportuni strumenti probatori. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che nella sentenza, come normativamente prevista, биоло gli elementi della causa consentono di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. Descrizione di questa necessità, la motivazione è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice fornisca adeguata critica di questi contrari elementi;
ed invero, la sua funzione fondamentale, per l'art. 112 cod. proc. civ., è dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti ed ad ogni relativa argomentazione e documentazione, anche ove queste siano palesemente non decisive od infondate. In questo quadro è da leggere l'atto con cui il giudice di merito respinga l'istanza istruttoria di consulenza tecnica di ufficio. Il disporre (o non disporre) una consulenza tecnica di ufficio rientra nei discrezionali poteri del giudice di merito (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972); e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è 5 censurabile in sede di legittimità (Cass. 14 agosto 1985 n. 8611). Ciò che resta determinante è la motivazione dell'atto con cui si respinge l'istanza istruttoria. Nel caso in esame, il consulente tecnico di ufficio (la cui relazione, espressamente richiamata dalla sentenza impugnata, di questa è parte Rnow integrante, e necessaria alla relativa lettura) premette in via generale che, secondo il pensiero scientifico dominante, la malattia di UY non è ricollegabile all'uso di strumenti vibranti. Aggiunge il consulente che le lesioni osteo articolari “potrebbero rivestire interesse diagnostico se - associate alla malattia di Raynaud”, infermità che, tuttavia, per il UR, pur affetto dalla malattia di UY bilaterale con alterazioni alle osteo - articolazioni scapolo - omerali e della colonna cervico - dorsale, era da escludersi. Nel quadro di queste osservazioni, è in via generale da rilevare che, in materia di prestazioni previdenziali per invalidità, il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari è solo la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica o l'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Il principio assume particolare rilievo ove il pensiero, che sorregge la valutazione, sia scientificamente contestato. In questa ipotesi è onere del giudice approfondire, attraverso ausilio tecnico, l'indagine, al fine di 6 fondare la decisione sulla più certa (o, per l'approssimazione che investe ogni umana affermazione, meno incerta) linea scientifica, esaminando tuttavia ogni elemento di segno contrario (anche come rituale richiesta), per poi sottoporlo ad adeguata critica, preliminarmente sulla relativa decisività, e, dopo l'acquisizione, sulla relativa fondatezza. In questa apertura è da leggersi anche l'esercizio dei poteri previsti Ниоо dall'art. 421 secondo comma cod. proc. civ., che il dubbio su valutazioni scientifiche (per contraddittorie opinioni) o su accertamenti materiali (per contraddittorie risultanze) rendono talora doveroso (obbligo è, come ogni altro, anche il “potere” ivi normativamente previsto, in presenza delle condizioni che ne esigano l'esercizio). Nei confronti della motivata linea scientifica che il consulente tecnico di ufficio abbia espresso, la mera richiesta di nuova consulenza non propone elementi di segno contrario, potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione. Ciò, nel caso in esame. Il Tribunale, attraverso il parere del consulente tecnico di ufficio, ha aderito alla più certa linea scientifica;
ed invero, l'esclusione della connessione causale fra prolungato uso di strumenti vibranti e malattia di UY non è fondata su una “incertezza”, bensì sull'adesione alla "tendenza chiaramente prevalente della letteratura scientifica" (aspetto su cui il consulente si sofferma adeguatamente, anche con alcune citazioni (relazione, pp. 15, 16). Né il ricorrente ha fornito adeguati elementi di segno contrario, potenzialmente idonei a porre in discussione gli argomenti e le conclusioni dell'indagine tecnica di ufficio;
la mera richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio, anche in base ai poteri previsti dall'art. 421 cod. proc. 7 civ., e la richiesta di prova testimoniale diretta ad accertare un fatto (prolungato uso di strumenti vibranti) e la sua causale connessione con la malattia di UY (che il motivato parere del consulente tecnico di ufficio, e la sentenza che lo ha condiviso, escludono), restano pertanto irrilevanti. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Tietro CrotoСкою блеко Chille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria D , Oggi, 2 FEB. 2001 O L L O B 3 DI CANCELLERIA2 3 PLES IL CYCLABORATORE 5 0 1 . . A T N S R S 3 A A IE ' 7 T R L - , L 8 A - E S 1 D E 1 P I S S I I E N N D E G S G G A O I E T A S L A O D O P A T E L M , T I I L O R E I R A T D D D S O I E G T E N R E S E 8