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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 187/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Russo Giuseppe, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ATANASIO MAURIZIO
( in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a C.F._2
rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 28/01/2019 Parte_1
proponeva ricorso avverso avviso di addebito n° 400 2018 00094971 48 000, ente impositore . CP_1
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m) e pertanto invalido. Rilevava inoltre che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla. Concludeva pertanto chiedendo che questo Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l' . CP_1
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte.
2.1 Il ricorso deve essere rigettato.
La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma
7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali (non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica.
L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI,
13/12/2021, n.39513).
2.2 Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso
Pag. 2 di 3 ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e dell' , così provvede: Controparte_3
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 187/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Russo Giuseppe, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ATANASIO MAURIZIO
( in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a C.F._2
rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 28/01/2019 Parte_1
proponeva ricorso avverso avviso di addebito n° 400 2018 00094971 48 000, ente impositore . CP_1
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m) e pertanto invalido. Rilevava inoltre che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla. Concludeva pertanto chiedendo che questo Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l' . CP_1
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte.
2.1 Il ricorso deve essere rigettato.
La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma
7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali (non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica.
L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI,
13/12/2021, n.39513).
2.2 Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso
Pag. 2 di 3 ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e dell' , così provvede: Controparte_3
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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