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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4009 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE Parte_1
ANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del16.12.2024, la ricorrente, adiva il Giudice del lavoro, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo. La stessa esponeva di avere introdotto ricorso ex art 445 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento di una invalidità pari al 67% per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 21 della legge 104/1992, ritenendo che il proprio quadro clinico ne integrasse i presupposti, e di avere poi manifestato rituale dissenso alla consulenza, incardinando nei termini di legge il ricorso di merito, con richiesta di accertamento dei requisiti sanitari per la prestazione e condanna dell' alle spese. CP_1
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, anch'esso con istanza di CP_2 condanna alle spese.
La causa veniva istruita mediante nuova consulenza medico-legale e, in sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 9 dicembre 2025, decisa sulla base delle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
Motivi della decisione
1 Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, come prescritto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. È altresì necessario ribadire che l'accertamento tecnico preventivo ha per oggetto esclusivamente la verifica del requisito sanitario, e che la successiva fase di opposizione conserva la medesima delimitazione. In tal senso si colloca la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che, ove una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso confinato alla discussione sull'invalidità, circoscritto ai motivi di dissenso specificamente formulati (Cass. n. 6084/2014).
La presente fase di merito, dunque, trae origine dal dissenso della ricorrente ed è destinata a concludersi con sentenza non appellabile. Il ricorso a una nuova consulenza tecnica non è obbligatorio, salvo che emergano aggravamenti documentati o censure idonee a incrinare la plausibilità della prima valutazione
(Cass. n. 7013/2004). Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto necessario un nuovo accertamento.
Dalla consulenza espletata in questa fase emerge che la ricorrente, sia da ritenere invalida nella percentuale del 68%. Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto, all'esito di una approfondita analisi documentale e dell'esame clinico diretto, che la ricorrente sia attualmente affetta da un complesso quadro patologico caratterizzato da poliartrosi con discopatie a carico del rachide cervicale e lombare, esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare, disturbo depressivo maggiore di grado moderato e incontinenza urinaria in soggetto con cistite cronica. Tali infermità, considerate nel loro insieme e valutate secondo i criteri tabellari vigenti e mediante l'applicazione della formula di Balthazard, comportano un'incidenza complessiva sulla capacità lavorativa pari al 68%, superando quindi la soglia del 67% richiesta per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992. Per quanto attiene alla decorrenza il CTU ha individuato, quale momento di insorgenza di tale livello invalidante il mese di dicembre 2024, epoca in cui gli accertamenti clinici e strumentali hanno documentato l'aggravamento sia del quadro osteoarticolare sia delle condizioni urologiche, consentendo così il raggiungimento della soglia invalidante riconosciuta.
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili, logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Alla luce di quanto accertato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, considerata la decorrenza del beneficio riconosciuto. Le spese di CTU, per entrambe le fasi del giudizio, devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, cacerta il requisito sanitario dichiarando la ricorrente soggetto invalido nella misura del 68% ai fini di quanto presvisto dall'art. 21 della legge 104/1992; compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, di questa CP_1 fase e della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente, ex art 152 disp att. c.p.c.. Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
GE Di EF
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