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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CESCHI ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI Controparte_1 C.F._1 ELISA e dell'avv. GALASSI ROBERTO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BERNINI ELISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI ELISA e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. GALASSI ROBERTO ( , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. BERNINI ELISA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n°4053/2023 R.G. n. 13714/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/12/2023, notificato a in data 10/01/2024. La causa veniva assegnata alla III^ Sezione, r.g. 1885/2024, e Parte_1 veniva fissata la prima udienza di comparizione effettiva delle parti per il giorno 10.09.2024;
I sigg.ri e si costituivano in data 30.05.2024. Entrambe le parti depositavano CP_2 CP_1 memorie n. 1-2-3 ex art. 171 ter cpc. Il Giudice con ordinanza del 31.07.2024, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 10.09.2024, 09:30, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte, che entrambe le parti ritualmente depositavano in data 23.08.2024
e 09.09.2024. All'udienza del 10.09.2024, il Giudice concedeva la provvisoria parziale esecutorietà del
D.I. opposto e disponeva che le parti esperissero tentativo effettivo di mediazione ex art. 5 DLGS
28/2010, rinviando all'udienza del 08.01.2025 per conoscere gli esiti dello stesso e per le determinazioni del caso. Nelle more a seguito della concessa provvisoria Parte_1 esecutività corrispondeva quanto portato dal D.I. opposto dalla stessa alle parti convenute opposte.
Altresì, si svolgeva il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze-
O.C.F. procedimento n. 1850/24, avviato dai signori e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di , che si concludeva con verbale negativo in data 23.10.2024, con il quale Parte_1 si dava atto che tutte le parti avevano partecipato al procedimento e che le stesse non avevano raggiunto l'accordo di conciliazione. Le parti, pertanto, davano atto in sede di causa dell'esito negativo dell'esperita mediazione delegata. All'udienza del 17.04.2024, il Giudice preso atto dell'esito negativo predetto e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, fissava per la discussione orale l'udienza del
18.09.2024 con termine per note conclusive sino al 05.09.2024. Entrambe le parti depositavano note di trattazione scritte ove formulavano le proprie istanze istruttorie ed eccezioni. Il Giudice, all'udienza del 08.01.2025, rigettava ogni istanza istruttoria e visto l'art. 281 quinquies, 1° comma, c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per il giorno 17.06.2025 ore 9,30, assegnando alle parti i termini, per le precisazioni delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo veniva richiesto dagli odierni convenuti opposti sui seguenti presupposti:
pagina 2 di 7 -che i sigg.ri e avevano sottoscritto con in Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 data 12/08/2000 presso l'ufficio di San OD (FI) due – n. 06.345.067 13 e Controparte_3
n. 06.345.068 13 – dell'importo di lire 5.000.000 ciascuno appartenenti alla serie AF;
-che per la serie AF era previsto che l'importo raddoppiasse dopo 9 anni e 6 mesi e triplicasse dopo 14
anni al lordo delle ritenute erariali;
- che in data 08/02/2023 i cointestatari dei titoli chiedevano la liquidazione dei buoni ma l'ufficio opponeva la prescrizione degli stessi;
- che in pari data avevano presentato reclamo rimasto senza esito;
-che i titoli risultano scaduti il 12/08/2014 e soggetti a prescrizione decennale e quindi non prescritti.
ha contestato in primo luogo che i BPF oggetto di causa appartengano alla serie “AF”, Parte_1 atteso che gli stessi appartengono alla serie “CE” istituita con il D.M. 30/06/2000. Secondo l'opponente i detti buoni postali appartengono alla serie a termine CE, istituita con D.M. 30/06/2000 (doc. 3), in quanto sul retro la stampa della dicitura “BUONO P.F. SERIE AF L'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto.” al momento dell'emissione è stata barrata e quindi annullata con validazione a mezzo di apposizione del timbro a datario che reca la stessa data di emissione dei B.P.F. (12/08/2000). La difesa dell'opponente si impernia sulla circostanza che al momento dell'emissione dei titoli era già in vigore il DM 30 giugno 2000 che espressamente stabiliva come e tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE. Il decreto ministeriale che ha istituito la serie a termine in vigore alla data del 12/08/2000, infatti, ha espressamente previsto non la serie AF, bensì la serie CE.
La serie AF era antecedente, in quanto è stata istituita con DM 28/10/1996, pubblicato nella GU del
29/10/1996 n. 254, ed è rimasta in vigore dal 29/10/1996 al 23/06/1997 e quindi alla data di emissione dei titoli non era più in vigore.
Il successivo DM 23/06/1997 pubblicato sulla GU del 24/06/1997 n. 145, infatti, all'art. 12, prevede che dal giorno di pubblicazione di tale DM nella GU i precedenti buoni a termine serie AF non potevano essere più emessi.
Alla data di emissione dei titoli oggetto di causa era in vigore la serie a termine CE istituita con D.M.
30/06/2000, pubblicato nella G.U. n. 164 del 15/07/2000, serie CE rimasta in collocamento dal
16/07/2000 al 27/12/2000.
pagina 3 di 7 Risulta infatti documentalmente provato che i buoni postali di cui trattasi sono stati emessi in data
12/08/2000 presso l'ufficio postale di San OD (FI) e sono cartacei (circostanze pacifiche).
Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia in oggetto riguarda buoni fruttiferi postali emessi in data 24 agosto 2000, che riportano sul retro la dicitura “buono p.f. serie AF”, nonché il relativo rendimento consistente nel raddoppio dell'importo dopo nove anni e sei mesi e nella triplicazione dello stesso dopo quattordici anni, al lordo delle ritenute erariali. È pacifico, inoltre, che al momento della richiesta di rimborso, abbia rimborsato i buoni secondo i tassi di interessi previsti per la serie CE con rendimento inferiore rispetto a quello previsto per la serie AF riportato sui titoli, sul presupposto che, ai sensi del DM 30 giugno 2000, tutti i buoni fruttiferi postali emessi successivamente alla sua entrata in vigore erano da considerarsi appartenenti alla suddetta serie. Si tratta, quindi, di un caso in cui i buoni fruttiferi sono stati emessi riportando nei titoli l'applicazione di un certo regime (quello della serie AF), mentre poi al momento del rimborso, ha ritenuto di dover applicare un diverso regime (quello della serie CE) introdotto con decreto ministeriale anteriore all'emissione dei titoli stessi.
La difesa dell'opponente si impernia sia sulla natura dei buoni fruttiferi e sul rilievo che essi debbono essere considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., che sulla circostanza che al momento dell'emissione dei titoli era già in vigore il DM 30 giugno 2000 che espressamente stabiliva come e tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE.
Stante l'analogia della presente fattispecie con quella già decisa dalla giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite con la nota sentenza n. 13979 del 2007, non può in questa sede che farsi applicazione dei principi ivi espressi.
Innanzitutto, giova precisare che anche nel caso sottoposto all'attenzione dell'odierno giudicante – come nella fattispecie decisa dalla giurisprudenza richiamata – si tratta di buoni fruttiferi postali emessi con l'indicazione di una serie precedente nonostante fosse stato già adottato un DM che stabiliva come i buoni di precedenti serie dovessero essere considerati a tutti gli effetti buoni della nuova serie istituita mediante decreto.
Tanto chiarito e con riferimento al primo profilo evidenziato dalla difesa dell'opponente, è appena il caso di richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui anche a voler ritenere che ai buoni fruttiferi postali non si applichi il principio di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, la qualificazione dei buoni come titoli di legittimazione non deve indurre a svalutare totalmente le diciture riportate sui buoni stessi quando in corso di rapporto non sia intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente la modifica dei tassi di interesse. pagina 4 di 7 Ad avviso delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13979 del 2007, l'applicazione di tassi di interessi diversi rispetto a quelli riportati nel titolo si giustifica quando, ai sensi dell'art. 173 del DPR
29 marzo 1973 applicabile anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 284 del
1999 che ne ha disposto l'abrogazione, sia sopraggiunta per effetto dell'adozione di un nuovo decreto ministeriale una variazione dei tassi applicabile anche ai buoni già emessi.
Viceversa, quando il buono fruttifero postale sia adottato successivamente all'entrata in vigore del DM che assoggetta ad un diverso regime i titoli di precedenti serie, la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato nei buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai buoni stessi.
Quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata non trova smentita nella successiva pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, posto che quest'ultima decisione si è limitata ad evidenziare come la qualificazione dei buoni quali titoli di legittimazione ha in ogni caso giustificato, nella precedente giurisprudenza della Corte nel 2019, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, come peraltro proprio sostenuto da Cassazione n. 13979 del 2007.
A scanso di equivoci, quindi, è opportuno sottolineare come l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite
2019 non si è posto in contrapposizione con quanto precedentemente affermato dalle stesse Sezioni
Unite nel 2007, essendo stato sottoposto all'attenzione della Corte il caso - diverso da quello già affrontato – in cui la variazione dei tassi di interesse era intervenuta successivamente all'emissione del buono.
Sotto il secondo profilo, la circostanza che il DM avesse previsto che tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE, non assume rilevanza alla luce di quanto espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, infatti, “al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati e a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”. pagina 5 di 7 Non coglie quindi nel segno quanto sostenuto da parte opponente circa l'insussistenza di alcun onere sul collocatore di indicare la nuova serie e i nuovi rendimenti, come invece accaduto nella serie oggetto della sentenza delle Sezioni Unite del 2007 in cui il DM aveva espressamente previsto l'apposizione di un timbro modificativo al buono postale fruttifero.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno puntualmente chiarito che la funzione dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie per rispondere ad un numero indeterminato di risparmiatori, non può determinare un'interpretazione diversa da quella che impone la prevalenza delle condizioni indicate nei buoni rispetto alle prescrizioni ministeriali tutte le volte in cui l'emissione di un buono a condizioni diverse da quelle previste dal decreto dipenda da un fatto imputabile a . Parte_1
Quest'ultima, infatti, al momento dell'emissione, era consapevole di emettere buoni a condizioni difformi rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del DM.
Vi è, quindi, da un lato l'esigenza di assicurare al sottoscrittore la possibilità di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento che “verrebbero paradossalmente a porre le premesse per un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 13979 del 2019 in motivazione).
Dall'altro, sottendono anche esigenze di tutela del risparmio diffuso, evidentemente compromesse o quantomeno indebolite se dovesse essere il sottoscrittore ad agire per l'eventuale risarcimento del danno derivato dalla pubblicizzazione sul titolo di condizioni difformi da quelle poi in concreto applicate (in questi termini, Cass. Civ. Sez. Un. n. 13979 del 2019 in motivazione).
Nella specie, la circostanza che, all'atto della sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi da parte degli odierni convenuti in forza di apposito decreto ministeriale fosse "in corso" una serie (CE) che contemplava condizioni di rimborso e tassi di interesse meno favorevoli rispetto a quelli indicati sul retro dei titoli consegnati, non legittimava e non legittima a dare prevalenza alle previsioni di fonte normativa, in contrasto con le più favorevoli condizioni indicate alle clienti.
L'opposizione, quindi, deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo ai sensi dei DDMM 55/2014 e 37/2018, tenuto conto dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della lite, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed ai minimi per la fase istruttoria data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°4053/2023 R.G. n. 13714/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/12/2023;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta per Parte_1 il presente grado di giudizio che liquida in € 4.237 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CESCHI ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI Controparte_1 C.F._1 ELISA e dell'avv. GALASSI ROBERTO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BERNINI ELISA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI ELISA e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. GALASSI ROBERTO ( , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. BERNINI ELISA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n°4053/2023 R.G. n. 13714/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/12/2023, notificato a in data 10/01/2024. La causa veniva assegnata alla III^ Sezione, r.g. 1885/2024, e Parte_1 veniva fissata la prima udienza di comparizione effettiva delle parti per il giorno 10.09.2024;
I sigg.ri e si costituivano in data 30.05.2024. Entrambe le parti depositavano CP_2 CP_1 memorie n. 1-2-3 ex art. 171 ter cpc. Il Giudice con ordinanza del 31.07.2024, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 10.09.2024, 09:30, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte, che entrambe le parti ritualmente depositavano in data 23.08.2024
e 09.09.2024. All'udienza del 10.09.2024, il Giudice concedeva la provvisoria parziale esecutorietà del
D.I. opposto e disponeva che le parti esperissero tentativo effettivo di mediazione ex art. 5 DLGS
28/2010, rinviando all'udienza del 08.01.2025 per conoscere gli esiti dello stesso e per le determinazioni del caso. Nelle more a seguito della concessa provvisoria Parte_1 esecutività corrispondeva quanto portato dal D.I. opposto dalla stessa alle parti convenute opposte.
Altresì, si svolgeva il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze-
O.C.F. procedimento n. 1850/24, avviato dai signori e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di , che si concludeva con verbale negativo in data 23.10.2024, con il quale Parte_1 si dava atto che tutte le parti avevano partecipato al procedimento e che le stesse non avevano raggiunto l'accordo di conciliazione. Le parti, pertanto, davano atto in sede di causa dell'esito negativo dell'esperita mediazione delegata. All'udienza del 17.04.2024, il Giudice preso atto dell'esito negativo predetto e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, fissava per la discussione orale l'udienza del
18.09.2024 con termine per note conclusive sino al 05.09.2024. Entrambe le parti depositavano note di trattazione scritte ove formulavano le proprie istanze istruttorie ed eccezioni. Il Giudice, all'udienza del 08.01.2025, rigettava ogni istanza istruttoria e visto l'art. 281 quinquies, 1° comma, c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per il giorno 17.06.2025 ore 9,30, assegnando alle parti i termini, per le precisazioni delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo veniva richiesto dagli odierni convenuti opposti sui seguenti presupposti:
pagina 2 di 7 -che i sigg.ri e avevano sottoscritto con in Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 data 12/08/2000 presso l'ufficio di San OD (FI) due – n. 06.345.067 13 e Controparte_3
n. 06.345.068 13 – dell'importo di lire 5.000.000 ciascuno appartenenti alla serie AF;
-che per la serie AF era previsto che l'importo raddoppiasse dopo 9 anni e 6 mesi e triplicasse dopo 14
anni al lordo delle ritenute erariali;
- che in data 08/02/2023 i cointestatari dei titoli chiedevano la liquidazione dei buoni ma l'ufficio opponeva la prescrizione degli stessi;
- che in pari data avevano presentato reclamo rimasto senza esito;
-che i titoli risultano scaduti il 12/08/2014 e soggetti a prescrizione decennale e quindi non prescritti.
ha contestato in primo luogo che i BPF oggetto di causa appartengano alla serie “AF”, Parte_1 atteso che gli stessi appartengono alla serie “CE” istituita con il D.M. 30/06/2000. Secondo l'opponente i detti buoni postali appartengono alla serie a termine CE, istituita con D.M. 30/06/2000 (doc. 3), in quanto sul retro la stampa della dicitura “BUONO P.F. SERIE AF L'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto.” al momento dell'emissione è stata barrata e quindi annullata con validazione a mezzo di apposizione del timbro a datario che reca la stessa data di emissione dei B.P.F. (12/08/2000). La difesa dell'opponente si impernia sulla circostanza che al momento dell'emissione dei titoli era già in vigore il DM 30 giugno 2000 che espressamente stabiliva come e tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE. Il decreto ministeriale che ha istituito la serie a termine in vigore alla data del 12/08/2000, infatti, ha espressamente previsto non la serie AF, bensì la serie CE.
La serie AF era antecedente, in quanto è stata istituita con DM 28/10/1996, pubblicato nella GU del
29/10/1996 n. 254, ed è rimasta in vigore dal 29/10/1996 al 23/06/1997 e quindi alla data di emissione dei titoli non era più in vigore.
Il successivo DM 23/06/1997 pubblicato sulla GU del 24/06/1997 n. 145, infatti, all'art. 12, prevede che dal giorno di pubblicazione di tale DM nella GU i precedenti buoni a termine serie AF non potevano essere più emessi.
Alla data di emissione dei titoli oggetto di causa era in vigore la serie a termine CE istituita con D.M.
30/06/2000, pubblicato nella G.U. n. 164 del 15/07/2000, serie CE rimasta in collocamento dal
16/07/2000 al 27/12/2000.
pagina 3 di 7 Risulta infatti documentalmente provato che i buoni postali di cui trattasi sono stati emessi in data
12/08/2000 presso l'ufficio postale di San OD (FI) e sono cartacei (circostanze pacifiche).
Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia in oggetto riguarda buoni fruttiferi postali emessi in data 24 agosto 2000, che riportano sul retro la dicitura “buono p.f. serie AF”, nonché il relativo rendimento consistente nel raddoppio dell'importo dopo nove anni e sei mesi e nella triplicazione dello stesso dopo quattordici anni, al lordo delle ritenute erariali. È pacifico, inoltre, che al momento della richiesta di rimborso, abbia rimborsato i buoni secondo i tassi di interessi previsti per la serie CE con rendimento inferiore rispetto a quello previsto per la serie AF riportato sui titoli, sul presupposto che, ai sensi del DM 30 giugno 2000, tutti i buoni fruttiferi postali emessi successivamente alla sua entrata in vigore erano da considerarsi appartenenti alla suddetta serie. Si tratta, quindi, di un caso in cui i buoni fruttiferi sono stati emessi riportando nei titoli l'applicazione di un certo regime (quello della serie AF), mentre poi al momento del rimborso, ha ritenuto di dover applicare un diverso regime (quello della serie CE) introdotto con decreto ministeriale anteriore all'emissione dei titoli stessi.
La difesa dell'opponente si impernia sia sulla natura dei buoni fruttiferi e sul rilievo che essi debbono essere considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., che sulla circostanza che al momento dell'emissione dei titoli era già in vigore il DM 30 giugno 2000 che espressamente stabiliva come e tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE.
Stante l'analogia della presente fattispecie con quella già decisa dalla giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite con la nota sentenza n. 13979 del 2007, non può in questa sede che farsi applicazione dei principi ivi espressi.
Innanzitutto, giova precisare che anche nel caso sottoposto all'attenzione dell'odierno giudicante – come nella fattispecie decisa dalla giurisprudenza richiamata – si tratta di buoni fruttiferi postali emessi con l'indicazione di una serie precedente nonostante fosse stato già adottato un DM che stabiliva come i buoni di precedenti serie dovessero essere considerati a tutti gli effetti buoni della nuova serie istituita mediante decreto.
Tanto chiarito e con riferimento al primo profilo evidenziato dalla difesa dell'opponente, è appena il caso di richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui anche a voler ritenere che ai buoni fruttiferi postali non si applichi il principio di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, la qualificazione dei buoni come titoli di legittimazione non deve indurre a svalutare totalmente le diciture riportate sui buoni stessi quando in corso di rapporto non sia intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente la modifica dei tassi di interesse. pagina 4 di 7 Ad avviso delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13979 del 2007, l'applicazione di tassi di interessi diversi rispetto a quelli riportati nel titolo si giustifica quando, ai sensi dell'art. 173 del DPR
29 marzo 1973 applicabile anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 284 del
1999 che ne ha disposto l'abrogazione, sia sopraggiunta per effetto dell'adozione di un nuovo decreto ministeriale una variazione dei tassi applicabile anche ai buoni già emessi.
Viceversa, quando il buono fruttifero postale sia adottato successivamente all'entrata in vigore del DM che assoggetta ad un diverso regime i titoli di precedenti serie, la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato nei buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai buoni stessi.
Quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata non trova smentita nella successiva pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, posto che quest'ultima decisione si è limitata ad evidenziare come la qualificazione dei buoni quali titoli di legittimazione ha in ogni caso giustificato, nella precedente giurisprudenza della Corte nel 2019, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, come peraltro proprio sostenuto da Cassazione n. 13979 del 2007.
A scanso di equivoci, quindi, è opportuno sottolineare come l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite
2019 non si è posto in contrapposizione con quanto precedentemente affermato dalle stesse Sezioni
Unite nel 2007, essendo stato sottoposto all'attenzione della Corte il caso - diverso da quello già affrontato – in cui la variazione dei tassi di interesse era intervenuta successivamente all'emissione del buono.
Sotto il secondo profilo, la circostanza che il DM avesse previsto che tutti i buoni di nuova emissione avrebbero dovuto essere sottoposti al regime previsto per la serie CE, non assume rilevanza alla luce di quanto espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, infatti, “al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati e a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”. pagina 5 di 7 Non coglie quindi nel segno quanto sostenuto da parte opponente circa l'insussistenza di alcun onere sul collocatore di indicare la nuova serie e i nuovi rendimenti, come invece accaduto nella serie oggetto della sentenza delle Sezioni Unite del 2007 in cui il DM aveva espressamente previsto l'apposizione di un timbro modificativo al buono postale fruttifero.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno puntualmente chiarito che la funzione dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie per rispondere ad un numero indeterminato di risparmiatori, non può determinare un'interpretazione diversa da quella che impone la prevalenza delle condizioni indicate nei buoni rispetto alle prescrizioni ministeriali tutte le volte in cui l'emissione di un buono a condizioni diverse da quelle previste dal decreto dipenda da un fatto imputabile a . Parte_1
Quest'ultima, infatti, al momento dell'emissione, era consapevole di emettere buoni a condizioni difformi rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del DM.
Vi è, quindi, da un lato l'esigenza di assicurare al sottoscrittore la possibilità di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento che “verrebbero paradossalmente a porre le premesse per un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 13979 del 2019 in motivazione).
Dall'altro, sottendono anche esigenze di tutela del risparmio diffuso, evidentemente compromesse o quantomeno indebolite se dovesse essere il sottoscrittore ad agire per l'eventuale risarcimento del danno derivato dalla pubblicizzazione sul titolo di condizioni difformi da quelle poi in concreto applicate (in questi termini, Cass. Civ. Sez. Un. n. 13979 del 2019 in motivazione).
Nella specie, la circostanza che, all'atto della sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi da parte degli odierni convenuti in forza di apposito decreto ministeriale fosse "in corso" una serie (CE) che contemplava condizioni di rimborso e tassi di interesse meno favorevoli rispetto a quelli indicati sul retro dei titoli consegnati, non legittimava e non legittima a dare prevalenza alle previsioni di fonte normativa, in contrasto con le più favorevoli condizioni indicate alle clienti.
L'opposizione, quindi, deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo ai sensi dei DDMM 55/2014 e 37/2018, tenuto conto dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della lite, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed ai minimi per la fase istruttoria data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°4053/2023 R.G. n. 13714/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/12/2023;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta per Parte_1 il presente grado di giudizio che liquida in € 4.237 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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