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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4745/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4745/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
- nato in [...] - SP / Brasil il 20/04/1978 Controparte_1
CPF: per sé e con nata in [...] - SP/Brasil il C.F._1 Controparte_2
05/03/1980 CPF: 285.950.128-22 nell'interesse del figlio minore nato Persona_1 in São Paulo - SP / Brasil No dia 29/10/2015 CPF: residenti in [...]C.F._2
Norberto, 262 apto 51 - Bairro Vila Pauliceia - São Paulo - SP Brasil C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. ) giusta procura alle C.F._4 liti rilasciata in calce all'atto introduttivo su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo, presso il cui Studio Legale in San Lucido alla Via Regina Elena n. 56 sono elettivamente domiciliati
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * * Con ricorso iscritto a ruolo l'11 luglio 2024, , unitamente a Controparte_1
e nell'interesse del figlio minor , ha adito Controparte_2 Persona_1 questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti dell'avo italiano , nato il 19 Persona_2 marzo 1861 in il quale, emigrato successivamente in Persona_3
Brasile, non risulta essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Migrazioni brasiliano.
Il ricorso espone una dettagliata ricostruzione genealogica che trae origine dall'avo
[...]
figlio di e il quale contrasse matrimonio Persona_2 Parte_1 Controparte_4 il 18 agosto 1887 con Dalla loro unione nacque, il 16 giugno 1908 a Controparte_5
Brotas, nello Stato di San Paolo, , che a sua volta contrasse matrimonio con Parte_2 [...]
il 23 maggio 1944. Da tale matrimonio nacque, il 21 marzo 1951, Persona_4 CP_1
, il quale il 29 novembre 1975 sposò Dalla loro unione nacque il
[...] Persona_5
20 aprile 1978 , ricorrente nel presente giudizio. Controparte_1 [...]
successivamente, ha contratto matrimonio l'8 settembre 2023 con CP_1 Persona_6
e, dalla relazione con , è nato il [...] Controparte_2 Persona_1
, anch'egli ricorrente rappresentato dai genitori. Tale progressione genealogica,
[...] documentata mediante i certificati di nascita e matrimonio prodotti, dimostra una linea di discendenza diretta, legittima e ininterrotta dal capostipite italiano sino agli odierni ricorrenti, senza mai emergere interruzioni o cause di perdita dello status civitatis lungo il susseguirsi delle generazioni.
Gli istanti hanno, altresì, rappresentato di avere presentato domanda amministrativa di riconoscimento della cittadinanza presso il in Brasile, venendo Parte_3 tuttavia inseriti in una lunghissima lista di attesa con tempi di definizione stimati di molti anni.
Tale situazione, secondo la prospettazione ricorsuale, si tradurrebbe in un sostanziale diniego, in violazione dei principi di buon andamento e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio il 10 ottobre 2024, ha depositato Controparte_3 comparsa a firma dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nella quale, pur non contestando il possibile riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, rappresenta il quadro di eccezionale complessità che caratterizza la gestione delle istanze jure sanguinis presso le sedi consolari brasiliane, evidenziando l'imponente mole di richieste pendenti, la scarsità delle risorse umane disponibili e l'elevato rischio di falsificazioni documentali. Il
ha quindi chiesto, in caso di eventuale accoglimento della domanda, la CP_3 compensazione delle spese di giudizio, ritenendo il ritardo nell'istruttoria consolare non patologico ma fisiologico, alla luce dell'eccezionale numero di domande.
2 Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, il quale – esaminata la documentazione genealogica prodotta, il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo e la linearità della trasmissione del diritto di cittadinanza – ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
La questione posta all'esame del Tribunale attiene al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, istituto governato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992, secondo il quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, senza limiti di generazioni, purché non siano intervenute cause legali di perdita della cittadinanza lungo la linea di discendenza. Il riconoscimento dello status civitatis presuppone l'accertamento, attraverso la produzione dei pertinenti atti di stato civile, dell'esistenza di un rapporto di filiazione diretto e ininterrotto tra l'avo italiano e i richiedenti, nonché la verifica dell'assenza di naturalizzazione straniera dell'antenato e dei suoi discendenti che possa aver determinato la perdita del vincolo con l'ordinamento italiano.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti consente di affermare con certezza la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa. È stata dimostrata, mediante certificati originali muniti di traduzione giurata e apostille, la nascita in dell'avo Pt_3 Per_2 Per_2
, il quale risulta non essersi mai naturalizzato brasiliano, come attestato dal certificato
[...] negativo rilasciato dalle autorità brasiliane. Tale circostanza consente di ritenere non interrotta la trasmissione della cittadinanza agli ascendenti successivi e, per il tramite di questi, agli odierni ricorrenti. Parimenti chiara è la linea genealogica che collega l'avo ai ricorrenti attraverso le generazioni successive, ciascuna comprovata da certificazioni idonee a garantire la continuità del rapporto di filiazione.
Ne deriva che il diritto vantato dagli istanti trova conferma integrale nei documenti prodotti, non emergendo alcun elemento idoneo a mettere in discussione l'esistenza della cittadinanza originaria e della sua trasmissione diretta.
Quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire, va osservato che i ricorrenti hanno dimostrato di avere presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza presso il Parte_3
in Brasile, venendo tuttavia collocati in una lista di attesa con tempistiche del tutto
[...] irragionevoli, tali da rendere di fatto impossibile l'ottenimento del provvedimento amministrativo entro termini conformi ai principi di efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 2 e 97 della Costituzione e dall'art. 2 della legge n. 241/1990.
La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha più volte affermato che la paralisi amministrativa, derivante dall'abnorme numero delle domande pendenti presso la rete consolare brasiliana, integra una situazione equiparabile a un diniego implicito dell'istanza, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario e a giustificare l'immediato accertamento del diritto di cittadinanza. Tra le varie pronunce richiamate nel ricorso, rilevano in particolare quelle della Corte d'Appello di Roma e dei Tribunali di Roma e Venezia, che hanno affermato come la protrazione sine die del procedimento amministrativo si traduca in un ostacolo illegittimo all'esercizio del diritto soggettivo alla cittadinanza.
4 A fronte di ciò, le osservazioni dell'Amministrazione convenuta, la quale ha rappresentato la complessità organizzativa e l'eccezionale mole delle istanze pendenti presso i in Parte_4
Brasile, non assumono valenza tale da contrastare il diritto dei ricorrenti, poiché la legittimazione pretensiva discende direttamente dal combinato disposto della legge n. 91/1992
e dall'assenza di cause interruttive della trasmissione del vincolo di cittadinanza. L'Avvocatura dello Stato, peraltro, non ha articolato contestazioni specifiche in ordine ai fatti costitutivi del diritto, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura eccezionale del fenomeno e della fisiologica difficoltà di gestione dei procedimenti consolari.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, ha espresso parere favorevole, ritenendo adeguatamente documentata la linea di discendenza e l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento richiesto. Tale valutazione, condivisa dal Tribunale, conferma la piena fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'accertamento del diritto di cittadinanza e la domanda deve essere accolta, con conseguente ordine al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Controparte_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: nato in [...] - SP / Controparte_1
Brasil il 20/04/1978 CPF per sé (e con nata in [...] C.F._1 Controparte_2
Paulo - SP/Brasil il 05/03/1980 CPF: 285.950.128-22), nell'interesse del figlio minore
nato in [...] - SP / Brasil No dia 29/10/2015 CPF: Persona_1 C.F._5
[..
residenti in [...], 262 apto 51 - Bairro Vila Pauliceia - São Paulo - SP Brasil
così provvede: C.F._3
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
5 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 10.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4745/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
- nato in [...] - SP / Brasil il 20/04/1978 Controparte_1
CPF: per sé e con nata in [...] - SP/Brasil il C.F._1 Controparte_2
05/03/1980 CPF: 285.950.128-22 nell'interesse del figlio minore nato Persona_1 in São Paulo - SP / Brasil No dia 29/10/2015 CPF: residenti in [...]C.F._2
Norberto, 262 apto 51 - Bairro Vila Pauliceia - São Paulo - SP Brasil C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. ) giusta procura alle C.F._4 liti rilasciata in calce all'atto introduttivo su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo, presso il cui Studio Legale in San Lucido alla Via Regina Elena n. 56 sono elettivamente domiciliati
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * * Con ricorso iscritto a ruolo l'11 luglio 2024, , unitamente a Controparte_1
e nell'interesse del figlio minor , ha adito Controparte_2 Persona_1 questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti dell'avo italiano , nato il 19 Persona_2 marzo 1861 in il quale, emigrato successivamente in Persona_3
Brasile, non risulta essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Migrazioni brasiliano.
Il ricorso espone una dettagliata ricostruzione genealogica che trae origine dall'avo
[...]
figlio di e il quale contrasse matrimonio Persona_2 Parte_1 Controparte_4 il 18 agosto 1887 con Dalla loro unione nacque, il 16 giugno 1908 a Controparte_5
Brotas, nello Stato di San Paolo, , che a sua volta contrasse matrimonio con Parte_2 [...]
il 23 maggio 1944. Da tale matrimonio nacque, il 21 marzo 1951, Persona_4 CP_1
, il quale il 29 novembre 1975 sposò Dalla loro unione nacque il
[...] Persona_5
20 aprile 1978 , ricorrente nel presente giudizio. Controparte_1 [...]
successivamente, ha contratto matrimonio l'8 settembre 2023 con CP_1 Persona_6
e, dalla relazione con , è nato il [...] Controparte_2 Persona_1
, anch'egli ricorrente rappresentato dai genitori. Tale progressione genealogica,
[...] documentata mediante i certificati di nascita e matrimonio prodotti, dimostra una linea di discendenza diretta, legittima e ininterrotta dal capostipite italiano sino agli odierni ricorrenti, senza mai emergere interruzioni o cause di perdita dello status civitatis lungo il susseguirsi delle generazioni.
Gli istanti hanno, altresì, rappresentato di avere presentato domanda amministrativa di riconoscimento della cittadinanza presso il in Brasile, venendo Parte_3 tuttavia inseriti in una lunghissima lista di attesa con tempi di definizione stimati di molti anni.
Tale situazione, secondo la prospettazione ricorsuale, si tradurrebbe in un sostanziale diniego, in violazione dei principi di buon andamento e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio il 10 ottobre 2024, ha depositato Controparte_3 comparsa a firma dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nella quale, pur non contestando il possibile riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti, rappresenta il quadro di eccezionale complessità che caratterizza la gestione delle istanze jure sanguinis presso le sedi consolari brasiliane, evidenziando l'imponente mole di richieste pendenti, la scarsità delle risorse umane disponibili e l'elevato rischio di falsificazioni documentali. Il
ha quindi chiesto, in caso di eventuale accoglimento della domanda, la CP_3 compensazione delle spese di giudizio, ritenendo il ritardo nell'istruttoria consolare non patologico ma fisiologico, alla luce dell'eccezionale numero di domande.
2 Nel corso del procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero, il quale – esaminata la documentazione genealogica prodotta, il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo e la linearità della trasmissione del diritto di cittadinanza – ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
La questione posta all'esame del Tribunale attiene al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, istituto governato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992, secondo il quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, senza limiti di generazioni, purché non siano intervenute cause legali di perdita della cittadinanza lungo la linea di discendenza. Il riconoscimento dello status civitatis presuppone l'accertamento, attraverso la produzione dei pertinenti atti di stato civile, dell'esistenza di un rapporto di filiazione diretto e ininterrotto tra l'avo italiano e i richiedenti, nonché la verifica dell'assenza di naturalizzazione straniera dell'antenato e dei suoi discendenti che possa aver determinato la perdita del vincolo con l'ordinamento italiano.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti consente di affermare con certezza la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa. È stata dimostrata, mediante certificati originali muniti di traduzione giurata e apostille, la nascita in dell'avo Pt_3 Per_2 Per_2
, il quale risulta non essersi mai naturalizzato brasiliano, come attestato dal certificato
[...] negativo rilasciato dalle autorità brasiliane. Tale circostanza consente di ritenere non interrotta la trasmissione della cittadinanza agli ascendenti successivi e, per il tramite di questi, agli odierni ricorrenti. Parimenti chiara è la linea genealogica che collega l'avo ai ricorrenti attraverso le generazioni successive, ciascuna comprovata da certificazioni idonee a garantire la continuità del rapporto di filiazione.
Ne deriva che il diritto vantato dagli istanti trova conferma integrale nei documenti prodotti, non emergendo alcun elemento idoneo a mettere in discussione l'esistenza della cittadinanza originaria e della sua trasmissione diretta.
Quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire, va osservato che i ricorrenti hanno dimostrato di avere presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza presso il Parte_3
in Brasile, venendo tuttavia collocati in una lista di attesa con tempistiche del tutto
[...] irragionevoli, tali da rendere di fatto impossibile l'ottenimento del provvedimento amministrativo entro termini conformi ai principi di efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 2 e 97 della Costituzione e dall'art. 2 della legge n. 241/1990.
La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha più volte affermato che la paralisi amministrativa, derivante dall'abnorme numero delle domande pendenti presso la rete consolare brasiliana, integra una situazione equiparabile a un diniego implicito dell'istanza, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario e a giustificare l'immediato accertamento del diritto di cittadinanza. Tra le varie pronunce richiamate nel ricorso, rilevano in particolare quelle della Corte d'Appello di Roma e dei Tribunali di Roma e Venezia, che hanno affermato come la protrazione sine die del procedimento amministrativo si traduca in un ostacolo illegittimo all'esercizio del diritto soggettivo alla cittadinanza.
4 A fronte di ciò, le osservazioni dell'Amministrazione convenuta, la quale ha rappresentato la complessità organizzativa e l'eccezionale mole delle istanze pendenti presso i in Parte_4
Brasile, non assumono valenza tale da contrastare il diritto dei ricorrenti, poiché la legittimazione pretensiva discende direttamente dal combinato disposto della legge n. 91/1992
e dall'assenza di cause interruttive della trasmissione del vincolo di cittadinanza. L'Avvocatura dello Stato, peraltro, non ha articolato contestazioni specifiche in ordine ai fatti costitutivi del diritto, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura eccezionale del fenomeno e della fisiologica difficoltà di gestione dei procedimenti consolari.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, ha espresso parere favorevole, ritenendo adeguatamente documentata la linea di discendenza e l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento richiesto. Tale valutazione, condivisa dal Tribunale, conferma la piena fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'accertamento del diritto di cittadinanza e la domanda deve essere accolta, con conseguente ordine al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Controparte_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: nato in [...] - SP / Controparte_1
Brasil il 20/04/1978 CPF per sé (e con nata in [...] C.F._1 Controparte_2
Paulo - SP/Brasil il 05/03/1980 CPF: 285.950.128-22), nell'interesse del figlio minore
nato in [...] - SP / Brasil No dia 29/10/2015 CPF: Persona_1 C.F._5
[..
residenti in [...], 262 apto 51 - Bairro Vila Pauliceia - São Paulo - SP Brasil
così provvede: C.F._3
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
5 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 10.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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