Sentenza 31 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato, al coniuge e agli altri familiari conviventi, nozione quest'ultima che comprende ogni componente del nucleo familiare, e quindi non solo i parenti legati da vincolo di sangue, ma anche il convivente "more uxorio".
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnesFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1997 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 31.10.1997
1 - Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N. 4264
3 - Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 44772/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BU AR, nato a [...] il [...], contro il decreto emesso in data 21.10.1996 dal GIP presso la Pretura di Bologna e contenente revoca all'ammissione al gratuito patrocinio.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
letta la requisitoria del procuratore Generale che chiede il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
Con decreto in data 21 ottobre 1996 il GIP presso la Pretura di Bologna ha revocato il gratuito patrocinio al quale era stato ammesso AR UR in un procedimento penale per oltraggio, sul rilievo che il suo reddito, sommato con quello della convivente, NA AR, superava l'ammontare annuo previsto dalla legge sull'ammissione al beneficio.
Lo UR ha proposto ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione di legge e deduce che la convivente non aveva "alcun interesse economico in comune" con esso ricorrente e che quindi i due redditi non dovevano essere assommati ex art. 3 comma 2^ Legge 30.7.1990 n.217 sul gratuito patrocinio.
La Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e vada pertanto rigettato.
Dal coordinamento tra il 2^ ed il 4^ comma dell'art. 3 della Legge n. 217 del 1990 sul gratuito patrocinio, si evince che le espressioni "altri familiari" di cui al citato 2^ comma va inteso nel senso di "componente del nucleo familiare", espressione che ricomprende non solo i parenti legati da vincolo di sangue, ma anche la convivente more uxorio.
Pertanto ai fini della determinazione dei limiti di ammissibilità al gratuito patrocinio, il reddito della convivente si somma al reddito dell'imputato, salvo che tra i medesimi, con riferimento al procedimento in corso per cui è chiesto il beneficio, non risulti un conflitto di interessi: il che è escluso nella specie.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998