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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2024, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 14917/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14917/2022 R.G.
TRA
n. a CI (CE) il 03/08/1943 rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
FERONE ORSOLA e ACQUA MIRKO , come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 18/11/2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto contraddittoria e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da: “Cardiopatia sclerotico – ipertensiva
(F.E. 60%); Artrosi polidistrettuale con discopatie lombari;
Cataratta OO” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “In anamnesi riportata demenza in assenza di qualsivoglia percorso diagnostino e terapeutico. Non incidente sul complesso invalidante In relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento, non risulta dalla documentazione esaminata presente in
Atti, che la periziata presenti impossibilità grave o deficit della capacità statico-deambulatoria, né un disturbo neurosensoriale e/o declino delle funzioni cognitive superiori in riferimento all'estrinsecazione degli atti quotidiani della vita, laddove sia la patologia cardiologica in fase di stabilità, sia la stessa patologia articolare, non sono tali da compromettere lo svolgimento delle attività quotidiane. In definitiva, si ritiene che la sig.ra debba ritenersi come Parte_2
soggetto invalido in misura medio-grave dalla data della domanda amministrativa, ma non certo della indennità di accompagnamento, non potendosi evidenziare su base oggettiva, significatività cliniche e/o strumentali supportanti un grave deterioramento delle capacità soggettive nello
2 svolgimento delle attività quotidiane della vita. Tenuto conto delle patologie emerse e delle risultanze peritali, verificato il grado d'impegno e le caratteristiche delle stesse, si ritiene che siffatto quadro patologico abbia certamente minato l'integrità psico-fisica della ricorrente, risultando determinante nella costituzione di uno stato moderatamente invalidante. Tuttavia, come si evince dal risultato dell'accertamento peritale, lo status clinico della periziata non ha messo in risalto impedimenti patologici preesistenti e persistenti e tali da determinare impossibilità allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età consentendo un grado soddisfacente d'autonomia sia ad evadere le stesse nel quotidiano. Nel contesto della situazione globale individuale, allo stato si ritiene che la qualità delle attività della vita quotidiana, giudicate in base all'efficacia, all'adeguatezza e, all'indipendenza con cui vengono svolte e alla capacità di proseguirle nel tempo non siano stabilmente compromesse, ritenendosi non necessaria assistenza continua. Infatti, nelle sue pur compromesse condizioni di salute, la paziente può gestire con adeguata capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa
e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli
3 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Ed ancora, parte ricorrente ha lamentato l'omessa somministrazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Tali censure devo essere disattese.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test MMSE, IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12059/2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14917/2022 R.G.
TRA
n. a CI (CE) il 03/08/1943 rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
FERONE ORSOLA e ACQUA MIRKO , come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 18/11/2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto contraddittoria e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da: “Cardiopatia sclerotico – ipertensiva
(F.E. 60%); Artrosi polidistrettuale con discopatie lombari;
Cataratta OO” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “In anamnesi riportata demenza in assenza di qualsivoglia percorso diagnostino e terapeutico. Non incidente sul complesso invalidante In relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento, non risulta dalla documentazione esaminata presente in
Atti, che la periziata presenti impossibilità grave o deficit della capacità statico-deambulatoria, né un disturbo neurosensoriale e/o declino delle funzioni cognitive superiori in riferimento all'estrinsecazione degli atti quotidiani della vita, laddove sia la patologia cardiologica in fase di stabilità, sia la stessa patologia articolare, non sono tali da compromettere lo svolgimento delle attività quotidiane. In definitiva, si ritiene che la sig.ra debba ritenersi come Parte_2
soggetto invalido in misura medio-grave dalla data della domanda amministrativa, ma non certo della indennità di accompagnamento, non potendosi evidenziare su base oggettiva, significatività cliniche e/o strumentali supportanti un grave deterioramento delle capacità soggettive nello
2 svolgimento delle attività quotidiane della vita. Tenuto conto delle patologie emerse e delle risultanze peritali, verificato il grado d'impegno e le caratteristiche delle stesse, si ritiene che siffatto quadro patologico abbia certamente minato l'integrità psico-fisica della ricorrente, risultando determinante nella costituzione di uno stato moderatamente invalidante. Tuttavia, come si evince dal risultato dell'accertamento peritale, lo status clinico della periziata non ha messo in risalto impedimenti patologici preesistenti e persistenti e tali da determinare impossibilità allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età consentendo un grado soddisfacente d'autonomia sia ad evadere le stesse nel quotidiano. Nel contesto della situazione globale individuale, allo stato si ritiene che la qualità delle attività della vita quotidiana, giudicate in base all'efficacia, all'adeguatezza e, all'indipendenza con cui vengono svolte e alla capacità di proseguirle nel tempo non siano stabilmente compromesse, ritenendosi non necessaria assistenza continua. Infatti, nelle sue pur compromesse condizioni di salute, la paziente può gestire con adeguata capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa
e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli
3 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Ed ancora, parte ricorrente ha lamentato l'omessa somministrazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Tali censure devo essere disattese.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test MMSE, IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12059/2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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