Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 28/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e per il Pnrr, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
a) del Decreto U.S.R. Sicilia – Ufficio III - -OMISSIS-, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale -OMISSIS-per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le Regioni Calabria e Sicilia, NELLA PARTE E PER QUANTO DI INTERESSE, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale vincitrice – in quanto titolare di riserva del 30% ex art. 13, commi 9 e 10, del DM n. 205/2023 prevista per i docenti “triennalisti”, per avere svolto almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti dieci anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale ha partecipato, valutati ai sensi dell'art. II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - del posto riservato ai docenti "triennalisti" nell'ambito della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ove occorrente e per quanto di interesse e, in particolare, della scheda di valutazione dei titoli di servizio della ricorrente e del Decreto U.S.R. Sicilia - Ufficio IlI --OMISSIS-, di integrazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale -OMISSIS-per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria;
c) della Nota U.S.R. Sicilia - Ufficio Ill - -OMISSIS- di sostanziale diniego di accesso agli atti amministrativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. ED FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso si impugna il decreto di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale -OMISSIS-per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le Regioni Calabria e Sicilia, nella parte in cui non include, la ricorrente quale vincitrice – in quanto titolare di riserva del 30% ex art. 13, commi 9 e 10, del DM n. 205/2023 prevista per i docenti “triennalisti”, per avere svolto almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti dieci anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale ha partecipato, valutati ai sensi dell'art. II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - del posto riservato ai docenti "triennalisti" nell'ambito della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria;
- l’amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di interesse nel momento in cui ha affermato che: “ la candidata -OMISSIS-risulta preceduta, nell’elenco dei candidati idonei, da n. 65 candidati in possesso di punteggio più elevato e, tra i candidati in possesso della riserva ex riservisti 30% (c.d. triennalisti), da n. 22 candidati ”;
- con ordinanza n. 1608 del 9 ottobre 2025, il Collegio ha disposto che l’Ufficio Scolastico competente depositasse “ l’elenco dei candidati idonei per la classe di concorso in discorso, in relazione all’ambito territoriale della Calabria, in ordine decrescente di punteggio e con l’indicazione, accanto al nome ed al punteggio di ciascun candidato, degli eventuali titoli di riserva riconosciuti ”;
- l’Ufficio Scolastico ha adempiuto in data 23 ottobre 2025;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 il legale di parte ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse alla decisione, anche sulla domanda ex art. 116 c.p.a., alla luce della documentazione depositata, ed ha insistito sulla liquidazione delle spese di lite;
- l’Avvocatura dello Stato ha a sua volta insistito per la liquidazione delle spese di lite.
Ritenuto preliminarmente che deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e per il Pnrr, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una procedura che riguarda interventi realizzati con le risorse previste dal PNRR (cfr. in particolare, pagg. 4 e 5 del D.M. del 26 ottobre 2023 in atti, nonché l’art. 20 l.n. 112/2023), dunque si applica quanto previsto dall’art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/2022.
Ritenuto, in ordine all’istanza di accesso, che deve ritenersi cessata la materia del contendere, come da dichiarazione di parte ricorrente resa in udienza, e che in relazione a questa domanda le spese vanno poste a carico della amministrazione scolastica per il principio di soccombenza virtuale, atteso che le ragioni a supporto dell’istanza di accesso sono state sostanzialmente condivise dal Collegio con l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1608 del 9 ottobre 2025 e che non può essere condivisa la tesi dell’Ufficio Scolastico per cui tale documento non sarebbe preesistente e quindi ostendibile, in quanto esso è un presupposto logico e ineliminabile rispetto alla formazione della graduatoria definitiva.
Ritenuto che, per quanto riguarda il merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non già inammissibile per carenza di interesse, considerato che l’interesse è venuto meno a seguito della ostensione della graduatoria, comprensiva degli idonei e dei titoli di riserva, in adempimento della ordinanza collegiale istruttoria; rispetto alla domanda di annullamento le spese devono essere compensate per il principio di soccombenza virtuale, posto che: da una parte, il ricorso non avrebbe trovato accoglimento atteso il riconoscimento in favore della ricorrente del titolo di riserva contestato; dall’altra parte, la circostanza che vantassero analogo titolo alcuni dei vincitori (e specificamente i sigg.ri -OMISSIS-) nonché altri idonei aventi punteggio maggiore della ricorrente, non emergeva dalla graduatoria impugnata e contenuta nel decreto U.S.R. Sicilia n. -OMISSIS-, il che ha reso necessaria la proposizione del ricorso e della domanda di accesso.
Ritenuto, in definitiva, che:
- deve essere dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, in parte l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese sono compensate per la metà, e per l’altra metà sono poste a carico dell’amministrazione scolastica, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in ordine alla domanda ex art. 116 c.p.a., dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) in ordine alla domanda di annullamento, dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
c) compensa le spese del giudizio per metà, e pone l’altra metà a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidandole in € 1.000,00, oltre oneri e spese come per legge, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FF | VO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.