Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1211
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare il tributo omesso

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia tempestiva in virtù della proroga di un anno disposta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021, che ha posticipato la scadenza del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per le dichiarazioni presentate nel 2019.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di irregolarità

    La Corte ha rigettato tale motivo richiamando l'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, secondo cui la comunicazione di irregolarità è prevista solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non è necessaria in caso di omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate. La Suprema Corte ha confermato l'irrilevanza della comunicazione preventiva in tali casi, citando l'art. 13 comma 3 D.lgs. 471/1997.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1211
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo