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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA RO MO MA, Presidente
RI SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6977/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone ricorso, preceduto dalla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, avente per oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 293
2023 00082962 81/000, di complessivi euro 9.075,44, notificata in data 20.04.2023, il cui sotteso ruolo (n.
250377 consegnato il 25.03.2023) deriva dall'attività di liquidazione automatizzata, ex art. 36- bis del D.P.
R. 600/1973, del Modello Unico 2019/2018, per omesso versamento di I.R.P.E.F., addizionali, arretrati a tassazione separata.
Il contribuente chiede, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, volersi disporre l'annullamento della suddetta cartella di pagamento impugnata per il seguente motivo:
1. Intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare il tributo omesso, poiché per le dichiarazioni presentate nel 2019 la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. A), del
D.P.R. 602/1973).
Resistono l'Agenzia Entrate e ER il cui difensore ha rinunciato al mandato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 l'invio della comunicazione di irregolarità è prevista solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Viceversa, non vi è assolutamente incertezza quando la contestazione riguardi l'omesso o il tardivo versamento di imposte dichiarate. Nell'interpretare la norma citata, anche la giurisprudenza di legittimità ha spesso confermato che l'irrilevanza della comunicazione preventiva debba considerarsi ormai un principio consolidato. 5 La tesi della obbligatorietà della comunicazione di irregolarità è pertanto infondata e non confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale di recente ha statuito: “Nell'ipotesi di omesso versamento delle imposte dovute da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'iscrizione a ruolo non ostandovi la mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento, giusta la novella di cui all'art. 13 comma 3 D.lgs. 471/1997 che rende superflua qualsiasi notificazione o contestazione per carenza di interesse in virtù della riduzione del regime sanzionatorio previgente” .
Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni presentate nel 2019, per l'anno di imposta 2018, soggiacerebbero alla disciplina ordinaria di cui all'art. 25, comma 1, lett.a) del D.P.R. 602/1973; conseguentemente la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022.
Bisogna tuttavia tenere conto della proroga intervenuta con il D.L. n. 41/2021, intitolato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19”. L'articolo 5, comma 8, dispone: “In deroga a quanto previsto all'art. 3 della
Legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In definitiva, per le dichiarazioni presentate nel 2019, la scadenza del
31 dicembre 2022 è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2023. Nel caso che ci occupa, appare dunque evidente che la notifica della cartella di pagamento impugnata, intervenuta in data 20.04.2023 è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€550,00 in favore di entrambe le parti resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RI M. IN SA La SA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA RO MO MA, Presidente
RI SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6977/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008296281000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone ricorso, preceduto dalla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, avente per oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 293
2023 00082962 81/000, di complessivi euro 9.075,44, notificata in data 20.04.2023, il cui sotteso ruolo (n.
250377 consegnato il 25.03.2023) deriva dall'attività di liquidazione automatizzata, ex art. 36- bis del D.P.
R. 600/1973, del Modello Unico 2019/2018, per omesso versamento di I.R.P.E.F., addizionali, arretrati a tassazione separata.
Il contribuente chiede, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, volersi disporre l'annullamento della suddetta cartella di pagamento impugnata per il seguente motivo:
1. Intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare il tributo omesso, poiché per le dichiarazioni presentate nel 2019 la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. A), del
D.P.R. 602/1973).
Resistono l'Agenzia Entrate e ER il cui difensore ha rinunciato al mandato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 l'invio della comunicazione di irregolarità è prevista solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Viceversa, non vi è assolutamente incertezza quando la contestazione riguardi l'omesso o il tardivo versamento di imposte dichiarate. Nell'interpretare la norma citata, anche la giurisprudenza di legittimità ha spesso confermato che l'irrilevanza della comunicazione preventiva debba considerarsi ormai un principio consolidato. 5 La tesi della obbligatorietà della comunicazione di irregolarità è pertanto infondata e non confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale di recente ha statuito: “Nell'ipotesi di omesso versamento delle imposte dovute da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'iscrizione a ruolo non ostandovi la mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento, giusta la novella di cui all'art. 13 comma 3 D.lgs. 471/1997 che rende superflua qualsiasi notificazione o contestazione per carenza di interesse in virtù della riduzione del regime sanzionatorio previgente” .
Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni presentate nel 2019, per l'anno di imposta 2018, soggiacerebbero alla disciplina ordinaria di cui all'art. 25, comma 1, lett.a) del D.P.R. 602/1973; conseguentemente la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022.
Bisogna tuttavia tenere conto della proroga intervenuta con il D.L. n. 41/2021, intitolato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19”. L'articolo 5, comma 8, dispone: “In deroga a quanto previsto all'art. 3 della
Legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In definitiva, per le dichiarazioni presentate nel 2019, la scadenza del
31 dicembre 2022 è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2023. Nel caso che ci occupa, appare dunque evidente che la notifica della cartella di pagamento impugnata, intervenuta in data 20.04.2023 è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€550,00 in favore di entrambe le parti resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RI M. IN SA La SA