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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1206/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], residente a [...]
San Clemente I n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Callegari, C.F._1 del Foro di Ferrara, C.F.: , PEC Tel C.F._2 Email_1
e Fax 0532 318330, con studio in Argenta (FE) Via Matteotti, n. 40 presso il quale difensore ha eletto domicilio
RICORRENTE
Nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Gambato del Foro di Ferrara (codice fiscale – indirizzo p.e.c.: C.F._4
- utenza fax 0532.216421) con studio in Ferrara, Corso della Email_2
Giovecca 3, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
« » risultante dal Registro INI PEC Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza in data 26 novembre
2025, istando per il relativo accoglimento: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti condizioni: - versamento da parte del Sig.
[...] alla Sig.ra , del contributo a titolo di mantenimento della signora, Pt_1 CP_1 nella misura di € 600,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come per legge;
l'importo verrà versato su un conto corrente intestato alla signora , alle coordinate che CP_1 quest'ultima indicherà al marito;
- il signor riconoscendo la sussistenza di una Parte_1 sperequazione tra la propria capacità reddituale e la situazione economica della moglie, priva di redditi e altresì di copertura pensionistica, si obbliga a costituire, in favore della signora
, un diritto di abitazione sulla casa coniugale, sita in Portomaggiore (FE), Via CP_1
San Clemente I n. 8, di proprietà esclusiva dello stesso - immobile identificato Parte_1 catastalmente al NCEU del Comune di Portomaggiore al Foglio 108, mapp. 160, sub 3, cat.
A/2, cl. 1, consistenza vani 5,5, R.C. 624,91 et al Foglio 108, mapp. 160, sub 4, cat. C/6, cl. 1,
Consistenza mq. 30, R.C. Euro 113,10 - mediante atto notarile che dovrà essere rogato nel termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e successivamente trascritto, con spese a carico della Sig.ra fermo che resta CP_1 integralmente a carico di il mutuo gravante sul predetto immobile, fino alla sua Parte_1 integrale estinzione;
- la signora , si impegna a non utilizzare dalla data del CP_1
10.12.2025, le somme che verranno accreditate sul conto corrente acceso presso EMILBANCA, intestato a di cui attualmente la signora detiene ed utilizza il Parte_1 CP_1 bancomat, impegnandosi a restituirlo contestualmente al primo versamento del contributo al mantenimento che verrà effettuato il giorno 15.12.2025; - il signor continuerà Parte_1
a far fronte integralmente alle rate dei finanziamenti in corso (finanziamento Compass n.
27865444 del 29.5.2023; finanziamento Findomestic n. 726084120062431750102) nonché al pagamento rateale della fattura n. 24/2500139757- 58 (per l'acquisto dell'elettrodomestico
Folletto); - il signor si obbliga altresì a lasciare in uso alla signora Parte_1 CP_1
l'autovettura Opel Astra targata GP463WC che resta intestata a la
[...] Parte_1 signora si obbliga a provvedere al pagamento della relativa assicurazione e CP_1 del bollo annuale;
- spese legali compensate fra le parti;
- trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile di EL (BO) affinchè proceda all'annotazione prescritta ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000”. pagina 2 di 4 - il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025, ritualmente notificato, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dalla moglie , esponendo che le parti avevano contratto CP_1 matrimonio civile in EL (BO) in data 26.09.1998, ma che l'unione coniugale, da cui non è nata prole, si è irreversibilmente usurata a causa dell'incompatibilità caratteriale che ha reso la prosecuzione della convivenza intollerabile.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27 ottobre 2025, dando atto che nelle more i coniugi erano pervenuti ad un accordo.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 26 novembre 2025 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte rassegnate in atti.
I procuratori instavano per la immediata rimessione della causa al Collegio.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da quasi un anno ormai, hanno cessato la convivenza.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 30 giugno 2025, ogni diversa CP_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/07/1961, e , nata a [...]-Francia il 12/03/1948, unitisi in matrimonio CP_1
a EL (BO) il giorno 26/09/1998, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio de Comune di EL al n. 8 Parte 1 Anno 1998, alle condizioni sopra riportate.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 27 novembre 2025. pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1206/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], residente a [...]
San Clemente I n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Callegari, C.F._1 del Foro di Ferrara, C.F.: , PEC Tel C.F._2 Email_1
e Fax 0532 318330, con studio in Argenta (FE) Via Matteotti, n. 40 presso il quale difensore ha eletto domicilio
RICORRENTE
Nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Gambato del Foro di Ferrara (codice fiscale – indirizzo p.e.c.: C.F._4
- utenza fax 0532.216421) con studio in Ferrara, Corso della Email_2
Giovecca 3, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
« » risultante dal Registro INI PEC Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza in data 26 novembre
2025, istando per il relativo accoglimento: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti condizioni: - versamento da parte del Sig.
[...] alla Sig.ra , del contributo a titolo di mantenimento della signora, Pt_1 CP_1 nella misura di € 600,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come per legge;
l'importo verrà versato su un conto corrente intestato alla signora , alle coordinate che CP_1 quest'ultima indicherà al marito;
- il signor riconoscendo la sussistenza di una Parte_1 sperequazione tra la propria capacità reddituale e la situazione economica della moglie, priva di redditi e altresì di copertura pensionistica, si obbliga a costituire, in favore della signora
, un diritto di abitazione sulla casa coniugale, sita in Portomaggiore (FE), Via CP_1
San Clemente I n. 8, di proprietà esclusiva dello stesso - immobile identificato Parte_1 catastalmente al NCEU del Comune di Portomaggiore al Foglio 108, mapp. 160, sub 3, cat.
A/2, cl. 1, consistenza vani 5,5, R.C. 624,91 et al Foglio 108, mapp. 160, sub 4, cat. C/6, cl. 1,
Consistenza mq. 30, R.C. Euro 113,10 - mediante atto notarile che dovrà essere rogato nel termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e successivamente trascritto, con spese a carico della Sig.ra fermo che resta CP_1 integralmente a carico di il mutuo gravante sul predetto immobile, fino alla sua Parte_1 integrale estinzione;
- la signora , si impegna a non utilizzare dalla data del CP_1
10.12.2025, le somme che verranno accreditate sul conto corrente acceso presso EMILBANCA, intestato a di cui attualmente la signora detiene ed utilizza il Parte_1 CP_1 bancomat, impegnandosi a restituirlo contestualmente al primo versamento del contributo al mantenimento che verrà effettuato il giorno 15.12.2025; - il signor continuerà Parte_1
a far fronte integralmente alle rate dei finanziamenti in corso (finanziamento Compass n.
27865444 del 29.5.2023; finanziamento Findomestic n. 726084120062431750102) nonché al pagamento rateale della fattura n. 24/2500139757- 58 (per l'acquisto dell'elettrodomestico
Folletto); - il signor si obbliga altresì a lasciare in uso alla signora Parte_1 CP_1
l'autovettura Opel Astra targata GP463WC che resta intestata a la
[...] Parte_1 signora si obbliga a provvedere al pagamento della relativa assicurazione e CP_1 del bollo annuale;
- spese legali compensate fra le parti;
- trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile di EL (BO) affinchè proceda all'annotazione prescritta ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000”. pagina 2 di 4 - il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025, ritualmente notificato, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dalla moglie , esponendo che le parti avevano contratto CP_1 matrimonio civile in EL (BO) in data 26.09.1998, ma che l'unione coniugale, da cui non è nata prole, si è irreversibilmente usurata a causa dell'incompatibilità caratteriale che ha reso la prosecuzione della convivenza intollerabile.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27 ottobre 2025, dando atto che nelle more i coniugi erano pervenuti ad un accordo.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 26 novembre 2025 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte rassegnate in atti.
I procuratori instavano per la immediata rimessione della causa al Collegio.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da quasi un anno ormai, hanno cessato la convivenza.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 30 giugno 2025, ogni diversa CP_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/07/1961, e , nata a [...]-Francia il 12/03/1948, unitisi in matrimonio CP_1
a EL (BO) il giorno 26/09/1998, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio de Comune di EL al n. 8 Parte 1 Anno 1998, alle condizioni sopra riportate.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 27 novembre 2025. pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
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