Art. 5.
Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare l'erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalita' dei Consigli di patronato.
In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle Amministrazioni interessate, ed approvate con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattisi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da confraternite.
L'iniziativa delle proposte potra' esser presa anche dai Consigli di patronato, ma dovra' in questo caso essere sentita l'Amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione, e', senz'altro, reputata assenziente.
Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimita'.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini -Rocco - Mosconi -
Gazzera - Sirianni - Baldo -
Bottai - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare l'erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalita' dei Consigli di patronato.
In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle Amministrazioni interessate, ed approvate con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattisi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da confraternite.
L'iniziativa delle proposte potra' esser presa anche dai Consigli di patronato, ma dovra' in questo caso essere sentita l'Amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione, e', senz'altro, reputata assenziente.
Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimita'.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini -Rocco - Mosconi -
Gazzera - Sirianni - Baldo -
Bottai - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.