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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pedalino Parte_1
Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Chiapparo Controparte_1
Vincenza, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 17 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 14 ottobre 2025 dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 116 del 2014, divenuto esecutivo il 16 settembre 2014.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Santa Elisabetta, il 13 luglio 1991, da e trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1 Santa Elisabetta al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 1991 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17 luglio 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pedalino Parte_1
Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Chiapparo Controparte_1
Vincenza, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 17 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 14 ottobre 2025 dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 116 del 2014, divenuto esecutivo il 16 settembre 2014.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Santa Elisabetta, il 13 luglio 1991, da e trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1 Santa Elisabetta al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 1991 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17 luglio 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA