Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1740
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Nullità parziale avviso di accertamento per erroneità dei presupposti

    Il giudice dichiara estinto il ricorso per cessata materia, dato che l'ufficio aveva annullato l'atto oggetto del ricorso accogliendo le ragioni del ricorrente. Le spese vengono compensate.

  • Rigettato
    Mancato avviso dell'annullamento dell'atto

    La richiesta di condanna alle spese viene respinta in quanto il giudice ritiene che la parte ricorrente, a cui era stato notificato un nuovo avviso di accertamento, avrebbe dovuto informare l'ufficio dell'atto di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1740
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1740
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo