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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1740/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6185/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT.N.787-73699 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del ricorso e insiste per la condanna alle spese. Resistente/Appellato: chiede l'estinzione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato del comune di Napoli Napoli Obiettivo Valore srl, un avviso di accertamento esecutivo notificatogli in data
19.12.2023 relativo a omesso versamento dell'imposta Tari/Tefa relativa all'anno 2019 per un importo di euro 2365,02 oltre interessi e sanzioni per un totale richiesto di euro 2532,00.
Eccepisce la nullità parziale dell'avviso di accertamento impugnato per erroneità dei presupposti alla base della liquidazione operata.
Specifica, in particolare, che l'ente accertatore ritiene dovuta la TARI/TEFA per l'anno 2019 sul presupposto erroneo della occupazione di tre unità immobiliari, ma in realtà, il ricorrente, già dall'anno 2013 non occupa più l'immobile sito al civico 3Numero_1 all'uopo effettuando all'epoca la relativa comunicazione all'ufficio Tributi del Comune di Napoli. E per quanto attiene gli immobili siti ai numeri civici Num_2 e Num_3, la metratura non è quella indicata dall'ufficio nell'Avviso di accertamento impugnato (complessivi mq 139), bensì è pari a complessivi mq 74 (mq 41 per il civico 30Num_2 mq 33 per il civico Num_3.
Si costituisce l'ufficio del concessionario delegato che, con depositate deduzioni e documentazione di riscontro, evidenzia la correttezza del suo operato e l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente.
All'udienza del 30/05/2024, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, Il giudice rigetta la richiesta e rinvia a nuovo ruolo.
Con memorie illustrative, il ricorrente, preso atto della costituzione dell'ufficio del concessionario delegato del Comune di Napoli “Napoli Obiettivo Valore srl”, chiede il rinvio della causa in attesa della pronuncia della
Cassazione sulla ordinanza n. 330609/2024 del 23 Maggio 2024 posta dalla Corte di Giustizia di Napoli.
Nel merito, insisteva nei motivi di ricorso già illustrati, e il giudice accoglie l'istanza.
Dopo la decisione della Cassazione sulla questione preliminare di legittimazione dell'ufficio del concessionario, all'udienza di discussione del 13/05/2025, presente il ricorrente e il concessionario delegato, il concessionario prende atto e non contesta la assenza di possesso relativamente all'immobile di cui al civico n. Numero_1 e le parti chiedono rinvio per verificare la corretta metratura delle unità immobiliari oggetto di tassazione.
Con memorie illustrative preliminari all'odierna udienza di discussione, il ricorrente comunica che vi è stato annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'ufficio impositore, che provvedeva a notificare tale atto il 23.12.2024 alla parte ricorrente, nel contempo emettendo altro avviso per il medesimo tributo, su cui è stato instato altro giudizio di impugnazione parzialmente accolto, per i medesimi motivi oggetto di causa, da altra sezione di questa Corte di Giustizia con sentenza del 12.12.2025 n. 5503/2025.
Chiede, quindi, che venga dichiarata l'estinzione del ricorso per cessata materia, con condanna alle spese dell'ufficio impositore, che non aveva tempestivamente comunicato tutto quanto sopra in questa sede.
All'odierna udienza di discussione, presenti il ricorrente e l'ufficio del concessionario delegato, entrambe le parti chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia, ma il rappresentante di parte ricorrente insiste per la condanna alle spese in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso devesi dichiarare estinto per cessata materia.
Ed invero, come pacificamente emerso, l'ufficio aveva già da tempo provveduto ad annullare l'atto oggetto del presente ricorso tenendo conto delle ragioni addotte dalla parte ricorrente. La condotta collaborativa dell'ufficio fa ritenere esistenti i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti.
Non può accogliersi, invero, la richiesta del legale di parte ricorrente di condanna alle spese per mancato avviso dell'avvenuto annullamento ad opera dell'ufficio, e ciò perché doveva essere la parte da lui rappresentata, a cui veniva comunicato il nuovo avviso di accertamento, a doverlo rendere edotto di tale atto di autotutela.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il ricorso per cessata materia;
compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6185/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT.N.787-73699 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del ricorso e insiste per la condanna alle spese. Resistente/Appellato: chiede l'estinzione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato del comune di Napoli Napoli Obiettivo Valore srl, un avviso di accertamento esecutivo notificatogli in data
19.12.2023 relativo a omesso versamento dell'imposta Tari/Tefa relativa all'anno 2019 per un importo di euro 2365,02 oltre interessi e sanzioni per un totale richiesto di euro 2532,00.
Eccepisce la nullità parziale dell'avviso di accertamento impugnato per erroneità dei presupposti alla base della liquidazione operata.
Specifica, in particolare, che l'ente accertatore ritiene dovuta la TARI/TEFA per l'anno 2019 sul presupposto erroneo della occupazione di tre unità immobiliari, ma in realtà, il ricorrente, già dall'anno 2013 non occupa più l'immobile sito al civico 3Numero_1 all'uopo effettuando all'epoca la relativa comunicazione all'ufficio Tributi del Comune di Napoli. E per quanto attiene gli immobili siti ai numeri civici Num_2 e Num_3, la metratura non è quella indicata dall'ufficio nell'Avviso di accertamento impugnato (complessivi mq 139), bensì è pari a complessivi mq 74 (mq 41 per il civico 30Num_2 mq 33 per il civico Num_3.
Si costituisce l'ufficio del concessionario delegato che, con depositate deduzioni e documentazione di riscontro, evidenzia la correttezza del suo operato e l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente.
All'udienza del 30/05/2024, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, Il giudice rigetta la richiesta e rinvia a nuovo ruolo.
Con memorie illustrative, il ricorrente, preso atto della costituzione dell'ufficio del concessionario delegato del Comune di Napoli “Napoli Obiettivo Valore srl”, chiede il rinvio della causa in attesa della pronuncia della
Cassazione sulla ordinanza n. 330609/2024 del 23 Maggio 2024 posta dalla Corte di Giustizia di Napoli.
Nel merito, insisteva nei motivi di ricorso già illustrati, e il giudice accoglie l'istanza.
Dopo la decisione della Cassazione sulla questione preliminare di legittimazione dell'ufficio del concessionario, all'udienza di discussione del 13/05/2025, presente il ricorrente e il concessionario delegato, il concessionario prende atto e non contesta la assenza di possesso relativamente all'immobile di cui al civico n. Numero_1 e le parti chiedono rinvio per verificare la corretta metratura delle unità immobiliari oggetto di tassazione.
Con memorie illustrative preliminari all'odierna udienza di discussione, il ricorrente comunica che vi è stato annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'ufficio impositore, che provvedeva a notificare tale atto il 23.12.2024 alla parte ricorrente, nel contempo emettendo altro avviso per il medesimo tributo, su cui è stato instato altro giudizio di impugnazione parzialmente accolto, per i medesimi motivi oggetto di causa, da altra sezione di questa Corte di Giustizia con sentenza del 12.12.2025 n. 5503/2025.
Chiede, quindi, che venga dichiarata l'estinzione del ricorso per cessata materia, con condanna alle spese dell'ufficio impositore, che non aveva tempestivamente comunicato tutto quanto sopra in questa sede.
All'odierna udienza di discussione, presenti il ricorrente e l'ufficio del concessionario delegato, entrambe le parti chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia, ma il rappresentante di parte ricorrente insiste per la condanna alle spese in suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso devesi dichiarare estinto per cessata materia.
Ed invero, come pacificamente emerso, l'ufficio aveva già da tempo provveduto ad annullare l'atto oggetto del presente ricorso tenendo conto delle ragioni addotte dalla parte ricorrente. La condotta collaborativa dell'ufficio fa ritenere esistenti i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti.
Non può accogliersi, invero, la richiesta del legale di parte ricorrente di condanna alle spese per mancato avviso dell'avvenuto annullamento ad opera dell'ufficio, e ciò perché doveva essere la parte da lui rappresentata, a cui veniva comunicato il nuovo avviso di accertamento, a doverlo rendere edotto di tale atto di autotutela.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il ricorso per cessata materia;
compensa le spese.