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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Casula, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Talamoni n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Muggiò (MB), via Longarone n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 19 luglio 2023, il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con decorrenza dal
27.2.2023 chiedendo al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro sia di accertare l'illegittimità di tale licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto a corrispondergli il risarcimento del danno previsto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 23/2015 in misura compresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., pari nella quota mensile ad € 2.194,24, sia di condannare il datore di lavoro altresì al pagamento in suo favore dell'ulteriore importo di €
14.137,72 (di cui €11.886,82 quale t.f.r.) quali somme dovute e non corrisposte;
con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di esser stato assunto presso la convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno avente decorrenza dal
10.10.2016, di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. edilizia industria, di aver svolto mansioni di muratore e di aver eseguito le proprie mansioni presso i vari cantieri della convenuta, di aver proficuamente eseguito la propria prestazione lavorativa fino al 24.6.2022 allorché – in seguito a visita medica periodica – il medico aziendale aveva riscontrato la temporanea inidoneità lavorativa, di aver quindi dovuto sottoporsi ad accertamenti e cure consistite anche in una “cardioversione” e di essere perciò rimasto assente per malattia dal
29.7.2022 con prognosi al 10.3.2023, di aver ricevuto in data 27.2.2023 comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avente decorrenza dalla medesima data e motivata in ragione della “scarsa attività lavorativa”, di aver impugnato il licenziamento con comunicazione del 15.3.2023.
Ha contestato la configurabilità del giustificato motivo oggettivo osservando che la società datoriale è un'impresa edile che, all'epoca del licenziamento, aveva invece assunto altro personale e che, nel 2021, aveva raddoppiato il fatturato rispetto al precedente anno.
Ha infine dato atto di essere rimasto creditore dell'importo di € 14.137,72, di cui € 11.886,82 quale t.f.r. e la rimanente parte quale retribuzione di febbraio 2023.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020, all'odierna udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La sussistenza tra le parti processuali di un formale rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10.10.2016 e la cessazione del medesimo per effetto del licenziamento, intimato con lettera del 27.2.2023 e avente decorrenza dalla medesima data, risultano provati dalla documentazione prodotta dal ricorrente (lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 27.2.2023, comunicazione Unilav e buste paga – docc. 2, 7 e
8 ric.).
Risulta altresì provato che il licenziamento è stato intimato dalla società convenuta per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 27.2.2023 con la seguente motivazione:
“per motivi scarsa attività lavorativa” (doc. 7).
Pagina 2 di 6 Risulta poi dimostrato che il licenziamento è stato tempestivamente impugnato dal lavoratore per il tramite del sindacato con messaggio p.e.c. inviato in data 15.3.2023 (doc. 9).
Così enucleate le risultanze documentali, non può ritenersi provata la sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 5592/ 2016; Cass. n.
12101/2016; Cass. n. 24882/ 2017; Cass. n. 27792/2017).
Con precipuo riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia
l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; Cass. n. 5592/2016;
Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 20436/2016; Cass. n. 24882/2017; Cass. n. 27792/2017).
Orbene, seppure è vero che i suesposti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla L. n. 92 del 2012, è altrettanto vero che siffatti principi – enunciati nell'art. 5 della L. 604 del 1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - trovano piena applicazione anche nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori coperti da tutela obbligatoria e financo ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. Il richiamato art. 5, L. 604/1966, ha infatti portata generale e continua a prevedere che "l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Accertato pertanto il difetto di prova circa la sussistenza dei fatti rappresentati nella lettera di licenziamento, per non aver il datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio – offerto di provare i fatti enucleati nella sopradetta lettera di licenziamento, la domanda attorea deve essere accolta, con applicazione della precipua disciplina contenuta nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 9 D.Lgs. 23/2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro controverso e riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che – secondo le disposizioni richiamate nella versione vigente ratione temporis – deve essere parametrata a
Pagina 3 di 6 due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, ulteriormente considerato che l'ammontare delle indennità e dell'importo deve essere dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità nella ipotesi
(qui ricorrente – cfr. doc. 1) in cui il datore di lavoro non superi i limiti dimensionali previsti per l'operatività dell'art. 18 L. 300/70.
Conseguentemente, tenuto altresì conto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede che l'indennità ristoratrice del licenziamento illegittimo debba essere determinata tenendo conto soltanto della anzianità di servizio (Corte Cost, sentenza n. 194/2018), rilevato che il rapporto di lavoro del ricorrente con la convenuta è durato complessivamente poco più di 6 anni (dal
10.10.2016 fino al 27.2.2023) e che il licenziamento è stato però intimato in costanza di malattia del lavoratore, pur tenuto conto delle esigue dimensioni aziendali della convenuta e della previsione normativa che prevede una indennità massima di sei mensilità (in linea con quanto previsto nell'ambito della tutela obbligatoria), l'indennità riconosciuta al ricorrente deve essere determinata in sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. e dunque in complessivi € 13.165,44, considerato che il valore mensile della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. è pari ad € € 2.194,24, per come risultante dalla stessa busta paga di gennaio 2023 (doc. 2).
In relazione alla domanda di pagamento delle differenze retributive concernenti la mancata consegna dei cedolini di febbraio e marzo 2023 e l'omessa corresponsione della relativa retribuzione, la mancata contabilizzazione e corresponsione del trattamento di fine rapporto e la debenza della indennità sostitutiva del preavviso, la domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalla disamina delle buste paga versate in atti, infatti, si evince che la paga base oraria di parte attorea ammonta ad € 9,66 e che le ore lavorabili sono 176 mensili (cfr. doc. 2), per una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.770,16 e tali elementi di fatto devono essere presi in considerazione per la determinazione delle voci retributive richieste in pagamento.
Ne consegue:
- con riferimento alla richiesta di pagamento delle mensilità di febbraio e marzo
2023, per i quali l'onere di provvedere al pagamento incombe sul datore di lavoro essendo trascorso il termine di 180 giorni di copertura da parte di Inps della malattia, i conteggi formulati dal ricorrente risultano immuni da censure, avendo
Pagina 4 di 6 parte attorea computato la detta indennità di malattia, pari ad € 983,78 per il febbraio 2023 e ad € 351,35 per il marzo 2023;
- parimenti, anche la richiesta di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso per l'importo di € 915,77 risulta immune da censure, avendo il ricorrente determinato quanto dovuto in suo favore sulla base della retribuzione oraria utile per il calcolo del t.f.r. e del numero di 10 giorni di preavviso previsto dal c.c.n.l. edilizia industria per gli operai con anzianità maggiore di tre anni (cfr. doc. 11);
- nulla risulta invece dovuto in favore del ricorrente a titolo di t.f.r.; parte attorea si è limitata ad argomentare la spettanza di tale componente retributiva deducendo di averla determinata in considerazione del valore lordo di € 2.194,24 della retribuzione di gennaio 2023, ma la disamina di tale busta paga e delle buste paga di novembre 2022 e dicembre 2022 rende evidente come al ricorrente il rateo di t.f.r. sia stato corrisposto in costanza del rapporto di lavoro, con computo di esso mese per mese nelle busta paga (doc. 2). A fronte di tali risultanze documentali e della mancata prospettazione, da parte del ricorrente, di elementi di diversità tra quanto indicato nelle buste paga di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio
2023 (doc. 2) e quelle relative al periodo precedente del rapporto di lavoro (non prodotte), deve ritenersi che i ratei di t.f.r. siano stati costantemente attribuiti al lavoratore mese per mese, cosicché alcun importo risulta a tale titolo.
In ragione di quanto brevemente esposto e tenuto conto della esposta valorizzazione di tutte le componenti retributive, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda complessiva di € 2.250,90 quale retribuzione dovuta per le mensilità di febbraio 2023, di marzo 2023 e di indennità sostitutiva del preavviso, nulla spettando invece a titolo di t.f.r.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della definizione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato a con comunicazione del 27.2.2023, avente decorrenza dal 27.2.2023 e, per Parte_1
l'effetto, condanna a corrispondere a una indennità Controparte_1 Parte_1
Pagina 5 di 6 complessiva di € 13.165,44 (pari a 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. al tallone mensile di € 2.194,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
2.250,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta la richiesta di del pagamento in suo favore del t.f.r.; Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 3.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 10 febbraio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Casula, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Talamoni n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Muggiò (MB), via Longarone n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 19 luglio 2023, il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con decorrenza dal
27.2.2023 chiedendo al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro sia di accertare l'illegittimità di tale licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto a corrispondergli il risarcimento del danno previsto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 23/2015 in misura compresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., pari nella quota mensile ad € 2.194,24, sia di condannare il datore di lavoro altresì al pagamento in suo favore dell'ulteriore importo di €
14.137,72 (di cui €11.886,82 quale t.f.r.) quali somme dovute e non corrisposte;
con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di esser stato assunto presso la convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno avente decorrenza dal
10.10.2016, di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. edilizia industria, di aver svolto mansioni di muratore e di aver eseguito le proprie mansioni presso i vari cantieri della convenuta, di aver proficuamente eseguito la propria prestazione lavorativa fino al 24.6.2022 allorché – in seguito a visita medica periodica – il medico aziendale aveva riscontrato la temporanea inidoneità lavorativa, di aver quindi dovuto sottoporsi ad accertamenti e cure consistite anche in una “cardioversione” e di essere perciò rimasto assente per malattia dal
29.7.2022 con prognosi al 10.3.2023, di aver ricevuto in data 27.2.2023 comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avente decorrenza dalla medesima data e motivata in ragione della “scarsa attività lavorativa”, di aver impugnato il licenziamento con comunicazione del 15.3.2023.
Ha contestato la configurabilità del giustificato motivo oggettivo osservando che la società datoriale è un'impresa edile che, all'epoca del licenziamento, aveva invece assunto altro personale e che, nel 2021, aveva raddoppiato il fatturato rispetto al precedente anno.
Ha infine dato atto di essere rimasto creditore dell'importo di € 14.137,72, di cui € 11.886,82 quale t.f.r. e la rimanente parte quale retribuzione di febbraio 2023.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020, all'odierna udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La sussistenza tra le parti processuali di un formale rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10.10.2016 e la cessazione del medesimo per effetto del licenziamento, intimato con lettera del 27.2.2023 e avente decorrenza dalla medesima data, risultano provati dalla documentazione prodotta dal ricorrente (lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 27.2.2023, comunicazione Unilav e buste paga – docc. 2, 7 e
8 ric.).
Risulta altresì provato che il licenziamento è stato intimato dalla società convenuta per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 27.2.2023 con la seguente motivazione:
“per motivi scarsa attività lavorativa” (doc. 7).
Pagina 2 di 6 Risulta poi dimostrato che il licenziamento è stato tempestivamente impugnato dal lavoratore per il tramite del sindacato con messaggio p.e.c. inviato in data 15.3.2023 (doc. 9).
Così enucleate le risultanze documentali, non può ritenersi provata la sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 5592/ 2016; Cass. n.
12101/2016; Cass. n. 24882/ 2017; Cass. n. 27792/2017).
Con precipuo riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia
l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; Cass. n. 5592/2016;
Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 20436/2016; Cass. n. 24882/2017; Cass. n. 27792/2017).
Orbene, seppure è vero che i suesposti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla L. n. 92 del 2012, è altrettanto vero che siffatti principi – enunciati nell'art. 5 della L. 604 del 1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - trovano piena applicazione anche nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori coperti da tutela obbligatoria e financo ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. Il richiamato art. 5, L. 604/1966, ha infatti portata generale e continua a prevedere che "l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Accertato pertanto il difetto di prova circa la sussistenza dei fatti rappresentati nella lettera di licenziamento, per non aver il datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio – offerto di provare i fatti enucleati nella sopradetta lettera di licenziamento, la domanda attorea deve essere accolta, con applicazione della precipua disciplina contenuta nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 9 D.Lgs. 23/2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro controverso e riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che – secondo le disposizioni richiamate nella versione vigente ratione temporis – deve essere parametrata a
Pagina 3 di 6 due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, ulteriormente considerato che l'ammontare delle indennità e dell'importo deve essere dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità nella ipotesi
(qui ricorrente – cfr. doc. 1) in cui il datore di lavoro non superi i limiti dimensionali previsti per l'operatività dell'art. 18 L. 300/70.
Conseguentemente, tenuto altresì conto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede che l'indennità ristoratrice del licenziamento illegittimo debba essere determinata tenendo conto soltanto della anzianità di servizio (Corte Cost, sentenza n. 194/2018), rilevato che il rapporto di lavoro del ricorrente con la convenuta è durato complessivamente poco più di 6 anni (dal
10.10.2016 fino al 27.2.2023) e che il licenziamento è stato però intimato in costanza di malattia del lavoratore, pur tenuto conto delle esigue dimensioni aziendali della convenuta e della previsione normativa che prevede una indennità massima di sei mensilità (in linea con quanto previsto nell'ambito della tutela obbligatoria), l'indennità riconosciuta al ricorrente deve essere determinata in sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. e dunque in complessivi € 13.165,44, considerato che il valore mensile della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. è pari ad € € 2.194,24, per come risultante dalla stessa busta paga di gennaio 2023 (doc. 2).
In relazione alla domanda di pagamento delle differenze retributive concernenti la mancata consegna dei cedolini di febbraio e marzo 2023 e l'omessa corresponsione della relativa retribuzione, la mancata contabilizzazione e corresponsione del trattamento di fine rapporto e la debenza della indennità sostitutiva del preavviso, la domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalla disamina delle buste paga versate in atti, infatti, si evince che la paga base oraria di parte attorea ammonta ad € 9,66 e che le ore lavorabili sono 176 mensili (cfr. doc. 2), per una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.770,16 e tali elementi di fatto devono essere presi in considerazione per la determinazione delle voci retributive richieste in pagamento.
Ne consegue:
- con riferimento alla richiesta di pagamento delle mensilità di febbraio e marzo
2023, per i quali l'onere di provvedere al pagamento incombe sul datore di lavoro essendo trascorso il termine di 180 giorni di copertura da parte di Inps della malattia, i conteggi formulati dal ricorrente risultano immuni da censure, avendo
Pagina 4 di 6 parte attorea computato la detta indennità di malattia, pari ad € 983,78 per il febbraio 2023 e ad € 351,35 per il marzo 2023;
- parimenti, anche la richiesta di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso per l'importo di € 915,77 risulta immune da censure, avendo il ricorrente determinato quanto dovuto in suo favore sulla base della retribuzione oraria utile per il calcolo del t.f.r. e del numero di 10 giorni di preavviso previsto dal c.c.n.l. edilizia industria per gli operai con anzianità maggiore di tre anni (cfr. doc. 11);
- nulla risulta invece dovuto in favore del ricorrente a titolo di t.f.r.; parte attorea si è limitata ad argomentare la spettanza di tale componente retributiva deducendo di averla determinata in considerazione del valore lordo di € 2.194,24 della retribuzione di gennaio 2023, ma la disamina di tale busta paga e delle buste paga di novembre 2022 e dicembre 2022 rende evidente come al ricorrente il rateo di t.f.r. sia stato corrisposto in costanza del rapporto di lavoro, con computo di esso mese per mese nelle busta paga (doc. 2). A fronte di tali risultanze documentali e della mancata prospettazione, da parte del ricorrente, di elementi di diversità tra quanto indicato nelle buste paga di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio
2023 (doc. 2) e quelle relative al periodo precedente del rapporto di lavoro (non prodotte), deve ritenersi che i ratei di t.f.r. siano stati costantemente attribuiti al lavoratore mese per mese, cosicché alcun importo risulta a tale titolo.
In ragione di quanto brevemente esposto e tenuto conto della esposta valorizzazione di tutte le componenti retributive, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda complessiva di € 2.250,90 quale retribuzione dovuta per le mensilità di febbraio 2023, di marzo 2023 e di indennità sostitutiva del preavviso, nulla spettando invece a titolo di t.f.r.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della definizione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato a con comunicazione del 27.2.2023, avente decorrenza dal 27.2.2023 e, per Parte_1
l'effetto, condanna a corrispondere a una indennità Controparte_1 Parte_1
Pagina 5 di 6 complessiva di € 13.165,44 (pari a 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. al tallone mensile di € 2.194,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
2.250,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta la richiesta di del pagamento in suo favore del t.f.r.; Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 3.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 10 febbraio 2025
Il Giudice Elena Greco
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