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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3177/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]31 - TREZZO SULL'ADDA con l'Avv. CENTURIONI LUISELLA
e
Controparte_1 nata in [...] il [...] cittadina: spagnola Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 33 - FENEGRO' con l'Avv. SCORTI SIMONA MARIA
premesso che: la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) nato in [...] il [...] CP_2
- Parte_2
1) nato a [...] il [...] - economicamente autonomo Controparte_3
2) nato a [...] il [...] - economicamente autonomo Parte_3
tra le parti è intervenuta: - separazione in data 5.6.2015 mediante separazione consensuale omologata in data 20.7.2015 dal Tribunale di Milano;
- divorzio in data 14-28.12.2016 mediante sentenza n. 14166/2016 del Tribunale di Milano.
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Dichiarare che il figlio minorenne , dal 20 dicembre 2024, avrà collocamento e residenza CP_2 presso il papà, IG. in Trezzo sull'Adda (MI), alla via Garibaldi n. 31. Parte_1
2) Dichiarare che le decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio . CP_2
3) Dichiarare che la mamma IG.ra potrà tenere con sé il figlio senza uno Controparte_1 CP_2 schema prestabilito, in accordo con il papà IG. , sempre considerati principalmente gli Parte_1 interessi e gli impegni di ed anche la distanza geografica tra madre e figlio. CP_2
4) Dichiarare che il IG. si occuperà integralmente del mantenimento ordinario del figlio Parte_1 sino al raggiungimento della maggiore età e della sua autosufficienza economica. CP_2
5) Dichiarare che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% da parte del IG. Parte_1
e del 40% da parte della IG.ra , sino al raggiungimento della maggiore età
[...] Controparte_1 da parte di e della sua autosufficienza economica, secondo il seguente schema del Tribunale di CP_2
Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Avuto riguardo alle spese straordinarie da considerare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Dichiarare che nel caso in cui volesse ritornare a vivere in Spagna con la madre, i genitori si CP_2 impegnano sin da ora a rivedere gli accordi qui presi sul mantenimento ordinario del figlio e delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, fermo restando che sino al raggiungimento del nuovo accordo (o decisione giudiziale in caso di mancato accordo) tra i genitori, gli stessi ribadiscono che varranno gli accordi qui presi.
- Dichiarare che le deduzioni per il figlio a carico spettano nella misura del 100% al IG. Parte_1
e che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dal IG. . Parte_1
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole, tenuto anche conto dell'età.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 14166/2016 del Tribunale di Milano:
1) PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in COMO, in camera di conIGlio, in data 10.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]31 - TREZZO SULL'ADDA con l'Avv. CENTURIONI LUISELLA
e
Controparte_1 nata in [...] il [...] cittadina: spagnola Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 33 - FENEGRO' con l'Avv. SCORTI SIMONA MARIA
premesso che: la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) nato in [...] il [...] CP_2
- Parte_2
1) nato a [...] il [...] - economicamente autonomo Controparte_3
2) nato a [...] il [...] - economicamente autonomo Parte_3
tra le parti è intervenuta: - separazione in data 5.6.2015 mediante separazione consensuale omologata in data 20.7.2015 dal Tribunale di Milano;
- divorzio in data 14-28.12.2016 mediante sentenza n. 14166/2016 del Tribunale di Milano.
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Dichiarare che il figlio minorenne , dal 20 dicembre 2024, avrà collocamento e residenza CP_2 presso il papà, IG. in Trezzo sull'Adda (MI), alla via Garibaldi n. 31. Parte_1
2) Dichiarare che le decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio . CP_2
3) Dichiarare che la mamma IG.ra potrà tenere con sé il figlio senza uno Controparte_1 CP_2 schema prestabilito, in accordo con il papà IG. , sempre considerati principalmente gli Parte_1 interessi e gli impegni di ed anche la distanza geografica tra madre e figlio. CP_2
4) Dichiarare che il IG. si occuperà integralmente del mantenimento ordinario del figlio Parte_1 sino al raggiungimento della maggiore età e della sua autosufficienza economica. CP_2
5) Dichiarare che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% da parte del IG. Parte_1
e del 40% da parte della IG.ra , sino al raggiungimento della maggiore età
[...] Controparte_1 da parte di e della sua autosufficienza economica, secondo il seguente schema del Tribunale di CP_2
Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Avuto riguardo alle spese straordinarie da considerare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Dichiarare che nel caso in cui volesse ritornare a vivere in Spagna con la madre, i genitori si CP_2 impegnano sin da ora a rivedere gli accordi qui presi sul mantenimento ordinario del figlio e delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, fermo restando che sino al raggiungimento del nuovo accordo (o decisione giudiziale in caso di mancato accordo) tra i genitori, gli stessi ribadiscono che varranno gli accordi qui presi.
- Dichiarare che le deduzioni per il figlio a carico spettano nella misura del 100% al IG. Parte_1
e che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dal IG. . Parte_1
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole, tenuto anche conto dell'età.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 14166/2016 del Tribunale di Milano:
1) PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in COMO, in camera di conIGlio, in data 10.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao