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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3846/2023 del Ruolo Generale
tra
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Nicolò Alessandro d'Amato come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Trani nello studio dell'avv. Bovio, oltre che presso il domicilio digitale indicato in citazione
-appellante-
e e rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. in virtù di mandato allegato agli atti ed elettivamente Controparte_1
domiciliate presso il domicilio digitale dell'avv. Controparte_1
-appellate-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti precisate nelle memorie depositate ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, le germane, Parte_2
[..
[...] e convenivano in giudizio il e
[...] Controparte_2 Parte_1
che a sua volta chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di CP_3 CP_4
[... e (già , chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_6
risarcimento del danno da danneggiamento di un muretto a secco delimitante la loro proprietà, ubicata sulla strada “Lama di Macina”, al risarcimento anche per equivalente del danno da limitazione al godimento del proprio diritto per essere stato pregiudicato l'accesso carrabile al proprio fondo per effetto di un errato progetto della nuova arteria viaria che collega la zona industriale di con la Strada Pt_1
statale 16, e al rimborso delle spese sostenute nel procedimento per ATP,
quantificando il dovuto in € 3.541,00.
Contestata la domanda da tutte le convenute, all'udienza del 29.3.2023 parte attrice dichiarava di non avere interesse a coltivare le sue domande nei confronti di CP_3
e che con provvedimento assunto in udienza dal
[...] CP_4 CP_5
Gdp, venivano estromesse dal giudizio che invece proseguiva nel rapporto processuale fra attrici e . Parte_1
Il GdP di Trani con sentenza n. 403/2023 del 22.8.2023 (notificata l'11.9.2023),
confermata l'estromissione dal giudizio degli altri convenuti, accoglieva la domanda avanzata dalle attrici nei confronti del condannato al Parte_1
risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno da mancato pieno godimento del proprio fondo, quantificandolo in € 1.000,00, oltre spese di lite e di due terzi delle spese del procedimento per ATP.
Avvero la sentenza, con atto di citazione notificato il 10.10.2023, il Parte_1
in persona del p.t. ha interposto appello, deducendo: violazione
[...] Pt_3
dell'art 112 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere il primo giudice pronunciato su una domanda mai proposta dalle attrici;
violazione dell'art 2043 c.c. - difetto di
2 motivazione;
violazione e falsa applicazione del D.lgs 285/1992.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado:
1.dichiarare la nullità della sentenza;
2. in via subordinata, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado dalle odierne appellate e per l'effetto porre nel nulla e/o revocare la disposta condanna dell'Ente al risarcimento del danno ex art
2043 c.c.; 3.in via ulteriormente subordinata, porre a loro carico le spese di CTU;
4.
in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Le convenute si sono costituite con comparsa del 12.12.2023 deducendo l'assoluta infondatezza dell'appello che hanno chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, soggetta al rito di cui al d.lgs 149/2022, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 6.10.2025, con termini a ritroso alle parti per il deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 10.10.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta l'11.9.2023.
L'appello è ammissibile.
Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'articolo 339, comma 3, c.p.c.,
occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa,
da determinarsi secondo i principi di cui agli articoli 10 e ss. del Cpc, e senza tenere
3 conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
Nella specie, il valore della causa è di € 3.541,00 e la sentenza deve quindi ritenersi pronunciata secondo diritto benché la domanda sia stata accolta nella minor misura di € 1.000,00.
Il primo motivo di appello con il quale è denunciata violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è infondato.
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'articolo 112 del cpc, ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.
9589/2024).
Nella vicenda in parola, si evince chiaramente dalle difese svolte e dalle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado, che le sorelle CP_1
avevano avanzato due distinte domande risarcitorie, la prima rivolta al e Pt_1
alla transatta con quest'ultima e le terze chiamate, relativa al Controparte_3
danneggiamento di parte del muretto a secco, “scassato” sul fronte per una errata manovra con mezzi meccanici (come accertato dal ctu nominato nell'ambito del procedimento per ATP) e la seconda, rivolta solo al con la Parte_1
quale le attrici avevano chiesto “condannarsi il a risarcire per equivalente Pt_1
il danno per la messa in sicurezza dell'accesso carrabile al fondo di loro proprietà
per l'importo complessivo di € 1.310,00”.
, appunto, la prima delle due domande, il giudizio è proseguito per la CP_7
4 decisione della seconda domanda, giudicata fondata dal primo giudice.
La domanda di risarcimento del danno per equivalente, formulata al punto C delle conclusioni rassegnate in citazione, è proprio volta a conseguire il ristoro del pregiudizio dedotto dalle sorelle per la sostanziale inutilizzabilità CP_1
dell'accesso carrabile e la necessità di aprire un altro varco di accesso al fondo con i mezzi idonei al trasporto anche della comproprietaria affetta da disabilità.
La domanda non è da intendersi affatto rinunciata dalle attrici né transatta e il riferimento a “domanda n.1” e domanda n. 2” è chiaramente alle due diverse domande risarcitorie avanzate dalle CP_1
Sono invece fondati gli altri motivi di appello che attengono al merito.
La domanda proposta dalle avanti al GdP aveva ad oggetto il CP_1
risarcimento dei danni patiti per le illegittime modalità esecutive di un intervento incidente sull'assetto viario, contemplato da un provvedimento del Parte_1
.
[...]
Nella prospettazione delle attrici, fonte del danno non è il «se» dell'opera progettata,
ma le sue concrete modalità esecutive, generatrici di un danno ingiusto perché lesive dei diritti che competono loro quali proprietarie frontiste, titolari del diritto di accesso alla via pubblica.
Il primo giudice ha ritenuto che il abbia pregiudicato il diritto Parte_1
delle attrici al pieno e libero godimento della cosa che forma oggetto del loro diritto dominicale, progettando l'ampliamento e ammodernamento della strada comunale
“lama di macina” in modo tale da rendere inservibile l'accesso carrabile al fondo in
N.C.E.U. al fg. 5, p.lla 54.
Ne è conseguita la condanna al risarcimento dei danni per equivalente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La decisione è errata e va riformata.
5 Per quel che qui rileva, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria nei
confronti di una pubblica amministrazione è necessario che ricorrano tutti gli
elementi costitutivi della relativa fattispecie. Occorre: › che si sia verificato un
danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto;
› che l'evento dannoso, lesivo
di una situazione giuridica meritevole di tutela sia addebitabile
all'amministrazione, ovvero, che sia a quest'ultima imputabile quale conseguenza
immediata e diretta del proprio operato, tradottosi in atti o comportamenti
comunque illegittimi (nesso di causalità); › che sussista l'elemento soggettivo, in
particolare della colpa che, una volta accertata l'illegittimità del danno, può essere
esclusa dalla Pa unicamente comprovando di essere incorsa in un errore scusabile>
(Cass. 594/2025).
Nella vicenda in parola, il ha progettato e fatto eseguire Pt_1
l'ammodernamento di una strada pubblica, migliorando l'arteria di collegamento della zona industriale di con la Strada statale 16. Pt_1
Le lamentano che nella progettazione dell'opera non si è tenuto conto CP_1
dello stato dei luoghi, immutato nel tempo, e dell'esigenza per i frontisti di conservare uno spazio, ulteriore rispetto alle corsie destiniate al traffico veicolare,
per le manovre di ingresso e uscita dal fondo con automezzi.
Perché si configuri la responsabilità aquiliana della PA occorre che il suo comportamento si connoti in termini di illiceità, di illegittimità ovvero che sia contrario al canone di buona fede e diligenza e che vi sia nesso causale fra l'illecito e il danno patito dal privato.
E invece nella vicenda in parola, il ha esercitato Parte_1
legittimamente le sue prerogative di pianificazione del territorio e di gestione della viabilità, realizzando un'opera pubblica nell'interesse della collettività.
Non vi è un illecito di cui il debba essere chiamato a rispondere nei Pt_1
6 confronti delle proprietarie del fondo con accesso sulla strada pubblica: non vi è
stata occupazione di parte della proprietà privata, né altra forma di indebita ingerenza nella sfera del privato.
Al contrario, sono proprio le attrici, odierne appellate, a versare in una situazione di illegittimità, come evidenziato dal ctu nominato nel procedimento per ATP, che nella replica alle osservazioni ricevute, ha chiarito come la situazione attuale del
muretto - recinzione e dell'accesso al fondo prospiciente la strada risulta nello stato
di fatto attuale totalmente illegittima, non soltanto perché mancano le preventive
autorizzazioni dell'Ente proprietario della strada (e quindi risultano abusive), ma
perché violano le normative richiamate> (pag. 2 della replica).
Non risulta infatti rispettata la distanza minima di tre metri della recinzione dal confine stradale prescritta per le strade di tipo C, come quella in esame, dall'art. 26
del D.P.R. 495/1992.
Né le hanno richiesto l'autorizzazione al per l'apertura del CP_1 Pt_1
cancello, come previsto dall'art. 22 CdS, cosicché non è il ad aver Pt_1
pregiudicato il pieno godimento della cosa che forma oggetto del loro diritto, ma sono le a versare in una situazione di illegittimità, pretendendo di CP_1
mantenere, in spregio alle norme vigenti, il varco di accesso sul confine stradale ovvero di ottemperare alle prescrizioni del codice della strada con oneri a carico del
Pt_1
La sentenza di primo grado nell'affermare la responsabilità aquiliana del
[...]
, ha quindi errato, difettando profili di illiceità, illegittimità o abusività Parte_1
nel facere del che non va quindi condannato a risarcire alcunché. Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di risarcimento del danno per equivalente avanzata da e . Controparte_2 Controparte_1
7 Rimane da regolare le spese di lite.
La riforma della decisione, investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente, quale conseguenza della pronunzia di merito e questo poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, a tal fine va applicata la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021).
Tenuto conto dell'esito della lite sulla domanda non transatta, le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza delle appellate, mentre le spese dei due terzi della ctu (nella misura di € 490,00) vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3846/2023 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 403/2023 del
22.8.2023 Giudice di Pace di Trani, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e;
Controparte_2 Controparte_1
2. condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in euro
346,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella e per il secondo grado in € 174,00 misura del 15%, iva e cpa come per legge compenso di avvocato, oltre rimborso delle per esborsi ed € 600,00 per
8 ;e cpa come per legge spese generali nella misura del 15%, iva
3. pone le spese dei due terzi della ctu a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Trani, 9.10.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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