Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
MARRAS
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALE FADDA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2020 ha convenuto avanti all'intestato tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentirla Controparte_2 condannare al pagamento di € 59.203,81 a titolo di differenze retributive per attività svolta con vincolo di subordinazione nel periodo dall'1.4.2012 al 26.6.2018, regolarmente assunta, in forza di 3 contratti part time -di cui due a termine ed uno (l'ultimo) a tempo indeterminato-, esclusivamente nei periodi
1.4.2012/30.09.2012 (contratto part time 20 ore settimanali da lunedì a sabato), 1.4.2013/30.09.2013
(contratto part time 20 ore settimanali da lunedì a sabato) e 1.3.2016/26.6.2018 (contratto part time a tempo indeterminato di 20 ore settimanali da lunedì a sabato), senza ricevere retribuzione adeguata alle ore effettivamente lavorate, svolte, nei periodi tra un contratto e l'altro, senza regolarizzazione alcuna e comunque in quantità superiore a quella contrattuale.
Ha dedotto in particolare la ricorrente di avere lavorato per tutto il periodo 1.4.2012/26.6.2018, vale a dire dall'inizio del rapporto di lavoro fino alla cessazione dovuta a dimissioni per giusta causa, con mansioni, inquadrabili nella categoria B, livello B1, del CCNL cooperative sociali, di addetta all'assistenza di base, cura dell'igiene personale, cambio del vestiario e assistenza ai pasti dei pazienti presenti nella struttura della resistente, con la seguente articolazione di orario:
pagina 1 di 6
- dall'1.1.2016 al 28.2.2016: dalle 20.00 alle 13.30 per due giorni consecutivi, il terzo giorno dalle 7.00 alle 13.30; il quarto giorno dalle 20.00 alle 7.00 e così di seguito senza riposi;
- dall'1.3.2016 al 26.6.2018: tutte le settimane, in orario notturno, dalle 20.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo, per un minimo di 44 ore settimanali (4 notti).
Ciò premesso, ha assunto di avere percepito, per tutto il periodo, le somme di cui alle buste paga e, nei periodi non regolarizzati, € 700,00 mensili, divenuti, a partire dall'1.3.2016, € 1.300,00 mensili, ed ha quindi chiesto la condanna della convenuta per la somma complessiva di € 59.203,81, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto di quanto percepito, così come da conteggi allegati al ricorso.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha contestato la sussistenza di svolgimento di prestazione lavorativa al di fuori dei limiti contrattuali ed ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
La causa, mutata la persona del giudice, è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti e prove per testi ed è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter c.p.c..
Va preliminarmente superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in quanto infondata e ciò per due ordini di ragioni.
Il primo è che, ai fini del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro deve essere considerata la situazione psicologica del lavoratore relativa al timore del recesso, condizione psicologica da valutare con riferimento alla serie di contratti a termine, che ricorre nel caso di specie, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della continuazione della serie stessa e si trova quindi nella situazione di "metus" nei confronti del datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilità.
(Cass. civ. Sez. lavoro, 07-09-2012, n. 14996 , Cass 4220/91; nella stessa prospettiva, v. Cass. 5494/
97).
Il secondo, dirimente, si ravvisa nelle diffide trasmesse alla resistente e prodotte col ricorso, risalenti alle date del 7.2.2020 e 16.2.2022, che costituiscono atti validi ed idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia risultata infondata e non possa quindi trovare accoglimento, avuto riguardo all'esito del quadro probatorio.
In diritto va premesso il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso di specie, una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali raccolte induce a ritenere non provata la modalità e l'articolazione dell'orario di lavoro, così come dedotte dalla ricorrente.
La teste di parte ricorrente dipendente della cooperativa convenuta dal 19.9.2011 a Testimone_1 giungo 2018, non ha saputo confermare il capo c) volto a dimostrare se -dall'1.4.2012 al 31.12.2015- la ricorrente avesse o meno lavorato, tutte le settimane, sei giorni alla settimana, dalle 7.00 alle 13.30 oppure dalle 13.00 alle 20.00, riferendo esclusivamente di turni svolti di notte dalle 20,00 alle 7,00 e, per soli due o tre mesi nell'arco dell'intero rapporto, di un turno prolungato dalle 20.00 alle 13.30.
pagina 2 di 6 Oltre a non confermare i turni diurni allegati dalla ricorrente nel periodo dall'1.4.2012 al 31.12.2015, nemmeno è stata in grado di collocare i turni notturni che, secondo l'allegazione della ricorrente si sarebbero svolti dall'1.3.2016 al 26.6.2018 tutte le settimane, dalle 20.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo, per un minimo di 4 notti, non già, come riportato dalla testimone una notte con Tes_1 riposo dopo due giorni;
inoltre non è stata in grado di riferire sul capo e) volto a provare se nel periodo fra l'1.1.2016 e il 28.2.2016, la ricorrente svolgesse la prestazione lavorativa con orario dalle 20.00 alle 13.30 per due giorni consecutivi, il terzo giorno dalle 7.00 alle 13.30; il quarto giorno dalle 20.00 alle 7.00 (“non ricordo se la ricorrente abbia lavorato in maniera continuativa o se vi siano state interruzioni o assenze prolungate. Capo c) Ricordo che la ricorrente faceva il turno di notte che iniziava dalle 20,00 e finiva alle 7,00. Chi faceva il turno di notte lavorava una notte e dal momento in cui smontava riprendeva dopo due giorni. Ora ricordo così. I turni erano quattro: il primo era dalle
5,00 alle 13,00; il secondo dalle 7,00 alle 13,30; il terzo dalle 13,30 alle 20,00 e quello notturno dalle 20,00 alle 7,00. Spesso la ricorrente lavorava anche nel turno delle 13,30/20,00. A volte è capitato che coprisse dei turni dalle 20,00 alle 13,3 0. ADR: Tale ultimo turno prolungato dalle 20,00 alle 13,30 la ricorrente lo ha coperto per circa una decina di volte, per soli due o tre mesi durante l'intero rapporto. Capo d) Ora non ricordo quanti giorni la settimana lavorasse la . Posso dire che lavorava tante Pt_1 ore relativamente ai turni da me riferiti. ADR: io sono a conoscenza dei turni osservati dalla Pt_1 perché io lavoravo prevalentemente al mattino nel turno 7,00/13,30, ma talvolta capitava che lavorassi nel turno pomeridiano 13,30/20,00 e quindi vedevo la ricorrente o nel cambio turno o lavorare con me la mattina nei suoi turni prolungati dalle 20,0 alle 13,30. Capi e, f) ho già risposto, circa gli orari della ricorrente. Ora non saprei essere più precisa.).
Maggiore precisione non si riscontra nelle risultanze della testimone che ha Testimone_2 dichiarato l'esistenza di quattro turni (5/13, 7/13.30, 13.30/20, 20.00/7.00) riferendo genericamente la circostanza per la quale la ricorrente avrebbe svolto la prestazione osservando sia il turno notturno che quello diurno, senza tuttavia collocarli temporalmente né quantificarli (ora non ricordo se la ricorrente abbi a lavorato in maniera continuativa o se vi siano state interruzioni o assenze prolungate da parte della stessa . Capo c) Si lavorava su quattro turni: il primo dalle 5,00 alle 13,00; il secondo dalle 7,00 alle 13,30; il terzo dalle 13,30 alle 20,00 e quello notturno dalle 20,00 alle 7,00. Ricordo che la ricorrente lavorava osservando sia l'orario notturno che quello diurno. Se lavorava secondo l'orario notturno lavorava tre notti la settimana, se non sbaglio. Se invece lavorava sul turno diurno la Pt_1 lavorava seguendo l'orario di uno dei tre turni di cui ho riferito prima. In caso di osservanza del turno diurno la ricorrente lavorava tutta la settimana con un giorno di riposo. Poteva poi capitare che vi fossero esigenze particolari ed allora la lavorava dalle 20,00 alle 13,30 del giorno successivo. Pt_1
Ora non sono in grado di specificare per quante volte la ricorrente abbia osservato tal e ultimo orario prolungato. Ora non ricordo nemmeno con esattezza il periodo. Ricordo che tale orario prolungato era stato osservato dalla ricorrente quando lavoravamo insieme nella struttura di Platamona. Forse nel 2016, ma non sono sicura. Capo d) Per quanto riguarda i giorni di lavoro settimanali della Pt_1 ho già risposto. Per quanto riguarda invece l 'orario settimanale noi, compresa la ricorrente, eravamo state assunte con un orario part time del 45% mentre lavoravamo con un orario full time di 6,40 ore al giorno per sei giorni, fatta eccezione per il turno notturno che come ho detto era di 11 ore per tre giorni la settimana. Capi e, f) ho già risposto e come ho detto non ricordo quando abbia cessato di lavorare la ricorrente”.
Il testimone all'epoca dei fatti compagno convivente della ricorrente, ha saputo Testimone_3 riferire soltanto approssimativamente turni ed orari di lavoro della compagna, senza consentire di collocarli e quantificarli (“Posso anche affermare che quando faceva il turno di notte lei talvolta si tratteneva oltre l'orario. Lei doveva lavorare dalle 20:00 alle 7:00 ed io la vedevo uscire anche alle 8:00 o 9:00. Io l'aspettavo fuori. ADR giudice: io all'epoca ero disoccupato. Capo c) è vero quanto mi si chiede. ADR giudice: io lo so perché ci frequentavamo, o meglio, io non lo so. Capo d) non lo so.
pagina 3 di 6 Capo e) non sono in grado di confermare se nel periodo di cui mi è stata data lettura la ricorrente osservasse l'orario di lavoro di cui mi si chiede;
ricordo però che lei non usufruiva di riposi. Adr avv. Fadda: io nell'affermare che la ricorrente non usufruisse di riposi intendo che lei andava sempre al lavoro. Capo f) confermo la circostanza di cui mi si chiede;
io lo so perché in quel periodo noi vivevamo insieme”.
Vi sono poi le dichiarazioni dei tre testimoni di parte resistente, a loro volta dipendenti, due dei quali hanno concordemente riferito dello svolgimento di orario di lavoro della ricorrente per 3 ore e mezzo o quattro al giorno, di orari diurni pressoché esclusivi e di orari notturni svolti soltanto in occasione di sostituzioni, oltre che di un periodo di malattia nell'arco temporale febbraio 2018/giugno 2018, durante il quale la ricorrente non avrebbe svolto alcuna prestazione lavorativa (testimone Testimone_4
io sono una dipendente della società resistente da circa 17 anni. Io sono un'assistente
[...] generica. Sentito sui i capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 1) io ricordo che
[...]
lavorava 3 ore e mezzo /4 ore ed a volte sostituiva qualche collega assente. Ora però non Pt_1 sono in grado di confermare le date. Preciso che se la sostituzione doveva essere effettuata nella giornata in cui la ricorrente doveva lavorare nel suo orario, allora lei faceva delle ore extra. Anche a me è capitato di fare qualche notte in sostituzione dei colleghi assenti. ADR: le frequenza delle sostituzioni è variabile. Vi sono dei periodi che non capitano e periodi in cui si ammalano più persone. In tali ultimi periodi capita di finire il lavoro ed andare a casa per poi essere richiamati. Io però non sono i grado il quantificare quante sostituzioni io abbia fatto e nemmeno di quante ne abbia fatto la ricorrente. Posso dire che le ultime sostituzioni io le ho fatte due anni fa. ADR: in caso di sostituzioni il pagamento delle ore eccedenti l'orario di lavoro veniva effettuato separatamente. Ciò perlomeno riguarda m. A me veniva fatto scegliere se ricevere il pagamento per le ore in eccedenza o se riposare per le stesse ore lavorate in eccedenza. Degli altri non so. ADr: ora io non saprei dire se le ore lavorate in eccedenza venissero messe in busta paga perché io non le guardo sempre. Mi accorgevo della differenza perché l'importo percepito era maggiore. ADr: il mio contrato era ed è tutt'ora part time. Capo 2) io ricordo solo che la ricorrente è mancata tantissimo tempo e mi sa che poi non è più rientrata. Capo 3) sì, è vero. Sentita in prova contraria sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) confermo che la ricorrente come me era una generica. Io non ricordo le date;
posso dire che la ha lavorato quantomeno fino al 2017. Io ora ricordo questa data ancorandola al periodo in cui Pt_1 mio marito era andato in pensione. Come ho detto prima la ricorrente mancava tante volte, ma non sono in grado di confermare le date. Capo c) non è vero. Come ho detto prima la lavorava 3 ore Pt_1
e mezzo /4 ore salvo le sostituzioni di cui ho riferito. Noi osservavamo dei turni giornalieri o settimanali. Gli ordini di servizio riguardavano solo le sostituzioni. Per il resto noi sapevamo quando dovevamo lavorare e cosa dovevamo fare. Capo d) ho già risposto circa l'orario della . Lei Pt_1 lavorava quasi tutti i giorni perché in caso di extra come gli altri si faceva dare i giorni id riposo compensativi. Capo e) ho già risposto. Capo f) non è assolutamente vero. La ricorrente lavorava di notte solo in caso di sostituzioni. vi sono infatti dei colleghi che lavorano fissi la notte. Si tratta di
, e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3 testimone : “io sono una dipendente della cooperativa resistente da circa 20 anni. Io Testimone_5 sono una OSS. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Io non ricordo le date, ma posso dire che la ricorrente aveva un contratto part time e lavorava 3 ore e mezza al giorno. Ricordo che in un certo periodo era passata a 4 ore al giorno. Lei lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Perlomeno così ora ricordo essendo passato tanto tempo. ADr: io ho affermato che la ricorrente aveva un contratto part time perché lei osservava un orario part time.
Preciso che se venivano lavorate ore in più, le stesse venivano pagate a parte oppure venivano concessi giorni in più di riposo. Capo 2) non ricordo. Capo 3) Non ricordo le date ma ricordo che la ricorrente andò in malattia e mi sembra che non ritornò più al lavoro. Ma ora non sono sicura. Sentita in prova contraria sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) quando la ricorrente lavorava al pagina 4 di 6 mattino lei si occupava prevalentemente della pulizia dei locali o del lavaggio della biancheria. Poteva capitare che desse a noi OSS una mano nella somministrazione dei pasti agli anziani e ad esempio ci aiutava nel mettere la crema nelle mani di questi ultimi o nel pettinarli. La ricorrente non si occupava dell'igiene personale degli ospiti. Preciso però che io ho sempre lavorato solo di mattina mentre la ricorrente lavorava anche nei turni del pomeriggio e so che svolgeva le stesse attività anche in tale parte della giornata perché ne parlavamo. Capo c) non è vero. Io so che la ricorrente lavorava di mattina perché la vedevo e so che lavorava al pomeriggio perché vedevo i turni di noi tutti. Preciso che i turni di noi dipendenti erano visibili a tutti noi;
ognuno vedeva anche i turni degli altri. Capo d) non è vero. Confermo quanto già riferito in relazione agli orari ed ai giorni di lavoro della ricorrente.
Capo e) non è vero. La ricorrente capitava ogni tanto che osservasse il turno di notte. Io lo so perché la vedevo al mattino smontare quando io arrivavo. Se lavorava la notte lei poi stava quattro giorni ferma oppure la retribuivano in busta paga. DAR: io non ho mai visto la busta paga della ricorrente, ma so che le retribuivano a parte le ore lavorate la notte per averlo appreso da lei stessa. Capo f) non è vero“.
ultimo testimone di parte resistente, ha infine riferito che la ricorrente avrebbe svolto Tes_6 esclusivamente orari notturni, per due notti a settimana (e non quattro come sostenuto dalla ricorrente) con sospensione, tra una notte e l'altra, di due o tre giorni e senza ricordare le date (“Capo 1) non sono in grado di ricordare le date di cui mi si chiede ma posso confermare gli orari perché io lavoravo lì in quel periodo;
io ricordo che la ricorrente faceva le notti e che il suo orario era di 3 ore e 20 minuti, poi aumentate a 4 ore. Specifico che il turno notturno andava dalle 20:00 alle 7:00 e poi di fila non si lavorava per 2/3 giorni. ADr giudice: se non ricordo male la ricorrente lavorava due notti a settimana. Che io ricordi lei non lavorava di giorno. Preciso che all'epoca anche io facevo il turno notturno;
noi però non abbiamo mai lavorato nello stesso turno notturno. Capo 2) non lo so. Capo 3) ora non ricordo il periodo ma ricordo che lei era andata in malattia nel periodo in cui io poi sono andato via.
ADR avv. Marras: io ricordo che la ricorrente faceva le notti precisando che ci lavorava nel turno Co notturno lavorava solo di notte. ADR avv. Marras: io inoltrai una richiesta di intervento presso l' di Sassari nei confronti della cooperativa resistente per differenze retributive per orario straordinario che si è definita in sede sindacale con una conciliazione percependo la somma di euro 4.000,00.
Sentito in prova contraria sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo a) permetto che io posso rispondere solo in relazione al periodo in cui anche io ho lavorato per la resistente. Come ho detto io ricordo che la ricorrente lavorava di notte e durante tale parte della giornata la stessa non somministrava certamente i pasti agli ospiti;
si occupava invece della loro igiene personale. Capi c, d, e, f) relativamente all'intero periodo in cui io ho lavorato per la resistente, come ho già detto, ricordo che la ricorrente lavorava solo di notte con l'orario fisso prima riferito dalle 20:00 alle 7:00 e per 2/3 notti la settimana. Più 2 che 3. Se poi si lavorava una notte in più davano più giorni di riposo;
anche 3
o 4 giorni di riposo. I giorni di riposo venivano dati nella misura necessaria per rispettare le ore di lavoro previste in contratto. Confermo che gli ordini di servizio noi li ricevevamo o giornalmente o settimanalmente. Nella maggior parte dei casi i turni ci venivano dati la domenica per tutta la settimana. Adr avv. Marras: i turni ci venivano comunicati tramite una tabella che veniva affissa nella infermeria posta all'interno della struttura.”.
All'esito delle risultanze testimoniali rese, emerge, a parere del giudice, un quadro probatorio irrimediabilmente frammentato e discordante, da cui, seppur rilevabile la sussistenza di un lavoro subordinato al di fuori dei periodi regolarizzati (circostanza del resto confermata in sede di interrogatorio formale dalla stessa legale rappresentante della resistente) e di svolgimento di lavoro in orari verosimilmente sia diurni che notturni, non è tuttavia consentito trarre, con sufficiente pagina 5 di 6 determinatezza, una collocazione temporale dei turni svolti ed un'articolazione dell'orario di lavoro, con conseguente impossibilità di individuazione, prima, e di calcolo, poi, delle eventuali differenze retributive dovute.
Stante l'insuperabile situazione di incertezza in ordine alle modalità fattuali e temporali della prestazione lavorativa della ricorrente non può che concludersi, ex art. 2697 c.c., per il rigetto della domanda.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità del quadro probatorio e della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Sassari, 30/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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