Sentenza 10 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto enthum t SEZIONE SECONDA CIVILE on bus 0017 0 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg inforlust R.G.N. 22864/99 Presidente Dott. Mario SPADONE ConsigliereDott. Ugo RIGGIO Cron. 346 - Rep. 71 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Dott. Olindo - Consigliere SCHETTINO Ud.20/03/02 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI N u est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell'avvocato G. DE ROSIS MORGIA, difeso dall'avvocato FRANCO CONIDI, giusta delega in atti;
der ricorrente-
contro
PI FR;
- intimato avverso la sentenza n. 707/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 07/06/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 453 udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Libertino Alberto per l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4.11.1996 IO NI conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro IR NC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 3.183.350, con gli interessi dalla maturazione del credito al reale soddisfo, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale edilizio, deducendo di avere venduto detto materiale all'impresa di costruzioni IR con sede in S. Floro, Contrada Torre del Duca, per complessive £.
6.183.350 come da bollette di consegna e che, avendo versato il IR la somma di £. 3.000.000, residuava in proprio favore un credito per la predetta somma di £.
3.183.350. costituiva in giudizio IR NC Si che, eccepita l'incompetenza per valore del giudice adito, chiedeva il rigetto della domanda nel merito, perché sfornita di prova. Con sentenza del 9.6.97 il Giudice di Pace di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda, condannava IR NC al pagamento, in favore di IO NI, della somma di £. 2.687.300, degli interessi legali dal dicembre 1994 al soddisfo oltrechè delle spese processuali. Con atto di appello, notificato 1'11.2.1998, il 3 IR proponeva impugnazione avverso la sentenza de censurando l'erroneo convincimento del primo giudice fondato sulle risultanze dell'interrogatorio formale del IR, che non avrebbe "disconosciuto le firme apposte sui buoni, allegati agli atti, come sue e dei suoi collaboratori incaricati al ritiro dei materiali, ammettendo quindi implicitamente di avere acqui- stato le merci sui buoni stessi descritte". Si costituiva l'appellato che, rilevata la infondatezza dell'appello, ne chiedeva il rigetto. Con sentenza in data 7.4-7.6.1999 il Tribunale Catanzaro accoglieva l'appello e rigettava la di domanda di IO NI, compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Ricorre per cassazione IO NI con due motivi di gravame. RI NC non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2710 cod. civ., nonché insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), perché la sentenza impugnata, affermando che dall'istrut- toria svolta non erano emerse ulteriori circostanze che, valutate unitamene ai buoni di consegna prodotti, potessero indurre a ritenere fondata la domanda dell'IO>>, non ha considerato che tali buoni, oltre alla firma dell'imprenditrice, per alcuni di essi, erano stati sottoscritti dal personale alle sue dipendenze come ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale. Deduce il ricorrente che i buoni attestavano il prelevamento del materiale presso di lui e scrittura privata da ritenersi per costituivano riconosciuta;
che, trattandosi poi di rapporti fra imprenditori, gli stessi avevano l'efficacia probatoria dell'art. 2710 cod. civ.. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la sentenza impugnata non ha indicato le ragioni per le quali i buoni di prelevamento non potevano considerarsi scritture private riconosciute, ed affermando che gli altri mezzi istruttori espletati non potevano concorrere alla formazione di un convincimento, non ha tenuto conto delle risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto e della 5 prova testimoniale espletata. due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è in parte fondato. La sentenza impugnata è censurabile nella parte cy in cui escludendo che ai buoni di prelevamento potesse attribuirsi efficacia di scritture private riconosciute in quanto sottoscritte da dipendenti del IR, non ha tenuto conto del fatto che per alcuni di essi la sottoscrizione proveniva dallo stesso debitore con conseguente possibilità di qualificarli diversamente. Infondati sono invece gli altri rilievi attinenti alla possibilità di ritenere applicabile l'art. 2710 cod. civ., non essendo i buoni in esame equiparabili ai libri bollati previsti da tale disposizione di legge, mente le censure di mancato esame delle risultanze delle prove orali sono inammissibili perché generiche il ricorrente avrebbe dovuto precisare il contenuto di tali prove. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui sopra e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La ilCorte accoglie ricorso per ragione;
cassa e rinvia, anche per le presente giudizio, ad altra sezione del di Catanzaro. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002 Coungheure est. McJilin Provarini IL CANCY WERE 01 NC Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma NC Catania France ין quanto di spese del Tribunale Привет CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 20-5-2003 serie 4 al n. 19039 versate € 149.177 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) TORE DI CANCELLERIA oberto Ricci