Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C. C. 63819 VINNAVE "T HVL L REPUBBLICA ITALIANA 0 1 1 6 6 / 03 S TY O VO N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI OT 1 6 Oggetto Tributaria gg.r Magistrati: Composta dagli CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco R.G. N. 8227/99 Cron. 2559 Presidente Rep.Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 11/06/02 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente S ENTENZA Sh .23 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
CCRT. SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente CA CUT CIVILE contro 11. 63819 MAGGIORA DOLCIARIA SPA FALL, in persona del Curatore e legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DE CRISTOFARO 46, presso lo studio dell'avvocato MAGGIORE ROBERTO C\O PICCIALUTI G., che 2002 lo difende, giusta procura a margine;
2621 -1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 9/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato PICCIALUTI (con delega), che ha chiesto l'inammissibilità; in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Latina ha determinato anche induttivamente, ai sensi dell'art.39, comma 2, D.P.R. n.600 del 1973, il reddito della fallita Maggiora Dolciaria S.p.A.ai fini IRPEG e ILOR per il periodo di imposta chiuso al 30. 11. 1989. La Curatela del Fallimento ha impugnato l'avviso di accertamento, deducendone l'illegittimità per il ricorso al metodo induttivo e per la tassazione di plusvalenza solo apparente, in fatto non realizzata, e la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma 2, D.P.R. 600/73 e l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. L'intimata ha resistito con controricorso col quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro una decisione diversa da quella intervenuta tra le parti. Motivi della decisione Vero è che alcune delle considerazioni svolte dal ricorrente Ministero investono la sentenza di primo grado, e pertanto non vanno prese in esame, ma la sentenza impugnata è la n.9/23/98 del 21.1.98, depositata il 2.3.98, ossia la sentenza avente ad oggetto la controversia insorta tra la Maggiora Dolciaria S.p.A. e l'Ufficio Imposte Dirette di Latina, con la quale è stato rigettato l'appello di quest'ultimo. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è dunque destituita di fondamento. Il primo giudice, facendo propria la tesi della società, ha ritenuto l'illegittimità dell'accertamento induttivo del reddito e l'intassabilità della plusvalenza inerente ad una vendita di macchinari e attrezzature effettuata dalla contribuente medesima. L'Ufficio ha appellato la decisione ribadendo: a) l'esistenza dei presupposti per il ricorso al metodo induttivo (omessa registrazione in contabilità di numerose operazioni bancarie, consistite in prelevamenti e versamenti per importi rilevanti, di molti miliardi di lire;
numerose irregolarità nella tenuta sia del libro giornale che del registro degli inventari); b) la legittimità del recupero a tassazione della plusvalenza generata dalla vendita di macchinari e attrezzature perché avvenuto con metodo analitico, per essere la plusvalenza stessa evidenziata nelle scritture contabili della società. Il giudice di appello non ha preso in esame alcuna delle indicate deduzioni e, limitando peraltro la decisione ad una parte della controversia, quella relativa alla plusvalenza, ha fatto ricorso, per respingere l'impugnazione, ad argomenti privi di rilevanza (quale lo stato di insolvenza della società) o di cui non avrebbe in ogni caso dovuto o potuto tenere conto (quale l'eventuale invalidità della vendita). Sussiste dunque il vizio denunciato di omessa motivazione, e pertanto il ricorso va accolto sotto tale profilo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per il nuovo esame di merito e per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, e rinvia la causa anche per le spese ad altra Tributaria Regionale del Lazio. Roma, 11.6.2002 il cons. est. ноtiw DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7 GEN. 2003 C1 NCELLIERE Oggi A Arnaldo Ca C ✓ ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA cassa la sentenza impugnata sezione della Commissione на стала ост il presidente IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A