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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GR SE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e all'ADER in data 2.5.25, Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, asseritamente notificata in data 2.4.25, relativa a tassa per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, l'avvenuto previo pagamento del tributo, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione e la decadenza, in relazione ai crediti tributari azionati.
Si è costituita ADER, deducendo innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, assumendo che la cartella era stata notificata, per compiuta giacenza, il 10.2.25, a seguito di un primo tentativo di consegna effettuato il 10.12.24.
La contribuente ha dunque prodotto attestazione rilasciata dal Comune di Capo d'Orlando, da cui risulta che il deposito del plico relativo alla notifica della cartella era stato effettuato il 24.3.25 e che il ritiro del medesimo era avvenuto il 22.4.25
L'ATO si è costituita, producendo documentazione relativa alla notifica dell'intimazione richiamata in cartella ed instando per la reiezione del ricorso.
All'udienza del 24.7.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata in via cautelare dal contribuente.
Dunque, a seguito della proposizione di querela di falso in via incidentale da parte della contribuente, con riferimento alla cartolina postale relativa alla notifica della cartella asseritamente avvenuta il 10.2.25, e della dichiarazione dell'ADER, all'uopo interpellata, di volersi avvalere di tale documento, all'udienza del 6.11.25,
è stata pronunciata la seguente ordinanza: “La Corte, rilevato che è stata proposta dal ricorrente querela di falso in via incidentale, nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 221 c.p.c. e che la controparte ADER ha dichiarato di volersi avvalere del predetto documento;
rilevato che, in tale caso, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo ord. n. 7174/25), il giudice tributario, verificata la rilevanza del documento denunciato, deve fissare alle parti un termine per la proposizione del giudizio dinanzi all'AGO, sospendendo il processo tributario ex art. 39 d. lgs. 546/92 Considerato che il documento in oggetto risulta senz'altro rilevante nel presente giudizio, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso introduttivo;
PQM
Fissa il termine di giorni 30 per la proposizione di querela di falso dinanzi all'AGO, sospendendo il presente giudizio fino alla definizione dell'anzidetto subprocedimento”.
Sennonché, con “atto di riassunzione” del 9.12.25, la ricorrente, premesso di non aver partecipato alla precedente udienza, da remoto, per un inconveniente tecnico, ha chiesto proseguirsi il giudizio, evidenziando che la cartella era stata notificata due volte, la prima, con una notifica nulla (quella evocata dall'ADER, al fine di predicare l'inammissibilità del ricorso), la seconda, validamente eseguita, con il deposito del plico ed il successivo ritiro. Ha evidenziato che “in tema di cartella di pagamento, una duplice notifica è legittima, ed il termine di impugnazione decorre dalla seconda notificazione, sempre che il primo atto (come nel caso di specie) sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio, … rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale atto,
a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost.”
(Cassazione civile sez. trib., 07/07/2022, n.21623).
La causa è stata dunque fissata, per la trattazione, al 5.2.26.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative, in data 26.1.26.
Alla udienza odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Sul piano della ammissibilità del ricorso, occorre rilevare che esso non può ritenersi proposto oltre il termine di impugnazione ex art. 21 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 67 Testo unico della giustizia tributaria), atteso che la prima notifica della cartella di pagamento, richiamata dall'ADER nel dedurre la tardività del ricorso, risulta invalida. Come correttamente dedotto dal ricorrente, infatti, dall'avviso di ricevimento postale compilato dal corriere Consorzio_1, non risulta che la restituzione al mittente del plico per compiuta giacenza sia stata preceduta dall'immissione in cassetta postale del prescritto avviso di giacenza.
Sull'argomento, la giurisprudenza nomofilattica risulta, ormai da tempo, consolidata nel ritenere che, in caso di notifica eseguita in forma semplificata e diretta, mediante invio del plico, da parte dell'ufficio impositore/ riscossore a mezzo posta, non siano applicabili le disposizioni dell'art. 140 c.p.c. e della legge sulle notifiche a mezzo posta (l.n. 890/82), che impongono l'invio della C.A.D., essendo sufficiente l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito, perfezionandosi la notifica al decimo giorno successivo tale immissione (cfr. Cass. civ, Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).”; nello stesso senso, ex multis, da ultimo Sez. L., Sentenza n. 21847 del 29/07/2025).
Sennonché, pur non essendo necessario l'inoltro di una seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), è pur sempre necessario che consti dall'avviso di ricevimento il rilascio del prescritto avviso di giacenza. Tale rilascio, solitamente, è attestato dall'agente postale, apponendo sull'avviso di ricevimento o sulla busta postale la dicitura “avvisato” (tale dicitura compare, ad esempio, sulla busta bianca relativa alla notifica dell'intimazione sottostante la cartella) o altra formula equipollente (“avv.”, “emesso avviso”, etc.).
Nella specie, per contro, nessuna indicazione di tal fatta è dato evincere dall'avviso di ricevimento prodotto da ADER, al fine di dimostrare che la cartella era stata già notificata per compiuta giacenza il 10.2.25. Difatti, da tale documento consta, esclusivamente un tentativo di consegna, effettuato il 10.12.24; risulta barrata la relativa casella, con apposizione a penna della dicitura “ass.”, la data “10.12.24” e la firma del corriere.
Risulta, quindi, barrata la casella “al mittente per compiuta giacenza”, con indicazione della data 10.2.25.
Orbene, il significato della sigla manoscritta “ass.” non va inteso, ovviamente, come “avvisato”, bensì come
“assente”: da tale apposizione, quindi, può solo evincersi che il contribuente non fu reperito al domicilio in quella data, perché assente, e che il plico fu successivamente restituito al mittente per compiuta giacenza.
Non soccorrono, dunque, appigli testuali per poter sostenere che il destinatario fu avvisato del tentativo di notifica del corriere. La notifica è, perciò, effettivamente invalida e dunque inidonea ad innescare la decorrenza del termine per impugnare.
Il ricorso deve, pertanto, reputarsi tempestivo, perché senz'altro proposto entro 60 giorni dalla notifica, poi validamente eseguita, con deposito del plico in data 24.3.25, a seguito del predetto primo tentativo, non andato a buon fine.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso è anche fondato nel merito, risultando, parimenti, invalida la notifica dell'intimazione n. 267066 del 29.7.19, emessa da ATO, richiamata nella cartella impugnata. Tale notifica, pure eseguita per compiuta giacenza, risulta intentata all'indirizzo di Indirizzo_1. Sennonché, la ricorrente, con allegazione supportata dalla produzione di certificato storico di residenza, ha evidenziato di risultare residente, sin dal 19.3.12, non più al civico n. 201, bensì al civico n. 199 di Indirizzo_1. Né, a fronte di tale contestazione, gli uffici convenuti hanno controdedotto o provato alcunché.
Pertanto, non risultando validamente notificato il titolo sottostante l'iscrizione a ruolo, deve rilevarsi l'assenza del fondamento legittimante tale iscrizione ed accogliersi, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito tributario azionato.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
Le spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'ufficio esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidate in € 2.100,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
EA NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GR SE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034049083000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e all'ADER in data 2.5.25, Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, asseritamente notificata in data 2.4.25, relativa a tassa per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, l'avvenuto previo pagamento del tributo, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione e la decadenza, in relazione ai crediti tributari azionati.
Si è costituita ADER, deducendo innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, assumendo che la cartella era stata notificata, per compiuta giacenza, il 10.2.25, a seguito di un primo tentativo di consegna effettuato il 10.12.24.
La contribuente ha dunque prodotto attestazione rilasciata dal Comune di Capo d'Orlando, da cui risulta che il deposito del plico relativo alla notifica della cartella era stato effettuato il 24.3.25 e che il ritiro del medesimo era avvenuto il 22.4.25
L'ATO si è costituita, producendo documentazione relativa alla notifica dell'intimazione richiamata in cartella ed instando per la reiezione del ricorso.
All'udienza del 24.7.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata in via cautelare dal contribuente.
Dunque, a seguito della proposizione di querela di falso in via incidentale da parte della contribuente, con riferimento alla cartolina postale relativa alla notifica della cartella asseritamente avvenuta il 10.2.25, e della dichiarazione dell'ADER, all'uopo interpellata, di volersi avvalere di tale documento, all'udienza del 6.11.25,
è stata pronunciata la seguente ordinanza: “La Corte, rilevato che è stata proposta dal ricorrente querela di falso in via incidentale, nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 221 c.p.c. e che la controparte ADER ha dichiarato di volersi avvalere del predetto documento;
rilevato che, in tale caso, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo ord. n. 7174/25), il giudice tributario, verificata la rilevanza del documento denunciato, deve fissare alle parti un termine per la proposizione del giudizio dinanzi all'AGO, sospendendo il processo tributario ex art. 39 d. lgs. 546/92 Considerato che il documento in oggetto risulta senz'altro rilevante nel presente giudizio, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso introduttivo;
PQM
Fissa il termine di giorni 30 per la proposizione di querela di falso dinanzi all'AGO, sospendendo il presente giudizio fino alla definizione dell'anzidetto subprocedimento”.
Sennonché, con “atto di riassunzione” del 9.12.25, la ricorrente, premesso di non aver partecipato alla precedente udienza, da remoto, per un inconveniente tecnico, ha chiesto proseguirsi il giudizio, evidenziando che la cartella era stata notificata due volte, la prima, con una notifica nulla (quella evocata dall'ADER, al fine di predicare l'inammissibilità del ricorso), la seconda, validamente eseguita, con il deposito del plico ed il successivo ritiro. Ha evidenziato che “in tema di cartella di pagamento, una duplice notifica è legittima, ed il termine di impugnazione decorre dalla seconda notificazione, sempre che il primo atto (come nel caso di specie) sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio, … rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale atto,
a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost.”
(Cassazione civile sez. trib., 07/07/2022, n.21623).
La causa è stata dunque fissata, per la trattazione, al 5.2.26.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative, in data 26.1.26.
Alla udienza odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Sul piano della ammissibilità del ricorso, occorre rilevare che esso non può ritenersi proposto oltre il termine di impugnazione ex art. 21 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 67 Testo unico della giustizia tributaria), atteso che la prima notifica della cartella di pagamento, richiamata dall'ADER nel dedurre la tardività del ricorso, risulta invalida. Come correttamente dedotto dal ricorrente, infatti, dall'avviso di ricevimento postale compilato dal corriere Consorzio_1, non risulta che la restituzione al mittente del plico per compiuta giacenza sia stata preceduta dall'immissione in cassetta postale del prescritto avviso di giacenza.
Sull'argomento, la giurisprudenza nomofilattica risulta, ormai da tempo, consolidata nel ritenere che, in caso di notifica eseguita in forma semplificata e diretta, mediante invio del plico, da parte dell'ufficio impositore/ riscossore a mezzo posta, non siano applicabili le disposizioni dell'art. 140 c.p.c. e della legge sulle notifiche a mezzo posta (l.n. 890/82), che impongono l'invio della C.A.D., essendo sufficiente l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito, perfezionandosi la notifica al decimo giorno successivo tale immissione (cfr. Cass. civ, Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).”; nello stesso senso, ex multis, da ultimo Sez. L., Sentenza n. 21847 del 29/07/2025).
Sennonché, pur non essendo necessario l'inoltro di una seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), è pur sempre necessario che consti dall'avviso di ricevimento il rilascio del prescritto avviso di giacenza. Tale rilascio, solitamente, è attestato dall'agente postale, apponendo sull'avviso di ricevimento o sulla busta postale la dicitura “avvisato” (tale dicitura compare, ad esempio, sulla busta bianca relativa alla notifica dell'intimazione sottostante la cartella) o altra formula equipollente (“avv.”, “emesso avviso”, etc.).
Nella specie, per contro, nessuna indicazione di tal fatta è dato evincere dall'avviso di ricevimento prodotto da ADER, al fine di dimostrare che la cartella era stata già notificata per compiuta giacenza il 10.2.25. Difatti, da tale documento consta, esclusivamente un tentativo di consegna, effettuato il 10.12.24; risulta barrata la relativa casella, con apposizione a penna della dicitura “ass.”, la data “10.12.24” e la firma del corriere.
Risulta, quindi, barrata la casella “al mittente per compiuta giacenza”, con indicazione della data 10.2.25.
Orbene, il significato della sigla manoscritta “ass.” non va inteso, ovviamente, come “avvisato”, bensì come
“assente”: da tale apposizione, quindi, può solo evincersi che il contribuente non fu reperito al domicilio in quella data, perché assente, e che il plico fu successivamente restituito al mittente per compiuta giacenza.
Non soccorrono, dunque, appigli testuali per poter sostenere che il destinatario fu avvisato del tentativo di notifica del corriere. La notifica è, perciò, effettivamente invalida e dunque inidonea ad innescare la decorrenza del termine per impugnare.
Il ricorso deve, pertanto, reputarsi tempestivo, perché senz'altro proposto entro 60 giorni dalla notifica, poi validamente eseguita, con deposito del plico in data 24.3.25, a seguito del predetto primo tentativo, non andato a buon fine.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso è anche fondato nel merito, risultando, parimenti, invalida la notifica dell'intimazione n. 267066 del 29.7.19, emessa da ATO, richiamata nella cartella impugnata. Tale notifica, pure eseguita per compiuta giacenza, risulta intentata all'indirizzo di Indirizzo_1. Sennonché, la ricorrente, con allegazione supportata dalla produzione di certificato storico di residenza, ha evidenziato di risultare residente, sin dal 19.3.12, non più al civico n. 201, bensì al civico n. 199 di Indirizzo_1. Né, a fronte di tale contestazione, gli uffici convenuti hanno controdedotto o provato alcunché.
Pertanto, non risultando validamente notificato il titolo sottostante l'iscrizione a ruolo, deve rilevarsi l'assenza del fondamento legittimante tale iscrizione ed accogliersi, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito tributario azionato.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
Le spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'ufficio esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidate in € 2.100,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
EA NO