TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2695/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2695/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
AV DA CA e dall'Avv. Savina DA CA
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 CodiceFiscale_2
OR AM
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
In data 13/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così
1 come meglio precisate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 10.11.2025.
FATTO
Con ricorso in data 06/08/2025, i sig.ri e CP_2 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il giorno 16/06/2018 in Montescudaio (PI) e di esser dalla loro unione nato il figlio , il 14/05/2020. Persona_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 13/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 10.11.2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Montescudaio (PI) CP_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Montescudaio (PI) il giorno 16/06/2018 e trascritto nei registri degli atti di
3 matrimonio di quel Comune (Atto n.3 parte 2 serie A Anno 2018).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terrà con sé secondo il seguente schema redatto su due settimane alterne:
L M M G V S D
I settimana M M P P M M M
II settimana P P M M P P P;
3) ciascun genitore andrà a prendere il figlio personalmente, o tramite i propri genitori e/o parenti, nei giorni di sua spettanza all'uscita della scuola nel periodo scolastico o alle ore 16.30 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico e lo riporterà, sempre personalmente o tramite i propri genitori e/o parenti, nei giorni di spettanza dell'altro genitore a scuola nel periodo scolastico o alle ore 16.30 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico;
4) ciascun genitore terrà con sé il figlio durante l'anno per due settimane anche non consecutive da comunicare con almeno un mese di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1 gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
6) il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 15 di ogni CP_1 CP_2 mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di €
350,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
4 7) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da protocollo CNF del
29/11/2017, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori,
5 dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dai genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% tra i genitori;
9) nella casa coniugale, sita in Cecina (LI), Via Strasburgo n.18/1, di proprietà del signor continuerà a vivere, fino all'udienza di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, la signora a cui carico rimangono le utenze e CP_2 tasse relative alla stessa, con il figlio;
10) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente (dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2695/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
AV DA CA e dall'Avv. Savina DA CA
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 CodiceFiscale_2
OR AM
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
In data 13/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così
1 come meglio precisate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 10.11.2025.
FATTO
Con ricorso in data 06/08/2025, i sig.ri e CP_2 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il giorno 16/06/2018 in Montescudaio (PI) e di esser dalla loro unione nato il figlio , il 14/05/2020. Persona_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 13/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 10.11.2025.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Montescudaio (PI) CP_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Montescudaio (PI) il giorno 16/06/2018 e trascritto nei registri degli atti di
3 matrimonio di quel Comune (Atto n.3 parte 2 serie A Anno 2018).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terrà con sé secondo il seguente schema redatto su due settimane alterne:
L M M G V S D
I settimana M M P P M M M
II settimana P P M M P P P;
3) ciascun genitore andrà a prendere il figlio personalmente, o tramite i propri genitori e/o parenti, nei giorni di sua spettanza all'uscita della scuola nel periodo scolastico o alle ore 16.30 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico e lo riporterà, sempre personalmente o tramite i propri genitori e/o parenti, nei giorni di spettanza dell'altro genitore a scuola nel periodo scolastico o alle ore 16.30 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico;
4) ciascun genitore terrà con sé il figlio durante l'anno per due settimane anche non consecutive da comunicare con almeno un mese di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1 gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
6) il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 15 di ogni CP_1 CP_2 mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di €
350,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
4 7) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da protocollo CNF del
29/11/2017, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori,
5 dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dai genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% tra i genitori;
9) nella casa coniugale, sita in Cecina (LI), Via Strasburgo n.18/1, di proprietà del signor continuerà a vivere, fino all'udienza di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, la signora a cui carico rimangono le utenze e CP_2 tasse relative alla stessa, con il figlio;
10) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente (dott.ssa Azzurra Fodra)
6