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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/10/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 81 2025 Rg. avviato su domanda di
Pt_1
[...] Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03.09.2025, la soc. domandava che fosse dichiarata Pt_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1
con sede in LI (PU) via Ancona n. 53 ed esercente l'attività di realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di comunicazione.
Perveniva, in pari data, analogo ricorso anche da parte della soc. . Pt_1 Parte_2
1 Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
Le domande, quindi, venivano notificate via PEC ad opera della Cancelleria. Detta comunicazione, tuttavia, non sortiva esito positivo per ragioni imputabili al debitore e quindi veniva inserita nell'area riservata del portale ministeriale di cui all'art. 40 co. 7 cod. crisi in data
09.09.2025 (vd. elenco eventi fascicolo e relativa certificazione).
La notifica, quindi, può ritenersi perfezionata essendo trascorsi tre giorni da allora
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1
e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale a LI (PU) da oltre un anno (precisamente dall'aprile 2024) e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione del creditore ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la soc. si afferma creditrice dell'impresa a titolo di corrispettivi per la fornitura di merci;
Pt_1
(-) il credito complessivo, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg. n. 18/25 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 07.01.2025 ammonta ad euro 34.986,08, oltre interessi accessori e spese di recupero;
(-) il ricorrente risulta quindi creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
(-) la soc. si afferma anch'essa creditrice dell'impresa a titolo di Controparte_2
corrispettivi per la fornitura di merci;
(-) il credito complessivo, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg. n. 525/24 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 19.08.2024 ammonta ad euro 51.531,89 compresi interessi, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) anche detto ricorrente, pertanto, risulta creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste la sua legittimazione alla domanda;
2 rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto, esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore,
a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
• il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato;
• l'impresa risulta inattiva (vd. visura camerale);
• l'esecuzione forzata mobiliare avviata dalla soc. è risultata Pt_1 Parte_2
infruttuosa;
• non risultano depositati bilanci dal 2022;
• la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi.
Nessuno – come detto – si costituiva per la parte resistente, ciò che implica non raggiunta la suddetta dimostrazione;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei ricorrenti oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1
con sede in LI (PU) via Ancona n. 53 (REA - PS 298645);
3 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. con Persona_1
invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 26.01.2026 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi;
autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Pesaro, il 10/10/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 81 2025 Rg. avviato su domanda di
Pt_1
[...] Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03.09.2025, la soc. domandava che fosse dichiarata Pt_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1
con sede in LI (PU) via Ancona n. 53 ed esercente l'attività di realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di comunicazione.
Perveniva, in pari data, analogo ricorso anche da parte della soc. . Pt_1 Parte_2
1 Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
Le domande, quindi, venivano notificate via PEC ad opera della Cancelleria. Detta comunicazione, tuttavia, non sortiva esito positivo per ragioni imputabili al debitore e quindi veniva inserita nell'area riservata del portale ministeriale di cui all'art. 40 co. 7 cod. crisi in data
09.09.2025 (vd. elenco eventi fascicolo e relativa certificazione).
La notifica, quindi, può ritenersi perfezionata essendo trascorsi tre giorni da allora
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1
e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale a LI (PU) da oltre un anno (precisamente dall'aprile 2024) e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione del creditore ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la soc. si afferma creditrice dell'impresa a titolo di corrispettivi per la fornitura di merci;
Pt_1
(-) il credito complessivo, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg. n. 18/25 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 07.01.2025 ammonta ad euro 34.986,08, oltre interessi accessori e spese di recupero;
(-) il ricorrente risulta quindi creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
(-) la soc. si afferma anch'essa creditrice dell'impresa a titolo di Controparte_2
corrispettivi per la fornitura di merci;
(-) il credito complessivo, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg. n. 525/24 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 19.08.2024 ammonta ad euro 51.531,89 compresi interessi, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) anche detto ricorrente, pertanto, risulta creditore in forza di provvedimento giudiziale sicché sussiste la sua legittimazione alla domanda;
2 rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto, esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore,
a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
• il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato;
• l'impresa risulta inattiva (vd. visura camerale);
• l'esecuzione forzata mobiliare avviata dalla soc. è risultata Pt_1 Parte_2
infruttuosa;
• non risultano depositati bilanci dal 2022;
• la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi.
Nessuno – come detto – si costituiva per la parte resistente, ciò che implica non raggiunta la suddetta dimostrazione;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei ricorrenti oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1
con sede in LI (PU) via Ancona n. 53 (REA - PS 298645);
3 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. con Persona_1
invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 26.01.2026 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi;
autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Pesaro, il 10/10/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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