Decreto cautelare 9 novembre 2022
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 09/11/2022, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2022
N. 01218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Durante Antonio, in persona del titolare pro tempore, in qualità di Capofila mandatario dell’A.T.I. denominata GO “CO.S.MEL”, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Renna e Maria Luisa Bilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Associazione dei Frantoiani di Puglia A.F.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia anche con decreto inaudita altera parte:
- dell'Atto dirigenziale n. 680 del 27/09/2022 della Regione Puglia - Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura, notificato al Capofila del GO “CO.S.MEL” in data 28/09/2022, con cui è stata disposta la revoca del sostegno economico di € 497.319,68, concesso con DDS n. 134 del 06/07/2020, pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 16/07/2020, inerente alla Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
- della nota prot. n. AOO_030/PROT/21/07/2022/0010811 del 21/07/2022 con cui è stato comunicato al GO “CO.S.MEL.” l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
-di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, connesso e presupposto, con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti allo stato non conosciuti;
nonché, ove occorra e nei limiti di quanto infra specificato, per l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 30) “Varianti e proroghe” dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, e conseguente annullamento degli atti impugnati in quanto adottati in applicazione della clausola nulla.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti il 27 Ottobre 2022 e depositato in data 7 Novembre 2022, alle ore 18,16;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non si ravvisa nella vicenda di che trattasi la presenza del presupposto di legge (art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente costituito dal pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (22 Novembre 2022), tenuto conto sia che il provvedimento regionale impugnato (Atto dirigenziale n. 680 del 27 Settembre 2022) è stato notificato al Capofila dell’A.T.I. GO “CO.S.ME” il 28 Settembre 2022, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale provvisoria è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 7 Novembre 2022, sia che il contributo finanziario concesso (ora revocato) non risulta essere mai stato materialmente erogato all’A.T.I. ricorrente.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari urgenti provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 22 Novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 9 Novembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO