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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1590/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1
Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma,
Salita di San Nicola da NO n. 1/b in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
ed Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla sede in
Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, rappresentati e difesi dal proprio funzionario Avv. Maria Grassi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
Resistenti
Oggetto: richiesta risarcimento del danno conseguente a malfunzionamento dell'algoritmo nel conferimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico
2023/2024
Conclusioni: come in atti e da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 12.1.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia A – Provincia di Roma per la classe di concorso “AAAA” e relativa graduatoria incrociata di sostegno;
e per
l'effetto - CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1
diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per
l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022; -CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_1
del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate
e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 20.533,50, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Al riguardo ha esposto: -di aver trasmesso domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima
Fascia A, per la classe di concorso “AAAA” e relativa graduatoria incrociata di sostegno, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
-di essere stata collocata, in sede di pubblicazione delle GPS, alla seguente posizione: -Classe di concorso AAAA posizione n. 7326 con 38 punti;
2 -di aver ottenuto il medesimo punteggio per la classe di concorso ADAA incrociata di sostegno;
-di non aver ottenuto, a seguito della pubblicazione dei vari bollettini nomine
Co da parte dell' di Roma, il conferimento di alcun incarico di supplenza, pur in considerazione della posizione vantata all'interno della predetta graduatoria;
-che, con il primo Bollettino delle nomine, sono stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso presso sedi di preferenza diverse da quelle indicate da essa ricorrente;
-che successivamente l'A.T. di Roma emetteva un ulteriore bollettino in data
22.09.2023, nel quale essa ricorrente non veniva nominata, vedendosi preferita nella nomina da docenti con punteggio inferiore rispetto al proprio;
-che ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza ai successivi giri di nomina sono stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche candidati con punteggio inferiore;
-che l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha considerato essa ricorrente come rinunciataria, estromettendola in tal modo dalla possibilità di ottenere un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso per infondatezza.
Istruita documentalmente e con richiesta di chiarimenti, all'udienza cartolare del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni, limitando la domanda risarcitoria all'importo di € 17.181,09, con detrazione dei 56 giorni lavorativi per i quali ha percepito la retribuzione.
3 2. Il ricorso è in larga parte fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni e nei seguenti limiti.
Il convenuto ha qualificato la ricorrente come rinunciataria CP_1
all'incarico, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022, art. 12, a norma del quale: “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. (…) 3.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento. (…)
4 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
In particolare il ha precisato che la posizione della docente è stata CP_1
processata per la classe di concorso in argomento nel turno precedente, quello del 22 settembre 2023, con la perdita della possibilità, data la condizione ostativa in cui è incorsa, di conseguire incarichi da GPS per l'intero anno scolastico di riferimento;
è del tutto regolare – continua il - che la CP_1
docente rimasta priva di nomina nel bollettino n. 2, non abbia potuto Pt_1
partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, inclusa quella del 2 ottobre 2023, in occasione della quale le disponibilità sopraggiunte presso le sedi richieste (es. RMAA8FC00V – I.C. Via Merope), non potevano che essere conferite a docenti collocate in posizione di graduatoria successiva.
Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto, da un lato, la ricorrente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato alle concorrenti , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
con punteggio inferiore (vedasi al riguardo domanda di partecipazione allegata in atti), dall'altro, l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinchè la medesima potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
Si ritiene infatti, sulla base di un'interpretazione letterale della previsione sopra indicata, che la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, di determinate sedi comporti esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di
5 concorrere per tali sedi non indicate tra le sue preferenze e non già l'esclusione dello stesso dall'intera procedura di conferimento degli incarichi, essendogli consentito di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
In altre parole l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi
è prevista solo per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza da parte del docente iscritto alle GPS, che omette di proporre ulteriore istanza telematica rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento o nel caso di rinuncia all'incarico da parte del docente, che ricevuta tramite sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la copiosa giurisprudenza di merito versata in atti, tra cui ex plurimis sentenza Corte Appello Roma Lavoro
n. 1125/2025, che così si esprime: “L'Amministrazione ritiene viceversa che debba considerarsi rinunciatario il candidato che al primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso, tipologie di posto che ha indicato, perdendo così, definitivamente, la possibilità di ottenere il conferimento di un incarico collimante con le preferenze espresse anche nei successivi turni di nomina.
Tuttavia, tale interpretazione non trova alcun riscontro logico e letterale nella normativa in parola. Infatti, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
6 In nessun passaggio della normativa ministeriale si statuisce che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che indicate, questi si consideri rinunciatario nelle successive tornate;
al contrario, qualora successivamente al primo turno di nomina si rendano disponibili nuovi posti per la sede, classe di concorso o tipologia di posto prescelta dal candidato, il è obbligato a CP_1
ripercorrere la graduatoria sin dall'inizio offrendo il posto al candidato con il maggior punteggio per quella classe di concorso che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quel tipo di incarico.
Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione sarebbe equivalente la posizione dei docenti che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, collimante con le preferenze espresse, e quella dei docenti ai quali l'incarico non è stato conferito perché riguardante una sede, una classe di concorso, una tipologia di posto non indicate nelle preferenze. Invero, l'ordinanza ministeriale opera un chiaro distinguo tra il caso in cui il docente non abbia indicato una sede- classe di concorso o tipologia e di posto- e quello in cui il docente abbia richiesto talune sedi, sia stato destinatario di una proposta di incarico e la abbia rifiutata. Nel primo caso, laddove il docente abbia rifiutato ad un incarico rispondente alle preferenze espresse, questi correttamente si intende rinunciatario, proprio in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può subire rallentamenti per motivi o aspettative personali dei candidati;
in egual misura, laddove il docente non abbia indicato alcuna sede, egli sarà considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta dell'Amministrazione. Viceversa, laddove l'aspirante abbia indicato un numero preciso di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, questi dovrà considerarsi rinunciatario in riferimento ai posti, alle sedi e alle classi di concorso disponibili, ma non prescelte, dovendo, però, essere preso in considerazione nei successivi turni di nomina (entro il 31
7 dicembre) qualora si rendessero disponibili posti, sedi e classi di concorso dallo stesso indicati e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria”).
Nella fattispecie in esame dalla domanda di partecipazione della ricorrente, allegata in atti, risultano espressamente indicate le sedi di Via Merope e l'I.C.
AL e LI, che sono state attribuite nel successivo turno di nomina a docenti con punteggio inferiore.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la ricorrente avrebbe dovuto essere
Contr convocata tramite con ottenimento di una cattedra annuale e con maturazione altresì dell'intera retribuzione prevista dal CCNL scuola di riferimento.
Ne consegue il diritto della docente a vedersi riconosciuti un punteggio complessivo di punti 12 per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare nonché, a titolo di risarcimento del danno per il mancato ottenimento di una cattedra annuale, una somma pari ad € € 17.181,09 relativa ad un totale di 287 giorni lavorativi per il periodo dal 22.09.2023 al 31.08.2024 per la mancata convocazione da Gps.
Le iniziali richieste, formulate nel ricorso introduttivo per il risarcimento del danno per un periodo di 343 giorni lavorativi, sono state infatti riformulate alla luce delle eccezioni svolte dal resistente ed hanno pertanto tenuto CP_1
conto dei 56 giorni lavorativi effettuati nell'anno scolastico di riferimento e per i quali la ricorrente ha percepito la retribuzione.
Tale calcolo, come riformulato, non è stato oggetto di contestazione specifica.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della CP_1
docente , della superiore somma di € 17.181,09 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese legali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase studio, introduttiva) in considerazione della prevalente
8 soccombenza. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1590/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il CP_1
resistente al riconoscimento del diritto della ricorrente Parte_1
al punteggio di 12 punti nonché al pagamento, in suo favore, della
[...]
somma di € 17.181,09 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'A.S. 2023/2024, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 1500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma lì 6.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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