Articolo 2 della Legge 23 maggio 1952, n. 625
Articolo 1
Versione
3 luglio 1952
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 129.000.000 derivante dal precedente articolo gravera' sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 59.000.000 nell'esercizio 1950-51 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1951-52.
Alla copertura dell'onere di lire 59.000.000 relativo all'esercizio 1950-51 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni al bilancio del predetto esercizio 1950-51 (terzo provvedimento).
L'onere di lire 70.000.000 relativo all'esercizio 1951-52 sara' fronteggiato mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Entrata in vigore il 3 luglio 1952