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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21797\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to G.M. Bosio in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 6.9.2023 l' aveva comunicato alla CP_2 ricorrente il ricalcolo della pensione di invalidità per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di novembre 2023 per effetto del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità liquidato in data 3.11.2023 con decorrenza dal mese di settembre 2021, che non sussiste il dolo della percipiente, ha chiesto di accertare che nulla
è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito per le somme percepite a titolo di assegno di invalidità nel periodo in oggetto e di annullare la richiesta di ripetizione dell'indebito e in subordine di rideterminare l'indebito secondo i principi di buona fede con vittoria di spese.
Si è costituito non si è costituito eccependo la sussistenza CP_2 dell'indebito e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese. La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie la ricorrente ha regolarmente percepito l'assegno di invalidità civile fino al mese di novembre 2023, epoca di comunicazione dell'indebito, allorquando le è stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità liquidato in data
3.11.2023 con decorrenza dal mese di settembre 2021.
La circostanza che la ricorrente avesse proposto domanda amministrativa per il riconoscimento di tale ultima prestazione previdenziale e che durante il tempo di svolgimento del relativo iter procedimentale ella abbia continuato a percepire l'assegno di invalidità civile, regolarmente liquidato dall' sussistendo il CP_2 relativo requisito reddituale, rende inconfigurabile il dolo dell'accipiens che è condizione della ripetibilità del relativo indebito.
Ed invero, la prestazione di invalidità civile è divenuta indebita per effetto del riconoscimento retroattivo dell'assegno ordinario di invalidità che ha determinato il venir meno del requisito reddituale e, tuttavia, durante il tempo impiegato dall' per valutare CP_1 la domanda amministrativa di assegno ordinario di invalidità va ribadito che la percezione della prestazione assistenziale era legittima sussistendo il relativo requisito reddituale con la conseguenza che il sopravvenuto indebito conseguente al tempo impiegato per la definizione della domanda di assegno ordinario di invalidità non è ripetibile per difetto di dolo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento di riliquidazione della pensione di invalidità recante il n.prot.
MIPA\PAC\0007|2022 del 6.11.2023 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi Roma 27.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21797\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to G.M. Bosio in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 6.9.2023 l' aveva comunicato alla CP_2 ricorrente il ricalcolo della pensione di invalidità per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di novembre 2023 per effetto del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità liquidato in data 3.11.2023 con decorrenza dal mese di settembre 2021, che non sussiste il dolo della percipiente, ha chiesto di accertare che nulla
è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito per le somme percepite a titolo di assegno di invalidità nel periodo in oggetto e di annullare la richiesta di ripetizione dell'indebito e in subordine di rideterminare l'indebito secondo i principi di buona fede con vittoria di spese.
Si è costituito non si è costituito eccependo la sussistenza CP_2 dell'indebito e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese. La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie la ricorrente ha regolarmente percepito l'assegno di invalidità civile fino al mese di novembre 2023, epoca di comunicazione dell'indebito, allorquando le è stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità liquidato in data
3.11.2023 con decorrenza dal mese di settembre 2021.
La circostanza che la ricorrente avesse proposto domanda amministrativa per il riconoscimento di tale ultima prestazione previdenziale e che durante il tempo di svolgimento del relativo iter procedimentale ella abbia continuato a percepire l'assegno di invalidità civile, regolarmente liquidato dall' sussistendo il CP_2 relativo requisito reddituale, rende inconfigurabile il dolo dell'accipiens che è condizione della ripetibilità del relativo indebito.
Ed invero, la prestazione di invalidità civile è divenuta indebita per effetto del riconoscimento retroattivo dell'assegno ordinario di invalidità che ha determinato il venir meno del requisito reddituale e, tuttavia, durante il tempo impiegato dall' per valutare CP_1 la domanda amministrativa di assegno ordinario di invalidità va ribadito che la percezione della prestazione assistenziale era legittima sussistendo il relativo requisito reddituale con la conseguenza che il sopravvenuto indebito conseguente al tempo impiegato per la definizione della domanda di assegno ordinario di invalidità non è ripetibile per difetto di dolo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento di riliquidazione della pensione di invalidità recante il n.prot.
MIPA\PAC\0007|2022 del 6.11.2023 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi Roma 27.10.2025 Il Giudice