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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1878 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rosita Di Lorenzo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Mazzini 84
- ATTRICE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Giulia Di Donato (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Pescara, alla via Firenze 117
- CONVENUTA –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.9.2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.12.2019 ha convenuto Parte_1
in giudizio la società chiedendo di accertare che il sinistro occorsole è Controparte_1 conseguente alla circolazione del veicolo di sua proprietà e chiedendo, per l'effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da lei subiti e subendi per danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per lucro cessante, in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi.
A sostegno di tali domande l'attrice ha in sintesi dedotto: i) di essere titolare della polizza assicurativa n. 067.025.0000908282 – Linea Tutela Circolazione Infortuni Famiglia;
ii) che in data 4.8.2017 mentre scendeva dall'autovettura BMW targata B107HH in NO alla via Rossi n. 2, nei pressi della propria abitazione, cadeva a terra perché tale veicolo improvvisamente proseguiva la sua traiettoria;
iii) di essersi recata nell'immediatezza presso il pronto soccorso e di aver riportato in conseguenza della caduta una frattura scomposta radio distale sx con prognosi di giorni 30, in relazione a cui ha anche subito un intervento chirurgico, oltre a riportare postumi di invalidità permanenti;
iv) di aver subito, oltre al danno biologico, anche un danno patrimoniale per spese mediche e per aver dovuto interrompere per svariati mesi la propria attività di lavanderia/confezionamento di biancheria;
v) che la compagnia assicuratrice ha negato ogni ristoro in relazione a tale sinistro, pur essendovi contrattualmente tenuta in considerazione del fatto che rientra nella nozione di circolazione del veicolo anche l'ipotesi del veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa.
2. Si è tempestivamente costituita la società chiedendo dichiararsi Controparte_1
improcedibile o comunque rigettarsi nel merito la domanda.
La società convenuta ha in particolare dedotto: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la decadenza dal diritto all'indennizzo in ragione della tardiva denuncia del sinistro rispetto al termine allo scopo contrattualmente previsto;
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda non potendosi in ogni caso determinare la misura dell'indennizzo eventualmente spettante secondo polizza in assenza di qualsiasi indicazione circa la composizione del nucleo familiare;
l'infondatezza della domanda per essere risultata indimostrata la dinamica del sinistro e, comunque, per non rientrare l'evento nell'oggetto della copertura assicurativa (in quanto al momento della caduta l'attrice non era né trasportata né conducente del veicolo); in ogni caso, l'eventuale riconoscibilità in favore dell'attrice del solo importo contrattualmente previsto a titolo di indennizzo, con applicazione delle limitazioni e delle franchigie ivi previste.
2 3. Espletato il tentativo di mediazione ed acquisiti gli atti prodotti, con ordinanza del 13.1.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione con conseguente fissazione della successiva udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, con successiva ordinanza del 3.7.2023, la suindicata ordinanza
è stata modificata con ammissione parziale della prova per testi richiesta da parte attrice e, contestualmente, della C.T.U. medico-legale sempre richiesta da parte attrice.
Espletata la disposta C.T.U. e successivamente escussi due testi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche.
4. Le domande svolte da parte attrice non possono trovare accoglimento.
Al riguardo risulta dirimente evidenziare, in ossequio al criterio della ragione più liquida della decisione, che l'attrice non ha puntualmente allegato né pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, pur risultando in tal senso onerata tanto in caso di inquadramento della domanda in chiave di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (cfr., Cass., ord. n. 28662/22, con riguardo all'onere gravante su chi agisce della prospettazione e dimostrazione del verificarsi del sinistro) tanto in caso di inquadramento della domanda, come dedotto dalla convenuta, in chiave contrattuale (cfr.,
Cass., ord. n. 1558/18, con riguardo, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, all'onere gravante su chi agisce della prospettazione e dimostrazione dell'essersi avverato un rischio rientrante tra quelli oggetto di copertura assicurativa, spettando invece all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di delimitazione del rischio indennizzabile).
Ed infatti l'attrice in citazione ha dedotto che, mentre scendeva dal veicolo sopra indicato che si trovava sulla strada pubblica nei pressi della propria abitazione, ella cadeva rovinosamente a terra in quanto il veicolo improvvisamente proseguiva la propria traiettoria, mettendosi spontaneamente in moto.
Ebbene da tale allegazione non è dato evincere con la necessaria univocità e chiarezza quale sia la ricostruzione dei fatti prospettata.
Non viene in particolare chiarito se l'attrice stesse scendendo da un veicolo che in quel momento era già con motore spento e, in ipotesi, con freno di stazionamento azionato;
ancora non vengono descritte le caratteristiche della strada dove il veicolo era stato, verosimilmente, parcheggiato (e, quindi, se si trattasse ad esempio di un tratto in pendio, quale circostanza in astratto compatibile con la
3 prosecuzione del movimento di un veicolo con freno di stazionamento difettoso o non inserito); non viene a ben vedere neanche chiarito se l'attrice fosse trasportata o, come può ipotizzarsi in assenza di altre indicazioni, conducente del veicolo.
Invero la puntuale indicazione di simili profili risulta necessaria per una compiuta allegazione della dinamica degli eventi, soprattutto ove si consideri l'indubbia peculiarità della situazione rappresentata, in cui il veicolo, come detto, si sarebbe messo in moto spontaneamente senza apparente spiegazione ed in assenza di condotte non conformi alla ordinaria diligenza da parte dell'attrice stessa.
La puntuale allegazione della dinamica della caduta risulta peraltro viepiù necessaria ove si abbia riguardo alla corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente all'introduzione del giudizio.
Ed infatti con la missiva inviata alla convenuta in data 1.9.2017 acquisita in atti l'attrice aveva dedotto di essere caduta mentre scendeva dalla macchina che era ancora accesa e in movimento, il che risulta diverso ed incongruente rispetto a quanto prospettato in citazione.
Anche per tale motivo sarebbe stata quindi necessaria una analitica e dettagliata prospettazione degli eventi, che risulta di contro generica anche in relazione a profili astrattamente suscettibili di significativo rilievo in questa sede.
Né peraltro a tale non puntualità dell'allegazione può supplirsi sulla base dell'attività istruttoria espletata, la quale non consente comunque di ritenere idoneamente provato il verificarsi degli eventi secondo la generica prospettazione attorea.
Ed infatti, anche a voler ammettere la possibilità di supplire mediante l'istruttoria svolta ad una non compiuta allegazione, nella specie risulta significativo evidenziare che dal referto di pronto soccorso in atti emerge che il trauma viene riferito come dovuto ad un “incidente domestico” avvenuto in
NO (segnatamente tale indicazione risulta riportata tanto nel referto del giorno dell'incidente tanto nel successivo referto del 7.8.2017, nel quale anzi viene riportata l'ulteriore indicazione, quale luogo dell'evento, di “NO presso il proprio domicilio”).
Come noto, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso, tra l'altro, delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale che lo ha formato (cfr., Cass., ord. n. 27288/22).
Come parimenti noto, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente
4 valutabili da parte del giudice del merito ex art. 2735 c.c. ed idonee a fondarne il convincimento (cfr.,
Cass., ord. n. 20879/24).
Ebbene nel caso di specie le suesposte risultanze, emergenti dal referto del giorno della caduta e dal referto di pochi giorni dopo, sono idonee a dimostrare l'origine dell'evento dannoso.
Si ritiene infatti che il rilievo probatorio di tali risultanze emerga non solo ove si consideri l'immediatezza delle stesse rispetto all'evento, ma anche ove si consideri la diversità, evidente ed invero immediatamente percepibile senza necessità di particolari nozioni tecniche, tra un evento che si assume verificato in una privata abitazione ed un evento che si assume verificato su una strada pubblica, peraltro secondo una dinamica indubbiamente peculiare.
Deve altresì sottolinearsi che non constano riscontri oggettivi della dinamica prospettata dall'attrice, quali, ad esempio, documentazione idonea a dare conto di eventuali guasti o vizi del veicolo, veicolo che può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato esaminato dopo il verificarsi di un evento così anomalo come il mettersi spontaneamente in moto.
In tale contesto non può ritenersi che i testi escussi, l'ulteriore documentazione acquisita e la C.T.U. espletata consentano di ritenere idoneamente e pienamente provata la ricostruzione degli eventi prospettata da parte attrice.
Per quanto concerne la C.T.U. medico-legale deve evidenziarsi infatti che l'elaborato, sul punto qui in esame, si limita a dare conto della compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'evento come riferita, ma tale circostanza non può di per sé dimostrare che tale sia stata l'effettiva dinamica dei fatti, venendo in buona sostanza in rilievo una caduta e ben potendo essersi verificata analoga caduta a seguito di molteplici diverse dinamiche.
Per quanto attiene agli ulteriori documenti prodotti deve escludersi che possa risultare dirimente quanto dichiarato dall'attrice solo nel referto del 23.8.2017 (in cui viene per la prima volta riportata l'indicazione “incidente in strada” e nella cui anamnesi risulta la dicitura “contrariamente a quanto dichiarato e scritto sulla prestazione in oggetto, la paz dichiara che trattasi di incidente stradale, ovvero caduta mentre scendeva dalla propria automobile in celano nei pressi della propria abitazione”).
Ed infatti, nell'evidente contrasto tra tali dichiarazioni, risultando più attendibili le dichiarazioni rese sia nell'immediatezza dei fatti sia pochi giorni dopo.
5 Per quanto infine riguarda i testi escussi deve evidenziarsi che la teste anche in disparte lo Tes_1 stretto vincolo di parentela con l'attrice, ha fornito una ricostruzione degli eventi non del tutto congruente nella misura in cui ella ha sì affermato di aver visto la dinamica (verificatasi secondo l'attrice, come detto, su una strada pubblica) ma ha anche affermando che stava facendo una cena a casa dell'attrice e che quest'ultima era uscita per portare delle medicine cadendo al suo rientro
(dichiarazioni, queste, che non consentono di ritenere univocamente chiaro dove si trovasse la teste al momento esatto della caduta).
In tale quadro non risultano infine idonee ad inficiare le risultanze del primo referto di pronto soccorso e le suesposte considerazioni le dichiarazioni rese, ad anni di distanza dai fatti, dalla teste Tes_2
(dipendente della lavanderia), la quale, pur confermando di trovarsi, alle ore 22.00 circa, sul luogo dove si sarebbe verificata la caduta e confermando sinteticamente tale caduta nei termini di cui al capitolo di prova, non ha tuttavia fornito una dettagliata e puntuale descrizione della dinamica cui anni prima aveva assistito, chiarendo profili quali, ad esempio, l'essere il veicolo spento od acceso quando l'attrice scendeva dallo stesso.
Giova da ultimo sottolineare, con riguardo alle ulteriori istanze istruttorie reiterate da parte attrice, che come sopra esposto nella specie difetta una puntuale e precisa allegazione della dinamica del sinistro, oltre che la sua piena dimostrazione.
Non può dunque ritenersi che sulla base degli elementi acquisiti l'attrice abbia pienamente assolto all'onere di allegare e provare la dinamica degli eventi occorsi, risultando conseguentemente assorbite tutte le ulteriori eccezioni svolte dalla convenuta (ivi compresa quella relativa all'irrilevanza, nel caso di specie, della questione dell'applicabilità anche al veicolo in sosta dei principi in tema di danni da circolazione di veicoli, posto che in questa sede è stato chiesto l'esatto adempimento di un contratto di assicurazione nella cui copertura rientrano gli infortuni subiti quali trasportati o conducenti di autovetture, mentre al momento della caduta l'attrice non era né trasportata né conducente del mezzo).
6. Le spese di lite vengono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€26.000,00), in ragione della ridotta complessità della controversia.
Analogamente a carico di parte attrice debbono essere definitivamente posti gli onorari già liquidati al C.T.U. con separato decreto.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1878 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., cassa come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di il compenso già liquidato al C.T.U. con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in data 3.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1878 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rosita Di Lorenzo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Mazzini 84
- ATTRICE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Giulia Di Donato (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Pescara, alla via Firenze 117
- CONVENUTA –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.9.2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.12.2019 ha convenuto Parte_1
in giudizio la società chiedendo di accertare che il sinistro occorsole è Controparte_1 conseguente alla circolazione del veicolo di sua proprietà e chiedendo, per l'effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da lei subiti e subendi per danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per lucro cessante, in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi.
A sostegno di tali domande l'attrice ha in sintesi dedotto: i) di essere titolare della polizza assicurativa n. 067.025.0000908282 – Linea Tutela Circolazione Infortuni Famiglia;
ii) che in data 4.8.2017 mentre scendeva dall'autovettura BMW targata B107HH in NO alla via Rossi n. 2, nei pressi della propria abitazione, cadeva a terra perché tale veicolo improvvisamente proseguiva la sua traiettoria;
iii) di essersi recata nell'immediatezza presso il pronto soccorso e di aver riportato in conseguenza della caduta una frattura scomposta radio distale sx con prognosi di giorni 30, in relazione a cui ha anche subito un intervento chirurgico, oltre a riportare postumi di invalidità permanenti;
iv) di aver subito, oltre al danno biologico, anche un danno patrimoniale per spese mediche e per aver dovuto interrompere per svariati mesi la propria attività di lavanderia/confezionamento di biancheria;
v) che la compagnia assicuratrice ha negato ogni ristoro in relazione a tale sinistro, pur essendovi contrattualmente tenuta in considerazione del fatto che rientra nella nozione di circolazione del veicolo anche l'ipotesi del veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa.
2. Si è tempestivamente costituita la società chiedendo dichiararsi Controparte_1
improcedibile o comunque rigettarsi nel merito la domanda.
La società convenuta ha in particolare dedotto: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la decadenza dal diritto all'indennizzo in ragione della tardiva denuncia del sinistro rispetto al termine allo scopo contrattualmente previsto;
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda non potendosi in ogni caso determinare la misura dell'indennizzo eventualmente spettante secondo polizza in assenza di qualsiasi indicazione circa la composizione del nucleo familiare;
l'infondatezza della domanda per essere risultata indimostrata la dinamica del sinistro e, comunque, per non rientrare l'evento nell'oggetto della copertura assicurativa (in quanto al momento della caduta l'attrice non era né trasportata né conducente del veicolo); in ogni caso, l'eventuale riconoscibilità in favore dell'attrice del solo importo contrattualmente previsto a titolo di indennizzo, con applicazione delle limitazioni e delle franchigie ivi previste.
2 3. Espletato il tentativo di mediazione ed acquisiti gli atti prodotti, con ordinanza del 13.1.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione con conseguente fissazione della successiva udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, con successiva ordinanza del 3.7.2023, la suindicata ordinanza
è stata modificata con ammissione parziale della prova per testi richiesta da parte attrice e, contestualmente, della C.T.U. medico-legale sempre richiesta da parte attrice.
Espletata la disposta C.T.U. e successivamente escussi due testi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche.
4. Le domande svolte da parte attrice non possono trovare accoglimento.
Al riguardo risulta dirimente evidenziare, in ossequio al criterio della ragione più liquida della decisione, che l'attrice non ha puntualmente allegato né pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, pur risultando in tal senso onerata tanto in caso di inquadramento della domanda in chiave di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (cfr., Cass., ord. n. 28662/22, con riguardo all'onere gravante su chi agisce della prospettazione e dimostrazione del verificarsi del sinistro) tanto in caso di inquadramento della domanda, come dedotto dalla convenuta, in chiave contrattuale (cfr.,
Cass., ord. n. 1558/18, con riguardo, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, all'onere gravante su chi agisce della prospettazione e dimostrazione dell'essersi avverato un rischio rientrante tra quelli oggetto di copertura assicurativa, spettando invece all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di delimitazione del rischio indennizzabile).
Ed infatti l'attrice in citazione ha dedotto che, mentre scendeva dal veicolo sopra indicato che si trovava sulla strada pubblica nei pressi della propria abitazione, ella cadeva rovinosamente a terra in quanto il veicolo improvvisamente proseguiva la propria traiettoria, mettendosi spontaneamente in moto.
Ebbene da tale allegazione non è dato evincere con la necessaria univocità e chiarezza quale sia la ricostruzione dei fatti prospettata.
Non viene in particolare chiarito se l'attrice stesse scendendo da un veicolo che in quel momento era già con motore spento e, in ipotesi, con freno di stazionamento azionato;
ancora non vengono descritte le caratteristiche della strada dove il veicolo era stato, verosimilmente, parcheggiato (e, quindi, se si trattasse ad esempio di un tratto in pendio, quale circostanza in astratto compatibile con la
3 prosecuzione del movimento di un veicolo con freno di stazionamento difettoso o non inserito); non viene a ben vedere neanche chiarito se l'attrice fosse trasportata o, come può ipotizzarsi in assenza di altre indicazioni, conducente del veicolo.
Invero la puntuale indicazione di simili profili risulta necessaria per una compiuta allegazione della dinamica degli eventi, soprattutto ove si consideri l'indubbia peculiarità della situazione rappresentata, in cui il veicolo, come detto, si sarebbe messo in moto spontaneamente senza apparente spiegazione ed in assenza di condotte non conformi alla ordinaria diligenza da parte dell'attrice stessa.
La puntuale allegazione della dinamica della caduta risulta peraltro viepiù necessaria ove si abbia riguardo alla corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente all'introduzione del giudizio.
Ed infatti con la missiva inviata alla convenuta in data 1.9.2017 acquisita in atti l'attrice aveva dedotto di essere caduta mentre scendeva dalla macchina che era ancora accesa e in movimento, il che risulta diverso ed incongruente rispetto a quanto prospettato in citazione.
Anche per tale motivo sarebbe stata quindi necessaria una analitica e dettagliata prospettazione degli eventi, che risulta di contro generica anche in relazione a profili astrattamente suscettibili di significativo rilievo in questa sede.
Né peraltro a tale non puntualità dell'allegazione può supplirsi sulla base dell'attività istruttoria espletata, la quale non consente comunque di ritenere idoneamente provato il verificarsi degli eventi secondo la generica prospettazione attorea.
Ed infatti, anche a voler ammettere la possibilità di supplire mediante l'istruttoria svolta ad una non compiuta allegazione, nella specie risulta significativo evidenziare che dal referto di pronto soccorso in atti emerge che il trauma viene riferito come dovuto ad un “incidente domestico” avvenuto in
NO (segnatamente tale indicazione risulta riportata tanto nel referto del giorno dell'incidente tanto nel successivo referto del 7.8.2017, nel quale anzi viene riportata l'ulteriore indicazione, quale luogo dell'evento, di “NO presso il proprio domicilio”).
Come noto, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso, tra l'altro, delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale che lo ha formato (cfr., Cass., ord. n. 27288/22).
Come parimenti noto, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente
4 valutabili da parte del giudice del merito ex art. 2735 c.c. ed idonee a fondarne il convincimento (cfr.,
Cass., ord. n. 20879/24).
Ebbene nel caso di specie le suesposte risultanze, emergenti dal referto del giorno della caduta e dal referto di pochi giorni dopo, sono idonee a dimostrare l'origine dell'evento dannoso.
Si ritiene infatti che il rilievo probatorio di tali risultanze emerga non solo ove si consideri l'immediatezza delle stesse rispetto all'evento, ma anche ove si consideri la diversità, evidente ed invero immediatamente percepibile senza necessità di particolari nozioni tecniche, tra un evento che si assume verificato in una privata abitazione ed un evento che si assume verificato su una strada pubblica, peraltro secondo una dinamica indubbiamente peculiare.
Deve altresì sottolinearsi che non constano riscontri oggettivi della dinamica prospettata dall'attrice, quali, ad esempio, documentazione idonea a dare conto di eventuali guasti o vizi del veicolo, veicolo che può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato esaminato dopo il verificarsi di un evento così anomalo come il mettersi spontaneamente in moto.
In tale contesto non può ritenersi che i testi escussi, l'ulteriore documentazione acquisita e la C.T.U. espletata consentano di ritenere idoneamente e pienamente provata la ricostruzione degli eventi prospettata da parte attrice.
Per quanto concerne la C.T.U. medico-legale deve evidenziarsi infatti che l'elaborato, sul punto qui in esame, si limita a dare conto della compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'evento come riferita, ma tale circostanza non può di per sé dimostrare che tale sia stata l'effettiva dinamica dei fatti, venendo in buona sostanza in rilievo una caduta e ben potendo essersi verificata analoga caduta a seguito di molteplici diverse dinamiche.
Per quanto attiene agli ulteriori documenti prodotti deve escludersi che possa risultare dirimente quanto dichiarato dall'attrice solo nel referto del 23.8.2017 (in cui viene per la prima volta riportata l'indicazione “incidente in strada” e nella cui anamnesi risulta la dicitura “contrariamente a quanto dichiarato e scritto sulla prestazione in oggetto, la paz dichiara che trattasi di incidente stradale, ovvero caduta mentre scendeva dalla propria automobile in celano nei pressi della propria abitazione”).
Ed infatti, nell'evidente contrasto tra tali dichiarazioni, risultando più attendibili le dichiarazioni rese sia nell'immediatezza dei fatti sia pochi giorni dopo.
5 Per quanto infine riguarda i testi escussi deve evidenziarsi che la teste anche in disparte lo Tes_1 stretto vincolo di parentela con l'attrice, ha fornito una ricostruzione degli eventi non del tutto congruente nella misura in cui ella ha sì affermato di aver visto la dinamica (verificatasi secondo l'attrice, come detto, su una strada pubblica) ma ha anche affermando che stava facendo una cena a casa dell'attrice e che quest'ultima era uscita per portare delle medicine cadendo al suo rientro
(dichiarazioni, queste, che non consentono di ritenere univocamente chiaro dove si trovasse la teste al momento esatto della caduta).
In tale quadro non risultano infine idonee ad inficiare le risultanze del primo referto di pronto soccorso e le suesposte considerazioni le dichiarazioni rese, ad anni di distanza dai fatti, dalla teste Tes_2
(dipendente della lavanderia), la quale, pur confermando di trovarsi, alle ore 22.00 circa, sul luogo dove si sarebbe verificata la caduta e confermando sinteticamente tale caduta nei termini di cui al capitolo di prova, non ha tuttavia fornito una dettagliata e puntuale descrizione della dinamica cui anni prima aveva assistito, chiarendo profili quali, ad esempio, l'essere il veicolo spento od acceso quando l'attrice scendeva dallo stesso.
Giova da ultimo sottolineare, con riguardo alle ulteriori istanze istruttorie reiterate da parte attrice, che come sopra esposto nella specie difetta una puntuale e precisa allegazione della dinamica del sinistro, oltre che la sua piena dimostrazione.
Non può dunque ritenersi che sulla base degli elementi acquisiti l'attrice abbia pienamente assolto all'onere di allegare e provare la dinamica degli eventi occorsi, risultando conseguentemente assorbite tutte le ulteriori eccezioni svolte dalla convenuta (ivi compresa quella relativa all'irrilevanza, nel caso di specie, della questione dell'applicabilità anche al veicolo in sosta dei principi in tema di danni da circolazione di veicoli, posto che in questa sede è stato chiesto l'esatto adempimento di un contratto di assicurazione nella cui copertura rientrano gli infortuni subiti quali trasportati o conducenti di autovetture, mentre al momento della caduta l'attrice non era né trasportata né conducente del mezzo).
6. Le spese di lite vengono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€26.000,00), in ragione della ridotta complessità della controversia.
Analogamente a carico di parte attrice debbono essere definitivamente posti gli onorari già liquidati al C.T.U. con separato decreto.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1878 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., cassa come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di il compenso già liquidato al C.T.U. con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in data 3.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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