Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4281 del 2024, proposto da
IU TO, FI TO, SA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Letterio Donato, Marco Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casavatore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato William TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 5439/2023 emessa dal la sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, pubblicata il 06/10/2023 e notificata il 15.2.2024, con la quale sono state annullate l’ordinanza di acquisizione n. 3 del 09.05.2023 e l’ordinanza di sgombero n. 17 del 08.08.2023, emesse da Comune di Casavatore, per il quale veniva disposta condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidandole in euro 2.000 00 (duemila/00), oltre oneri di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 5439/2023 emessa da questo TAR e notificata il 15.2.2024, con la quale sono state annullate l’ordinanza di acquisizione n. 3 del 09.05.2023 e l’ordinanza di sgombero n. 17 del 08.08.2023 del Comune di Casavatore, con condanna dell’ente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti (cfr.all.1 al ricorso).
La parte resistente si è costituita in giudizio, allegando di avere, nelle more, ottemperato al giudicato, adottando le determinazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e chiedendo dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità del ricorso ex art.35 D.lgs. n.104/2010, o in via subordinata la cessata materia del contendere.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre dar conto del fatto che la parte ricorrente, con le note con le quali ha chiesto il passaggio in decisione della causa, ha confermato l’avvenuta esecuzione del giudicato nella parte provvedimentale, rappresentando, al contempo, la mancata corresponsione delle spese legali liquidate a conclusione del giudizio di merito.
Detta allegazione, relativa all’adempimento solo parziale ad iniziativa della parte resistente, non è stata contrastata dalla controparte a mezzo della dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese., come da relativo onere processuale.
Ne discende che deve essere dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nella parte in cui c’è stata esecuzione: nel resto, e cioè quanto al pagamento delle spese di giudizio, il gravame deve trovare accoglimento.
Ed infatti, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr TAR CAMP, Sez.IV,16 ottobre 2014, n.5343, TAR CAMP, Sez.VII, 4 settembre 2015, n.4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento, un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389). Quanto alle ulteriori richieste sviluppate in ricorso, si osserva quanto segue: la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo.
Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto della pronuncia azionata a titolo di spese legali, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune intimato, e verranno liquidate all’esito dello svolgimento di detta funzione, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda):
- dichiara in parte cessata la materia del contendere;
- in parte accoglie il ricorso e ordina all'Amministrazione resistente di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate come spese legali nel titolo azionato, oltre accessori, come per legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione del medesimo decisum.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VA | NN PA |
IL SEGRETARIO