Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, raccolta, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, non è necessaria la percezione di un corrispettivo per la attività di gestione dei rifiuti, atteso che il conseguimento di un profitto economico non è richiesto né sotto il profilo oggettivo che soggettivo della fattispecie in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 46748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46748 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/11/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1895
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 6743/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AB, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, emessa il 24/06/2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. NESI Gianfranco, difensore di fiducia del ricorrente NI AB.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza emessa il 24/06/2004, dichiarava NI AB colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) (come ritenuto in sentenza) e lo condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, trattandosi di sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3 - deducendo censure varie. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva l'elemento costitutivo della contravvenzione, in quanto la rottamazione dei veicoli veniva eseguita da una ditta diversa dall'officina gestita dal NI, che non percepiva alcun compenso per detta attività di rottamazione e stoccaggio.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'assoluzione dell'imputato /o quantomeno la riduzione della pena.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/10/2005, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare risulta accertato che NI AB, quale rappresentante legale dell'CI AB & C. snc - nelle condizioni di tempo e di luogo come contestate in atti - svolgeva presso la sua autofficina attività di raccolta e rottamazione dei veicoli usati e dismessi;
residui che venivano poi consegnati a terzi per lo smaltimento definitivo;
il tutto senza essere provvisto delle prescritte autorizzazioni di cui al D.L.gs. n. 22 del 1997, artt. 28 e segg..
Trattasi di attività di raccolta e smaltimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, concretizzante la fattispecie criminosa di cui al D.L.gs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a); come ritenuto in sentenza (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 15972 del 29/04/2002 (ud. 08/03/2002) rv 22435; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 902 del 25/01/1999 (ud. 11/12/1998) rv 212835). Per di contro le censure contenute nel ricorso sono prevalentemente eccezioni in punto di fatto e quindi inammissibili in sede di legittimità; le stesse (censure), peraltro, non sono pertinenti alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, comunque, sono infondate.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie non ricorreva la responsabilità penale del NI, poiché lo stesso non percepiva corrispettivo per l'attività di raccolta e demolizione dei veicoli usati.
Al riguardo va affermato che, ai fini della sussistenza della condotta illecita di raccolta e smaltimento di rifiuti non autorizzata, non è richiesto - ne' sotto il profilo dell'elemento obiettivo, ne' sotto il profilo dell'elemento soggettivo - il conseguimento di un profitto economico, costituito da un corrispettivo percepito per lo svolgimento della citata attività di gestione di rifiuti.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da NI AB, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005