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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ZAMBONI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
Contro
Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
, con l'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA P.IVA_1
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2025
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2256/2024, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 70.332,00, a fronte della fideiussione da egli sottoscritta in data 30.10.2012 a garanzia delle obbligazioni originariamente assunte dalla società Mania srl nei confronti di sino Controparte_4
a concorrenza dell'importo di Euro 115.000,00.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, il ha eccepito Pt_1
la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione omnibus da egli sottoscritta,
per conformità della stessa al modello ABI, ritenuto illegittimo per violazione della normativa Antitrust, con specifico riferimento alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere il garante per il mancato rispetto del termine semestrale prescritto da tale ultima norma.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione o, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 70.332,00, evidenziando: l'assenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale cui la banca avrebbe preso parte;
l'irrilevanza della eventuale nullità parziale delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza sul credito azionato in via monitoria;
la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto debitamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.; la presenza nella fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta”, atta ad escludere la necessità di assumere iniziative
2 giudiziali nei confronti del debitore principale per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione sottoscritta dal . Pt_1
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va dato atto che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente in relazione all'an ed al quantum del credito vantato dalla banca nei confronti del debitore principale, il quale oltretutto risulta anche adeguatamente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 7, 8, 9, 11, 13 fasc. monitorio).
In ordine alla fideiussione sottoscritta dal , peraltro amministratore unico della Pt_1
società debitrice principale (cfr. doc. 12 fasc. monitorio), si osserva quanto segue.
Come anticipato in premessa, l'opponente ha eccepito in via esclusiva la nullità totale o, in subordine, parziale della garanzia da egli sottoscritta, poiché conforme al modello ABI
ritenuto illegittimo per violazione della normativa Antintrust, nonché l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., da ritenersi applicabile al caso di specie per effetto della predetta nullità.
L'eccezione di nullità assoluta della fideiussione non coglie nel segno in ragione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 41994/2021(“I contratti di
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
3 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge
citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti”).
Invertendo l'analisi delle ulteriori censure, l'opponente ha contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c., sul presupposto della nullità per contrarietà
alla normativa antitrust della clausola di deroga alla predetta norma contenuta nella fideiussione.
La fideiussione omnibus sottoscritta da prevede, infatti, espressamente Parte_1
all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Il successivo art. 7, tuttavia, recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale,
interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti di tale ultima clausola, la giurisprudenza di legittimità (a partire da
Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la
4 comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo,
mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se sola ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale,
5 esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr.
Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la si sia tempestivamente CP_1
attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Con missiva di data 21.02.2014, ha infatti comunicato alla debitrice principale CP_2
la “revoca fidi, decadenza dal termine e costituzione in mora” (cfr. doc. 14 fasc.
monitorio).
In pari data, la stessa ha inviato al fideiussore la richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute (cfr. raccomandata ricevuta in data 27.02.2014, sub doc. 14 fasc. monitorio).
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal , posto che si Pt_1
tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
Proprio il carattere parziale della eventuale nullità, in aggiunta alla concreta irrilevanza delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza sulla debenza e determinazione del credito fatto valere in via monitoria da rendono del tutto superfluo in questa sede ogni CP_2
esame anche solo incidentale della validità delle stesse.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 2256/2024, che viene in questa sede dichiarato esecutivo, nonché la condanna dell'opponente al pagamento
6 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2256/2024, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 6307,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 21 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ZAMBONI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
Contro
Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_2 Controparte_3
, con l'avv. DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA P.IVA_1
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2025
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2256/2024, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 70.332,00, a fronte della fideiussione da egli sottoscritta in data 30.10.2012 a garanzia delle obbligazioni originariamente assunte dalla società Mania srl nei confronti di sino Controparte_4
a concorrenza dell'importo di Euro 115.000,00.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, il ha eccepito Pt_1
la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione omnibus da egli sottoscritta,
per conformità della stessa al modello ABI, ritenuto illegittimo per violazione della normativa Antitrust, con specifico riferimento alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere il garante per il mancato rispetto del termine semestrale prescritto da tale ultima norma.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione o, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 70.332,00, evidenziando: l'assenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale cui la banca avrebbe preso parte;
l'irrilevanza della eventuale nullità parziale delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza sul credito azionato in via monitoria;
la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto debitamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.; la presenza nella fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta”, atta ad escludere la necessità di assumere iniziative
2 giudiziali nei confronti del debitore principale per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione sottoscritta dal . Pt_1
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va dato atto che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente in relazione all'an ed al quantum del credito vantato dalla banca nei confronti del debitore principale, il quale oltretutto risulta anche adeguatamente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 7, 8, 9, 11, 13 fasc. monitorio).
In ordine alla fideiussione sottoscritta dal , peraltro amministratore unico della Pt_1
società debitrice principale (cfr. doc. 12 fasc. monitorio), si osserva quanto segue.
Come anticipato in premessa, l'opponente ha eccepito in via esclusiva la nullità totale o, in subordine, parziale della garanzia da egli sottoscritta, poiché conforme al modello ABI
ritenuto illegittimo per violazione della normativa Antintrust, nonché l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., da ritenersi applicabile al caso di specie per effetto della predetta nullità.
L'eccezione di nullità assoluta della fideiussione non coglie nel segno in ragione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 41994/2021(“I contratti di
fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
3 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge
citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti”).
Invertendo l'analisi delle ulteriori censure, l'opponente ha contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c., sul presupposto della nullità per contrarietà
alla normativa antitrust della clausola di deroga alla predetta norma contenuta nella fideiussione.
La fideiussione omnibus sottoscritta da prevede, infatti, espressamente Parte_1
all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Il successivo art. 7, tuttavia, recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale,
interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti di tale ultima clausola, la giurisprudenza di legittimità (a partire da
Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la
4 comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo,
mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se sola ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale,
5 esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr.
Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la si sia tempestivamente CP_1
attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Con missiva di data 21.02.2014, ha infatti comunicato alla debitrice principale CP_2
la “revoca fidi, decadenza dal termine e costituzione in mora” (cfr. doc. 14 fasc.
monitorio).
In pari data, la stessa ha inviato al fideiussore la richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute (cfr. raccomandata ricevuta in data 27.02.2014, sub doc. 14 fasc. monitorio).
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal , posto che si Pt_1
tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
Proprio il carattere parziale della eventuale nullità, in aggiunta alla concreta irrilevanza delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza sulla debenza e determinazione del credito fatto valere in via monitoria da rendono del tutto superfluo in questa sede ogni CP_2
esame anche solo incidentale della validità delle stesse.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 2256/2024, che viene in questa sede dichiarato esecutivo, nonché la condanna dell'opponente al pagamento
6 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2256/2024, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 6307,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 21 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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