Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Alla modalità di prima notificazione all'imputato non detenuto, per mezzo del deposito dell'atto nella casa del comune con conseguente comunicazione di tale adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non si applica la disposizione, prevista dalla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, sulla ultragiacenza dell'atto presso l'ufficio postale per la durata di mesi sei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2012, n. 24035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24035 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1457
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 41824/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EF JA N. IL 28/03/1981;
avverso l'ordinanza n. 164/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22.10.2010 la Corte di Appello di Firenze, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di EF RJ volta ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte di appello in data 8.10.2009, irrevocabile il 30.1.2010, per nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza oltre il termine indicato nel dispositivo, effettuato ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2. Avverso l'ordinanza il difensore del condannato propone ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità cosi formulatala Corte di appello ha omesso di considerare che la restituzione dell'atto alla cancelleria della Corte dopo dieci giorni dal deposito presso l'Ufficio postale è avvenuta in violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 3, il quale stabilisce che l'atto debba rimanere depositato presso l'Ufficio postale per almeno sei mesi, con conseguente impossibilità per l'interessato di prenderne visione quantomeno per tutta la durata del termine di 45 giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, e come risulta dalla documentazione in atti, la notificazione in oggetto non stata effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 c.p.p., bensì è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante il deposito nella casa comunale, con osservanza della procedura prescritta dall'art. 158 c.p.p., comma 8 ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione (deposito dell'atto nel comune ove l'imputato aveva il domicilio con affissione del prescritto avviso, successiva comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata spedita il 5.12.22009 con relativo avviso di ricevimento).
La disposizione sulla "ultragiacenza" (per la durata di mesi sei) dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
di adeguamento alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunziata da Corte Cost. n. 346 del 1998, non si applica alla diversa procedura di notificazione mediante il deposito presso la casa comunale. Come già affermato da Sez. 6,Ordinanza n. 3448 del 02/11/1999, Rv. 215843, la norma in oggetto e la sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, riguardano esclusivamente le notificazioni eseguite per mezzo del servizio postale, previste rispettivamente dall'art. 170 c.p.p., e art. 149 c.p.c., e non riguardano le ipotesi di notificazioni con il deposito dell'atto presso la casa comunale (previste rispettivamente dall'art. 157 c.p.p. e art. 140 c.p.c.), cui segue la comunicazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Alle notificazioni con deposito presso la casa comunale non può estendersi la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3, perché in tali ipotesi, decorso il termine di dieci giorni, l'atto non è restituito al mittente (nel che la Consulta ha ravvisato l'impossibilità o l'estrema difficoltà per il notificatario di rintracciare il plico), ma è depositato presso la casa comunale di residenza del destinatario, il quale ben sa dove poter agevolmente ritirare l'atto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012