TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2683/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COPETTI BARBARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala (TP) il
02/09/2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...], RSona_1
nata a [...] il [...] e , RSona_2 Parte_2
nata a [...] il [...];
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “
- dichiarano di rinunciare a partecipare personalmente all'udienza;
- dichiarano di non volersi riconciliare;
- confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, ovvero:
CONDIZIONI
Per RS
- 1) Le figlie minori , ed (rispettivamente di 15, 8 e 5 anni), Pt_2
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
- 2) Le decisioni di maggior interesse ed importanza per le figlie, inerenti all'istruzione, all'educazione, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni delle stesse. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé le figlie.
- 3) Quale contributo al mantenimento delle tre figlie, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra in via anticipata, entro il giorno 10 di CP_1
ciascun mese, l'importo di € 250,00 per ciascuna figlia, così per un totale di €
750,00 mensili, importo questo rivalutabile secondo gli indici Istat, se in aumento. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie come determinate nel Protocollo
d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in uso al Tribunale di Pordenone, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (All. 9).
- 4) Il padre terrà con sé le figlie, di massima, a settimane alterne secondo il prospetto che segue: un pomeriggio con PE a settimana
(orientativamente il mercoledì) dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno
2 successivo quando le riaccompagnerà a scuola, e dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, nel w end in cui staranno col padre;
due pomeriggi con PE (orientativamente il martedì e il giovedì) dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno successivo quando le riaccompagnerà a scuola, nel w end in cui staranno con la mamma.
Week end alternati con padre e madre.
- 5) I genitori, salvo diversi accordi, ripartiranno equamente la frequentazione delle figlie durante le festività. Per le vacanze natalizie e pasquali si individuano due sottoperiodi dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio, in modo che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività (Natale / Capodanno), parimenti per le vacanze pasquali, individuando due sotto periodi di uguale durata, in modo che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni le giornate di Pasqua e
Pasquetta.
- 6) Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con le minori due settimane anche non continuative, concertando il periodo di riferimento entro il 31 maggio di ogni anno.
- 7) Qualora per ragioni di lavoro o di salute i genitori fossero impossibilitati a tenere le figlie con sé secondo il calendario che precede, si accorderanno,
compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, per recuperare le giornate perse.
- 8) I genitori in ogni caso potranno concordare tempi diversi rispetto a quelli sopra indicati di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi.
- 9) Il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale, già di Parte_1
sua proprietà (All. 3).
- 10) La sig.ra si è già trasferita a vivere, Controparte_1
unitamente alle tre figlie, nell'abitazione in locazione, sita in via Tommaseo n.
3 - 11) I coniugi sono inoltre d'accordo affinché il sig. riconosca alla Pt_1
sig.ra la somma a forfait di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro/00) CP_1
dallo stesso già versata quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie da utilizzarsi per le spese di locazione dell'immobile.
- 12) L'Assegno Unico Universale (attualmente € 380,00 mensili circa), la Dote
Famiglia, nonchè ogni altro contributo Statale e/o Regionale che fosse riconosciuto per il nucleo familiare, verranno percepiti interamente dalla madre con la quale le figlie saranno collocate in Controparte_1
via prevalente.
- 13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
- 14) I genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
Per RS documenti validi per l'espatrio delle figlie minori , ed Pt_2
- 15) Con compensazione delle spese legali.
- I difensori chiedono che la causa, previa acquisizione del parere del PM,
venga trasmessa al collegio per la pronuncia della sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/11/2025, in sostituzione
4 dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marsala Controparte_1
(TP), in data 02/09/2023;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MARSALA (TP) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023,
atto n. 149, parte 2, serie A, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 a OP (PN);
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2683/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COPETTI BARBARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala (TP) il
02/09/2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...], RSona_1
nata a [...] il [...] e , RSona_2 Parte_2
nata a [...] il [...];
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “
- dichiarano di rinunciare a partecipare personalmente all'udienza;
- dichiarano di non volersi riconciliare;
- confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, ovvero:
CONDIZIONI
Per RS
- 1) Le figlie minori , ed (rispettivamente di 15, 8 e 5 anni), Pt_2
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
- 2) Le decisioni di maggior interesse ed importanza per le figlie, inerenti all'istruzione, all'educazione, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni delle stesse. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé le figlie.
- 3) Quale contributo al mantenimento delle tre figlie, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra in via anticipata, entro il giorno 10 di CP_1
ciascun mese, l'importo di € 250,00 per ciascuna figlia, così per un totale di €
750,00 mensili, importo questo rivalutabile secondo gli indici Istat, se in aumento. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie come determinate nel Protocollo
d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in uso al Tribunale di Pordenone, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (All. 9).
- 4) Il padre terrà con sé le figlie, di massima, a settimane alterne secondo il prospetto che segue: un pomeriggio con PE a settimana
(orientativamente il mercoledì) dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno
2 successivo quando le riaccompagnerà a scuola, e dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, nel w end in cui staranno col padre;
due pomeriggi con PE (orientativamente il martedì e il giovedì) dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno successivo quando le riaccompagnerà a scuola, nel w end in cui staranno con la mamma.
Week end alternati con padre e madre.
- 5) I genitori, salvo diversi accordi, ripartiranno equamente la frequentazione delle figlie durante le festività. Per le vacanze natalizie e pasquali si individuano due sottoperiodi dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio, in modo che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività (Natale / Capodanno), parimenti per le vacanze pasquali, individuando due sotto periodi di uguale durata, in modo che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni le giornate di Pasqua e
Pasquetta.
- 6) Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con le minori due settimane anche non continuative, concertando il periodo di riferimento entro il 31 maggio di ogni anno.
- 7) Qualora per ragioni di lavoro o di salute i genitori fossero impossibilitati a tenere le figlie con sé secondo il calendario che precede, si accorderanno,
compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, per recuperare le giornate perse.
- 8) I genitori in ogni caso potranno concordare tempi diversi rispetto a quelli sopra indicati di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi.
- 9) Il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale, già di Parte_1
sua proprietà (All. 3).
- 10) La sig.ra si è già trasferita a vivere, Controparte_1
unitamente alle tre figlie, nell'abitazione in locazione, sita in via Tommaseo n.
3 - 11) I coniugi sono inoltre d'accordo affinché il sig. riconosca alla Pt_1
sig.ra la somma a forfait di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro/00) CP_1
dallo stesso già versata quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie da utilizzarsi per le spese di locazione dell'immobile.
- 12) L'Assegno Unico Universale (attualmente € 380,00 mensili circa), la Dote
Famiglia, nonchè ogni altro contributo Statale e/o Regionale che fosse riconosciuto per il nucleo familiare, verranno percepiti interamente dalla madre con la quale le figlie saranno collocate in Controparte_1
via prevalente.
- 13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
- 14) I genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
Per RS documenti validi per l'espatrio delle figlie minori , ed Pt_2
- 15) Con compensazione delle spese legali.
- I difensori chiedono che la causa, previa acquisizione del parere del PM,
venga trasmessa al collegio per la pronuncia della sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/11/2025, in sostituzione
4 dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marsala Controparte_1
(TP), in data 02/09/2023;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MARSALA (TP) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023,
atto n. 149, parte 2, serie A, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 a OP (PN);