TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 193
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Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione/elusione del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato si sia inserito nell'ambito della sfera di valutazione spettante allo ZI, in quanto l'annullamento del precedente provvedimento si è fondato su difetti motivazionali ed istruttori, lasciando margini di discrezionalità all'amministrazione. Pertanto, non sussistono i vizi di violazione o elusione del giudicato.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento di potere (in relazione alla gestione della manutenzione)

    Il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione addotta dallo ZI, relativa all'evitare onerose attività di verifica e disostruzione, sia giuridicamente insostenibile in quanto contrasta con i compiti di vigilanza e intervento attribuiti al ZI stesso dal Regolamento di polizia. Ammettere tale giustificazione significherebbe abrogare i compiti di vigilanza del ZI.

  • Accolto
    Vizi di istruttoria e motivazione (in relazione all'appezzamento n. 2)

    Le risultanze della verificazione hanno confermato che i rilievi presentati dalla ricorrente sono idonei a dimostrare l'assetto plani-altimetrico dell'appezzamento n. 2, che il progetto non comporta alterazioni significative delle aree sottese dai canali, né un incremento quantitativamente significativo della pericolosità idraulica.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 20 del Piano Idraulico (interpretazione della rete scolante di prima ricezione)

    Il Tribunale ritiene condivisibile l'interpretazione secondo cui l'art. 20 esclude solo il trasferimento dello scarico da una rete scolante naturale a una rete scolante di un bacino imbrifero differente, e non impone che la rete scolante di prima ricezione sia quella immediatamente confinante con l'appezzamento. L'interpretazione dello ZI introdurrebbe un requisito aggiuntivo non contemplato dal regolamento.

  • Accolto
    Vizi di istruttoria e motivazione (in relazione al sifone rovescio e alla decantazione)

    La verificazione ha accertato che il sifone rovescio non è vietato dal Piano Idraulico, che il pericolo di intasamento non è maggiore rispetto ad altri dispositivi analoghi nella rete consortile, e che la soluzione proposta offre un migliore effetto di laminazione. La questione del sistema di monitoraggio, sebbene non pienamente garantito, non è di per sé ostativa al progetto, considerando gli obblighi di manutenzione privati e i compiti del ZI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 193
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 193
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo