Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da
Società Agricola Italyamo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Rosario Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bucciarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, via Salvator Rosa n. 122;
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per:
in via principale, l’ottemperanza alla sentenza n. 1531/2024 di questa Sezione, con declaratoria di nullità del provvedimento di diniego di autorizzazione idraulica n. 4508 del 29.11.2024 emesso dal ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele;
in subordine, per l’annullamento, previa sospensione:
a) del provvedimento n. 4508 del 29.11.2024 con il quale il Presidente del ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha disposto nuovo diniego di autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’impianto serricolo della società ricorrente;
b) dell’atto n. 2860 del 22.7.2024 di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
c) ove e per quanto occorra, delle note del ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele nn. 3073/2024 e 3329/2024;
d) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele e del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CE IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 1577 del 19.4.2024 il Presidente del ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele aveva provveduto come segue sulla richiesta della società ricorrente di autorizzazione per la realizzazione di impianti serricoli da ubicare nel Comune di Eboli in località La Storta: “ Dall'esame del progetto della predetta richiesta si rileva che: 1. Appezzamento n. 1 – La metodologia dell'attraversamento con sifone può dare occlusioni del sifone medesimo per acque di drenaggio. Altresì viene alterato l'attuale percorso delle acque – Parere negativo; 2. Appezzamento n. 2 – E' da dimostrare che le pendenze attuali dei terreni non vengano stravolte ”.
2. Con sentenza n. 1531/2024 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente e annullato tale provvedimento in ragione della violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e della sussistenza di vizi motivazionali ed istruttori.
A tale ultimo proposito in quella sede questa Sezione ha sottolineato quanto segue:
“ - rispetto all’appezzamento n. 1 è mancata la spiegazione delle puntuali ragioni di inadeguatezza della soluzione tecnica scelta da parte ricorrente in ordine all’utilizzo della metodologia dell’attraversamento del sifone, non essendo peraltro stati richiamati nel predetto provvedimento neppure documenti di un qualche tipo (ad esempio circolari, pubblicazioni e così via) dai quali risulti l’illustrazione delle relative ragioni di inadeguatezza;
- non viene poi spiegato in che modo vi sarebbe stata l’alterazione del percorso delle acque;
- in relazione all’appezzamento n. 2 il ZI avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della documentazione prodotta da parte ricorrente per offrirle la possibilità di colmare la ritenuta lacuna relativa alla dimostrazione del mantenimento delle pendenze presenti in loco ”.
3. In seguito alla ripresa del procedimento amministrativo e secondo le scansioni illustrate in atti il Presidente del ZI intimato ha adottato il provvedimento n. 4508 del 29.11.2024 con il quale ha disposto nuovo diniego di autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’impianto serricolo della società ricorrente, sottolineando la presenza di una pluralità di criticità ostative alle soluzioni proposte dalla ricorrente.
4. Con l’odierno ricorso (notificato in data 27.1.2025 e depositato in data 5.2.2025) la società ricorrente ha agito, in via principale, per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione, con declaratoria di nullità di tale provvedimento per violazione / elusione del giudicato e, in via subordinata, per l’annullamento di tale provvedimento e degli altri atti indicati in epigrafe.
5. Si sono costituiti il ZI intimato ed il Comune di Eboli ed hanno chiesto la reiezione del proposto ricorso.
In particolare, il ZI, premessa la ricostruzione del quadro normativo in materia, ha evidenziato: l’impatto che gli impianti serricoli hanno sull’assetto idraulico del territorio; il rischio di alluvione presente nel perimetro consortile; la peculiarità del parere del ZI sulla compatibilità idraulica di un nuovo impianto serricolo e la non ammissibilità che questo si risolva nella mera analisi di conformità del progetto alle prescrizioni del regolamento consortile; che la ricorrente ben avrebbe potuto percorrere un’ulteriore alternativa rispetto a quelle prospettate dalla stessa, vale a dire scaricare le acque preventivamente laminate nel capifosso che drena attualmente i due appezzamenti (soluzione che la ricorrente non avrebbe percorso per evitare di dover chiedere autorizzazioni ai fondi serventi); la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua di quanto all’interno dello stesso osservato (essendo state ribadite le argomentazione contenute nel provvedimento anche all’interno delle difese del ZI); che comunque il sifone rovescio proposto dalla ricorrente sarebbe soggetto ad un funzionamento molto irregolare, con flussi intermittenti associati ad eventi meteorici, intervallati da lunghi periodi con portata e velocità molto basse, il che favorirebbe l’accumulo di sedimenti nelle zone più depresse del sifone; che il modello USLE sarebbe assolutamente inadatto per la stima dell’accumulo di sedimenti in un pozzetto che sottende un’area parzialmente impermeabilizzata quale è quello di una azienda ricoperta in gran parte da serre; che quanto all’appezzamento n. 2 gli elaborati dimostrerebbero che il progetto contemplerebbe un innalzamento della sponda sinistra a scapito della sicurezza idraulica in sponda destra del capifosso “Tre Piccioni”.
6. Proposta domanda cautelare e formulata da parte della ricorrente istanza di anticipazione dell’udienza in precedenza fissata, all’udienza camerale dell’11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 478/2025 (pubblicata in data 12.3.2025) questa Sezione ha disposto verificazione “ al fine di determinare la fondatezza o meno delle doglianze svolte dalla società ricorrente ed accertare se le criticità rappresentante dal ZI nel provvedimento impugnato siano effettivamente sussistenti ed ostative al rilascio della richiesta autorizzazione idraulica ”, nominando come verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, personalmente oppure tramite un funzionario del Dipartimento da lui delegato sotto la sua responsabilità.
Più nel dettaglio, sono stati formulati al verificatore i seguenti quesiti:
“ I) provveda il verificatore ad un’accurata e dettagliata descrizione dei luoghi oggetto degli interventi proposti dalla società ricorrente, anche mediante rilievi grafici, planimetrici e fotografici, tutti corredati delle opportune didascalie esplicative;
II) in relazione all’appezzamento n. 1 dica il verificatore se il meccanismo del sifone rovescio, per come proposto dalla società ricorrente nei relativi elaborati (meccanismo accompagnato da vasche di laminazione, sensori di livello e dagli altri accorgimenti tecnici indicati in atti, come, ad esempio, l’utilizzo del rivestimento in tessuto non tessuto) ed anche tenuto conto delle contrapposte consulenze tecniche di parte depositate nel presente giudizio, sia idoneo a rispettare i requisiti tecnici imposti dall’art. 20 del Piano Idraulico per il rilascio dell’autorizzazione del ZI; ai fini della risposta a tale quesito si soffermi il verificatore su tutte le criticità illustrate dal ZI nel provvedimento di diniego n. 4508 del 29.11.2024, esaminando analiticamente ciascuna di esse, e dica altresì lo stesso se l’impiego del meccanismo del sifone rovescio rappresenterebbe effettivamente un caso unico all’interno dell’ambito territoriale di competenza del ZI intimato;
III) quanto all’appezzamento n. 2 dica il verificatore:
a) se i rilievi presentati dalla società ricorrente siano idonei a dimostrare in modo soddisfacente l’assetto plani-altimetrico di tale appezzamento;
b) se il progetto presentato dalla società ricorrente comporti come affermato dal ZI: la variazione delle quote in tale appezzamento in maniera tale da determinare un’alterazione dell’estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica posti a valle; un innalzamento della quota del terreno lungo la sponda in sinistra idraulica del canale Tre Piccioni in maniera tale da determinare un incremento della pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta, in destra idraulica ”.
Con nota del 13.5.2025 il Direttore del Dipartimento suddetto ha delegato il prof. Vittorio Bovolin quale verificatore.
L’udienza pubblica fissata per la discussione è stata poi oggetto di differimento prima con l’ordinanza collegiale pubblicata in data 25.3.2025 e poi con quella pubblicata in data 24.6.2025 (all’esito di relative camere di consiglio e tenuto conto della richiesta di proroga depositata dal verificatore in data 10.6.2025).
In data 9.10.2025 il verificatore ha poi depositato la relazione di verificazione.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito la società ricorrente ed il ZI hanno depositato documenti, memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, iniziando dall’eccezione di tardività sollevata in udienza da parte della difesa del ZI in ordine al tardivo deposito di documentazione da parte della società ricorrente in data 23.12.2025 tale eccezione coglie nel segno.
In effetti, la ricorrente ha depositato tale documentazione in violazione del termine per il deposito di documentazione fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza per la trattazione del merito, termine prescritto dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..
Ciò posto, il ricorso va respinto nella parte in cui in via principale è stata richiesta l’ottemperanza alla suddetta sentenza n. 1531/2024 di questa Sezione e la declaratoria di nullità dell’impugnato provvedimento per violazione / elusione del giudicato.
Sul punto va ricordato che per consolidata giurisprudenza amministrativa “ “i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile” (così C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6764; nello stesso senso cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 luglio 2019 n. 4917; Sez. III, 3 giugno 2015, n. 2732; id., 13 maggio 2014, n. 2449). In altre parole, deve escludersi che qualsiasi ulteriore esercizio del potere amministrativo, collegato in qualunque modo ad una precedente pronuncia giurisdizionale, sia sottoponibile al sindacato di merito del giudice dell’ottemperanza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 6764/2018, cit.; Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 1511; id., 19 gennaio 2012, n. 229; Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 899; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348).
4.4. Dunque, alla configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria. In particolare, in caso di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. III, 21 luglio 2015, n. 3592; Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2730).
4.5. Come rilevato da questo Consiglio, infatti, al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, “non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato” (C.d.S. Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594). In altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l’assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell’ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 3309/2024, cit.; Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 13 maggio 2024, n. 4259).
In effetti, nella presente vicenda come emerge chiaramente dal raffronto tra la motivazione della sentenza n. 1531/2024 di questa Sezione e le ragioni poste a fondamento dell’impugnato diniego (v. meglio infra per comodità espositiva) quest’ultimo si è inserito nell’ambito della sfera di valutazione spettante al ZI.
Del resto, risulta assorbente considerare che l’annullamento del provvedimento n. 1577 del 19.4.2024 (quello originario impugnato nel precedente giudizio dinanzi a questa Sezione) si è fondato, in sostanza, su difetti motivazionali ed istruttori, ragion per cui non colgono nel segno i rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso.
8. Sgombrato il campo dalla domanda proposta in via principale, va vagliato il ricorso nella parte in cui è stata proposta in via subordinata ordinaria azione di annullamento dell’impugnato provvedimento.
8.1. Orbene, al fine di valutare la fondatezza del ricorso risulta necessario prima di tutto fare brevi cenni al quadro normativo vigente nella materia oggetto della presente controversia, per poi esporre analiticamente il contenuto dell’art. 20 del Piano Idraulico per il Rilascio della Autorizzazione del ZI e del provvedimento impugnato nella presente sede, evidenziando altresì il concreto oggetto della presente controversia.
8.1.1. La L.R. 24 marzo 1995, n. 8 detta norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.
All’esito della novella apportata L.R. 18 dicembre 2012, n. 33 la L.R. 8/1995 al comma 2 dell’art. 7 dispone: “ La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del ZI di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
La L.R. 33/2012 all’art. 2 ha previsto che “ La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli) ”.
Con Regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8 la Giunta Regionale della Campania ha emanato tale regolamento.
Il ZI di Bonifica intimato in attuazione della L.R. 33/2012 ha quindi adottato apposito atto regolamentare per disciplinare la realizzazione di nuovi impianti serricoli. Il relativo atto è intitolato “ NUOVO REGOLAMENTO 2018 - PIANO IDRAULICO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO (ex art. 1 lett. b) Aggiornamento Novembre 2018 ”.
8.1.2. L’art. 20 di tale Piano Idraulico dispone:
“ Nei bacini imbriferi di Rete Bassa, nonché nei bacini imbriferi di rete alta “Denteferro”, “Radica” e “Lignara”, di cui agli Articoli n. 4, n. 5, le acque provenienti dalle vasche di laminazione e dagli stradoni drenanti devono essere immesse nella rete scolante di prima ricezione (collettore o colatori e/o altri canali pubblici, capifossi privati e fossi privati) tramite una “valvola di non ritorno”, il cui fondo deve essere posto ad almeno 1/3 dell’altezza della rete scolante di prima ricezione e tale altezza viene misurata dal fondo al ciglio della rete scolante di prima ricezione. Il fondo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti deve essere posto ad almeno 1/3 dell’altezza della rete scolante di prima ricezione, e tale altezza viene misurata dal fondo al ciglio della rete scolante di prima ricezione. La sommità del bordo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti non deve superare la quota del ciglio della rete scolante di prima ricezione. Le vasche di laminazione e gli stradoni drenanti devono essere posti ad almeno 5 metri dal ciglio della rete scolante di prima ricezione. La “valvola di non ritorno” deve essere posta sul fondo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti. L’acqua proveniente dalle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti deve essere immessa nella rete scolante di prima ricezione mediante caduta naturale, essendo assolutamente vietata l’immissione con sollevamento meccanico ”.
8.1.3. Passando all’impugnato provvedimento n. 4508 del 29.11.2024 va premesso che la società ricorrente ha la disponibilità di una vasta area agricola di oltre 20 ettari ricompresa nel perimetro del ZI di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Bacino Imbrifero Rete Alta – Radica.
Tale area è attraversata integralmente dal canale Tre Piccioni e, dunque, è fisicamente divisa in due diversi comparti: l’appezzamento n. 1 in destra idraulica del canale Tre Piccioni; l’appezzamento n. 2 in sinistra idraulica del canale Tre Piccioni. Tale canale drena le acque dei terreni adiacenti allo stesso e confluisce nel Collettore Consortile Radica.
Come si è detto sopra, la ricorrente ha presentato richiesta di autorizzazione per la realizzazione di impianti serricoli da ubicare nel Comune di Eboli in località La Storta.
L’intervento proposto dalla ricorrente ha previsto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche che vengono convogliate in due vasche di laminazione, prima di essere immesse nel recettore finale (canale Radica).
Con riferimento all’appezzamento n. 1 la ricorrente ha previsto l’utilizzo, ai fini del convogliamento delle acque nel canale Radica, di un sistema a sifone rovescio per superare un altro canale, il Tre Piccioni, che si interpone tra la porzione di area interessata ed il canale Radica (il collettore finale).
Ciò posto, è necessario prendere le mosse dai motivi ostativi rilevati dal ZI nel preavviso di rigetto prot. n. 2860 del 22.7.2024 (richiamati nel provvedimento impugnato), i quali vengono di seguito riportati:
“ 1. Le acque scaricate dalla vasca di laminazione non sono affatto chiarificate, diversamente da quanto asserito nel progetto, in quanto le acque bianche di origine meteorica trasportano sedimenti e lo scarico avviene mediante luci di fondo che possono quindi derivare anche i sedimenti che tendono ad accumularsi sul fondo. 2. Il sifone rovescio è effettivamente esposto ad ostruzione per eccesso di deposito di sedimenti, per cui viene meno la condizione di scarico della vasca di laminazione per gravità imposta dall'art. 20 del Piano Idraulico per il Rilascio della Autorizzazione del ZI che prevede la realizzazione di sistemi di scarico efficienti per "caduta naturale", senza alcuna necessità di intervento meccanico. che sarebbe invece necessario per rimuovere le condizioni di ostruzione. 3. Il progetto non presenta profili altimetrici lungo gli stradoni drenanti tali da dimostrare che le acque siano "immesse nella rete scolante di prima ricezione mediante caduta naturale" secondo quanto prescritto dall'art. 20 del Piano Idraulico per il Rilascio della Autorizzazione del ZI ”.
Con tale preavviso di rigetto la società ricorrente è stata poi invitata ad integrare il progetto presentato come segue: “ a) Integrare le planimetrie con dati aggiuntivi rappresentativi dell'assetto plano-altimetrico dell'appezzamento n. 2 nello stato di fatto e di progetto, dimostrando il mantenimento delle pendenze presenti in loco; b) Integrare il progetto con profili altimetrici lungo gli stradoni con indicazione del fondo degli stradoni drenanti e della quota di posa delle tubazioni drenanti; c) Integrare la relazione con la verifica di funzionamento del sifone rovescio e del pericolo di ostruzione dello stesso ”.
Presentata integrazione da parte della società ricorrente, il ZI nell’impugnato provvedimento finale ha prima di tutto richiamato l’art. 20 del Piano Idraulico per il rilascio della autorizzazione del ZI ed ha poi posto a fondamento del diniego le seguenti considerazioni:
“ Preso atto
…
che con riferimento alla prima criticità rappresentata dal ZI, la relazione sul funzionamento del sifone rovescio non fornisce alcun argomento a giustificazione delle tesi originariamente rappresentate dalla società Italyamo circa la presunta funzione di chiarificazione delle vasche di laminazione ("le vasche di laminazione che svolgono funzione di chiarificazione e decantazione precludendo il trasporto in condotta di materiali solidi di qualsiasi" ovvero che "la vasca di laminazione dalla quale defluiscono le acque di scarico svolge un importante ruolo di chiarificazione e decantazione ovvero le acque di scarico sono da considerarsi prive di materiali solidi di qualsiasi natura e genere");
che con riferimento alla terza criticità rappresentata dal ZI, la relazione sul funzionamento del sifone rovescio non fornisce alcuna spiegazione su come i sensori di livello (proposti per "permettere di valutare le perdite di carico tra monte e valle e di rilevare eventuali parzializzazioni della sezione") possano garantire le condizioni di funzionalità del sifone rovescio ovvero (come esposto nell'elaborato n. 6) possano consentire di identificare con opportuno preavviso "qualsiasi malfunzionamento del sistema (intasamento della tubazione)", offrendo quindi le stesse garanzie di uno scarico diretto;
Preso atto, altresì, che
La relazione presenta un'innovazione del progetto originario, consistente nell'adozione di "rivestimento in SU non SU (77VT)" delle tubazioni drenanti;
La relazione sul funzionamento del sifone rovescio, richiamando un modello matematico sviluppato per la stima della perdita di suolo per effetto dell'erosione idrica, asserisce che, in una azienda dotata di serre e stradoni drenanti, "le preoccupazioni legate al trasporto solido e all'accumulo di materiale nelle vasche di laminazione siano inesistenti" e "il rischio di ostruzione del sifone risulta praticamente nullo";
La reazione presenta un calcolo idraulico per la stima della portata scaricata dalle luci di fondo della vasca in condizioni di vasca piena;
La relazione presenta un calcolo delle perdite di carico nella condotta in PVC del sifone rovescio, posata con pendenza del 0.1%, con la massima portata stimata in condizioni di vasca piena; La relazione presenta quindi un calcolo della velocità massima nella citata tubazione in PVC asserendo che tale velocità risulta inferiore ai limiti superiori fissati per i sistemi di drenaggio (3-4m/s), ma risulta comunque una velocità significativa per favorire la rimozione di eventuali residui presenti sul fondo del sifone;
La relazione calcola la "forza di trascinamento in parete" lungo la citata condotta in PVC per la portata massima stimata, stabilendo che questa azione di trascinamento può "agevolmente rimuovere depositi di materiali fini eventualmente presenti";
La Tavola 11 presenta una planimetria con le quote rilevate nello stato di fatto e dei profili tracciati lungo gli stradoni drenanti con indicazione delle quote nello stato di fatto e di progetto;
Considerato che le osservazioni di cui alla «Integrazione pratica di autorizzazione idraulica per SCIA realizzazione impianto serricolo protocollo SUAP 19784 del 12/03/2024» acquisita al prot. n. 3404 del 19 settembre 2024 non possono essere accolte né in riferimento all'appezzamento n. 1 né in riferimento all'appezzamento n. 2 per le ragioni che seguono:
Il modello di perdita di suolo per erosione idrica proposto nella relazione integrativa non è significativo per la valutazione delle possibili sorgenti del materiale solido che si accumula nelle vasche di laminazione a servizio dell'azienda agricola di progetto;
In occasione degli eventi di drenaggio delle acque attraverso le luci di fondo delle vasche, il materiale solido depositato è trasportato verso le luci di fondo e da queste verso gli elementi costituenti il sifone rovescio;
La possibilità di ostruzione del sifone rovescio è dovuta alle condizioni funzionamento del sifone stesso che, nel caso specifico, sono molto variabili, essendo caratterizzate da lunghi periodi di tempo asciutto intervallati da occasionali eventi pluviometrici in cui il materiale tende ad accumularsi sul fondo degli elementi costituenti il sifone rovescio;
I calcoli idraulici a corredo della relazione presentano una stima della portata scaricata dalla vasca e una stima delle condizioni di flusso nella tubazione in PVC del sifone rovescio nella condizione di pieno carico, ma non descrivono in modo esaustivo il funzionamento del sifone rovescio e dei relativi transitori idraulici;
La relazione non offre argomentazioni valide che possano garantire che il sifone rovescio possa esercitare la propria funzione in modo efficiente per gravità, senza alcuna condizione di subordinazione del buon funzionamento ad interventi di disostruzione da parte dell'azienda agricola;
Il progetto prevede la variazione delle quote nell'appezzamento n. 2 tale da determinare una alterazione della estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica posti a valle;
Il progetto prevede un innalzamento della quota del terreno lungo la sponda in sinistra idraulica del canale Tre Piccioni, tale da determinare un incremento della pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta, in destra idraulica.
considerato altresì che
L'art. 20 del Piano Idraulico per il Rilascio della Autorizzazione del ZI prevede la realizzazione di sistemi di scarico efficienti per "caduta naturale", senza alcuna necessità di intervento meccanico;
Un sifone efficiente funziona perfettamente a "caduta naturale" mentre un sifone ostruito necessita un intervento meccanico di rimozione dei sedimenti al fine di ripristinarne il funzionamento;
Il ZI di Bonifica, che ha le competenze sulla gestione del sistema di drenaggio a scala consortile, attraverso il Piano Idraulico per il Rilascio della Autorizzazione del ZI, vuole assicurarsi che i sistemi di laminazione esercitino la propria funzione in modo efficiente per gravità, senza alcuna condizione di subordinazione del buon funzionamento del sistema ad una onerosa attività di verifica continua dello stato di funzionamento degli scarichi e ad interventi straordinari di disostruzione prima dell'occorrenza di possibili eventi alluvionali presso le singole aziende agricole, tanto più in una condizione di generale emergenza idraulica nel comprensorio consortile;
I sistemi di scarico a servizio delle vasche di laminazione fino ad oggi realizzate nel perimetro del ZI non sono dotati di sifone rovescio ma sono dotati da sistemi di scarico diretto (inteso come scarico mediante condotta posata senza tratti in contropendenza rispetto alla direzione di flusso) che, come tali, non sono esposti a pericolo di ostruzione per accumulo di sedimenti nelle vasche;
La realizzazione di un sistema rovescio per l'allontanamento di acque meteoriche occasionali costituisce un caso unico nel perimetro consortile, un precedente che porrebbe il ZI nella impossibilità di assicurare la corretta gestione della rete di drenaggio senza gravarsi di una onerosa verifica delle condizioni di funzionamento dei sifoni rovesci e della buona gestione degli stessi da parte delle aziende consorziate, in particolare in occasione di eventi alluvionali;
L'assetto plano-altimetrico di progetto dei terreni aziendali non deve determinare una variazione dell'aree sottese dai canali di pertinenza e non deve causare un peggioramento degli scenari di pericolosità idraulica nelle aree limitrofe e a valle;
Una alterazione degli scenari di pericolosità idraulica con parere positivo del ZI, esporrebbe il ZI ad azioni risarcitorie da parte delle aziende consorziate esposte al maggior danno da allagamento ”.
8.2. Così esposto il contenuto del provvedimento impugnato vanno di seguito riassunti i motivi di ricorso posti a supporto dell’azione di annullamento (risulta superfluo quindi soffermarsi sul primo motivo di ricorso relativo unicamente all’ottemperanza).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha sostenuto che la soluzione tecnica proposta, vale a dire il meccanismo del sifone rovescio, non sarebbe vietata dal Piano Idraulico suddetto, sarebbe adeguata e comunque il ZI non avrebbe rappresentato alcuna reale argomentazione tecnica diretta a contestare la funzione chiarificatrice delle vasche di laminazione o a dimostrare la concreta possibile ostruzione del sifone per effetto dei sedimenti trasportati dalle acque di scolo. Le considerazioni poste a fondamento del diniego sarebbero state espresse in termini di semplice possibilità e, quindi, il diniego sarebbe viziato per perplessità e sviamento.
Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente ha poi avanzato i seguenti ulteriori rilievi:
- non sarebbe stato violato l’art. 20 del Piano Idraulico suddetto, perché non sarebbe stato previsto nel progetto della ricorrente alcun utilizzo di sistemi di sollevamento meccanico;
- qualsiasi canale di scolo sarebbe soggetto ad attività periodica di manutenzione e ad interventi in caso di cattivo funzionamento e, tuttavia, tanto non inciderebbe sul regime di trasporto delle acque, il quale resterebbe a caduta naturale e non meccanica;
- l’affidabilità del meccanismo del sifone rovescio sarebbe stata dimostrata dalla ricorrente mediante l’utilizzo del metodo dell’equazione universale dell’erosione del suolo (U.S.L.E.), metodo che sarebbe riconosciuto dalla letteratura tecnica di settore; in particolare, la ricorrente avrebbe così provato: “ - che le acque di pioggia non impattano sui suoli coltivati coperti da serre ma sono regimentate con un opportuno sistema di raccolta e drenaggio annullando, così, qualsiasi fenomeno di trasporto legato all’erosione di suoli agricoli; - che la quota parte che attraversa gli stradoni drenanti (composti da misto a glanumetria grossolana – non erodibile nelle condizioni di posa) è assorbita con tubi drenanti forati rivestiti da SU NO SU (TNT) al fine di evitare qualsiasi trasporto di materiale; - che, pertanto, non sussiste alcun rischio legato al trasporto solido ed all’accumulo di materiale nelle vasche di laminazione e nel sifone ” (v. pag. 15 del ricorso); il ZI non avrebbe offerto alcuna reale prova tecnica di segno contrario rispetto a quella presentata dalla ricorrente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione;
- la sicurezza della soluzione tecnica del sifone rovescio sarebbe garantita “ - dalla dimensione della tubatura che assicura il deflusso di acqua in un range variabile tra 0,5 m/s e 3-4 m/s evitando ogni possibile (ma improbabile) formazione di depositi solidi; - dalla installazione, nei pozzetti a monte ed a valle della condotta, di due sensori di livello che, in caso di malfunzionamento, bloccano il passaggio di acqua ed evitano fenomeni di allagamento oltre a consentire gli interventi di manutenzione in tempo reale ” (v. pag. 17 del ricorso);
- in definitiva, i calcoli idraulici e le consulenze di parte dimostrerebbero il perfetto funzionamento del meccanismo del sifone, meccanismo che in condizioni di pieno carico genererebbe un flusso a velocità sufficiente a rimuovere eventuali depositi; fasi transitorie o di svuotamento, caratterizzate da velocità ridotte, non comprometterebbero il funzionamento del sistema, in quanto durante lo svuotamento della vasca si verificherebbe una graduale riduzione delle portate, con conseguenza impossibilità di trasportare eventuale materiale (per effetto della riduzione della velocità di trascinamento al di sotto di un certo valore);
- il fatto che tale meccanismo costituita un unicum non osterebbe alla sua implementazione in assenza della violazione del Piano Idraulico;
- all’interno del perimetro consortile sarebbe utilizzato direttamente dal ZI un sifone allacciato ad un canale a cielo aperto che attraversa coltivazioni agricole e trasporta materiale solido, con conseguente disparità di trattamento ai danni della ricorrente (pure tenuto conto che la soluzione proposta dalla stessa escluderebbe ogni trasporto di materiale solido);
- il provvedimento sarebbe viziato per sviamento di potere, non potendo il ZI impedire una soluzione legittima per evitare di porre in essere i controlli ai quale è istituzionalmente tenuto;
- l'azione di decantazione svolta dalla vasca di laminazione sarebbe stata menzionata dalla ricorrente soltanto per evidenziare come la presenza della vasca rappresenti un ulteriore elemento a vantaggio della sicurezza in questi processi; resterebbe quindi fermo che il sistema di drenaggio proposto dalla ricorrente non comporterebbe il trasporto di materiale solido;
- l’unica alternativa alla soluzione proposta dalla ricorrente sarebbe l’attraversamento aereo del canale Tre Piccioni; quest’ultima ipotesi presenterebbe seri rischi di potenziale ostruzione della sezione idraulica durante le portate di piena;
- la soluzione proposta dalla ricorrente non determinerebbe alcuna alterazione al percorso originario delle acque.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha poi censurato l’impugnato diniego anche in relazione all’appezzamento n. 2 per i seguenti motivi:
- il progetto non altererebbe le aree sottese ai canali Tre Piccioni e Radica e tanto sarebbe dimostrano dai rilievi ed accertamenti tecnici svolti dalla ricorrente;
- tali rilievi fornirebbero un piano quotato dettagliato che comproverebbe in maniera puntuale l’andamento del terreno in relazione a tutti gli stradoni inclusi nel progetto, dimostrando l’assoluta invarianza di quote naturali puntualmente riportate;
- la non esaustività di tali rilievi (dedotta dal ZI) sarebbe stata indicata in maniera del tutto generica, priva di riscontri e comunque di indicazioni sulla densità del campionamento;
- il progetto della ricorrente non avrebbe previsto variazioni plano-altimetriche significative, bensì solo un minimo livellamento del terreno per regolarizzare il fondo, senza alterare la pericolosità idraulica (alterazione asserita ma non dimostrata dal ZI).
8.3. Si deve poi tornare sull’ordinanza collegiale n. 478/2025 con la quale questa Sezione ha disposto verificazione “ al fine di determinare la fondatezza o meno delle doglianze svolte dalla società ricorrente ed accertare se le criticità rappresentante dal ZI nel provvedimento impugnato siano effettivamente sussistenti ed ostative al rilascio della richiesta autorizzazione idraulica ”.
Più nel dettaglio, alla stregua dei motivi di ricorso sono stati formulati al verificatore i seguenti quesiti:
“ I) provveda il verificatore ad un’accurata e dettagliata descrizione dei luoghi oggetto degli interventi proposti dalla società ricorrente, anche mediante rilievi grafici, planimetrici e fotografici, tutti corredati delle opportune didascalie esplicative;
II) in relazione all’appezzamento n. 1 dica il verificatore se il meccanismo del sifone rovescio, per come proposto dalla società ricorrente nei relativi elaborati (meccanismo accompagnato da vasche di laminazione, sensori di livello e dagli altri accorgimenti tecnici indicati in atti, come, ad esempio, l’utilizzo del rivestimento in tessuto non tessuto) ed anche tenuto conto delle contrapposte consulenze tecniche di parte depositate nel presente giudizio, sia idoneo a rispettare i requisiti tecnici imposti dall’art. 20 del Piano Idraulico per il rilascio dell’autorizzazione del ZI; ai fini della risposta a tale quesito si soffermi il verificatore su tutte le criticità illustrate dal ZI nel provvedimento di diniego n. 4508 del 29.11.2024, esaminando analiticamente ciascuna di esse, e dica altresì lo stesso se l’impiego del meccanismo del sifone rovescio rappresenterebbe effettivamente un caso unico all’interno dell’ambito territoriale di competenza del ZI intimato;
III) quanto all’appezzamento n. 2 dica il verificatore:
a) se i rilievi presentati dalla società ricorrente siano idonei a dimostrare in modo soddisfacente l’assetto plani-altimetrico di tale appezzamento;
b) se il progetto presentato dalla società ricorrente comporti come affermato dal ZI: la variazione delle quote in tale appezzamento in maniera tale da determinare un’alterazione dell’estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica posti a valle; un innalzamento della quota del terreno lungo la sponda in sinistra idraulica del canale Tre Piccioni in maniera tale da determinare un incremento della pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta, in destra idraulica ”.
8.4. Vanno quindi di seguito esposte le conclusioni di tale verificazione:
“ La Verificazione … ha accertato che lo scarico della vasca di laminazione n. 1 NON rispetta l’Art. 20 del Piano Idraulico per il rilascio dell’autorizzazione del ZI (Regolamento Serre).
Per completezza si osserva che, dal punto di vista dell’Art. 20 del Regolamento Serre, quanto Verificato per l’appezzamento n. 1 si applica anche all’appezzamento n. 2 poiché, anche per tale appezzamento, il Progetto Italyamo prevede che la vasca di laminazione a servizio dell’appezzamento n. 2 scarichi nel canale Radica.
…
La Verificazione, con riferimento al sub Quesito IIb, ha accertato:
- per dichiarazione dello stesso ZI che la soluzione con sifone rovescio proposta nel Progetto Italyamo non ha precedenti nell’ambito delle opere di scarico delle vasche di laminazione;
- per stessa ammissione del Resistente ZI, che nel proprio territorio, sono presenti numerosi sifoni rovesci e che tali opere fanno parte delle normali infrastrutture idrauliche utilizzate nei territori di bonifica
…
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIa, ha accertato che i rilievi presentati dalla società ricorrente appaiono idonei a dimostrare in modo soddisfacente l’assetto plani-altimetrico dell’appezzamento n. 2 sia nello stato attuale che in quello di progetto.
…
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIb 1, ha accertato che nel Progetto Italyamo non si riscontra alcuna variazione plano-altimetrica che possa di per sé comportare un’alterazione dell’estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica posti a valle.
…
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIb 1, ha accertato che gli innalzamenti delle quote del terreno lungo le sponde in sinistra idraulica del canale di bonifica interpoderale, adiacente al sub appezzamento n .2.1, e del canale Tre Piccioni, adiacente al sub appezzamento n. 2.1, non sono tali da determinare un incremento quantitativamente significativo della pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta, in destra idraulica ” (v. pagg. 67 e 69 della relazione di verificazione).
8.5. Ciò posto, le censure poste a fondamento dell’azione di annullamento risultano nel loro complesso fondate alla stregua delle risultanze della verificazione e delle considerazioni di seguito esposte.
8.5.1. Prima di evidenziare le ragioni di complessiva fondatezza delle censure poste in ricorso a fondamento dell’azione di annullamento va sgombrato il campo dalla doglianza di eccesso di potere per disparità di trattamento di cui al par. 1.2. della memoria depositata dalla ricorrente in data 13.12.2025.
Prima di evidenziare la sorte di tale censura questo Collegio ritiene di autorizzare ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. il deposito documentale effettuato dal ZI in data 19.12.2025 per contrastare tale doglianza della ricorrente (deposito accompagnato da relativa istanza di autorizzazione), tenuto conto che si tratta di censura veicolata nel presente giudizio solo con la memoria della ricorrente del 13.12.2025.
In effetti, si tratta di censura che è inammissibile (come correttamente eccepito dal ZI in memoria di replica), in quanto introdotta per la prima volta con la memoria della ricorrente del 13.12.2025 e non contenuta in alcun modo nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per la verità, mediante l’uso di memoria difensiva non notificata alla controparte anche laddove ci si richiami ad un motivo già ritualmente dedotto non è possibile introdurre elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, stante la violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
Questo perché la ratio sottesa allo strumento della memoria difensiva è quella di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche quella di ampliamento del thema decidendum .
Del resto, la doglianza relativa alla specifica disparità di trattamento che il ZI avrebbe posto in essere tra la ricorrente ed altra autorizzazione rilasciata in favore di altro soggetto (che sarebbe stato autorizzato a scaricare le acque direttamente nel canale Radica, bypassando il canale Tre Piccioni) non costituisce in alcun modo uno sviluppo delle deduzioni già presenti in ricorso.
Invero, l’unico riferimento ad una disparità di trattamento si rinviene a pag. 19 del ricorso introduttivo laddove si fa riferimento al fatto che all’interno del perimetro consortile sarebbe utilizzato direttamente dal ZI un sifone allacciato ad un canale a cielo aperto che attraversa coltivazioni agricole e trasporta materiale solido. Si tratta evidentemente di censura che utilizza come parametro di raffronto altra vicenda e comunque richiama la stessa in relazione alla questione del meccanismo del sifone rovescio.
Pertanto, tale censura non può essere presa in considerazione.
8.5.2. Passando alle censure contenute in ricorso, una delle rationes decidendi poste a fondamento del diniego da parte del ZI è quella relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 20 del Piano Idraulico.
Come ricostruito dal verificatore il contenuto del primo paragrafo dell’art. 20 del Piano Idraulico può essere ricostruito come segue:
“ a) indica una serie di requisiti plano-altimetrici (distanza dal ciglio della rete drenante e quota di immissione) e prestazionali (valvola di non ritorno) che il sistema composto dalla vasca di laminazione e dalle opere di scarico deve soddisfare;
b) impone che il vuotamento della vasca di laminazione avvenga per “caduta naturale” vietando assolutamente il ricorso alla immissione nella rete drenante con “sollevamento meccanico”;
c) impone che l’immissione dalla vasca di laminazione debba avvenire nella “rete scolante di prima ricezione”;
d) impone che le sommità del bordo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti non debbano superare la quota del ciglio della “rete scolante di prima ricezione” ” (v. pagg. 24 e 25 della relazione di verificazione).
Orbene, la verificazione ha accertato l’avvenuto rispetto dei requisiti contrassegnati dal verificatore come a) e b).
In ordine a quello a) “ la Verificazione ha accertato che l’appezzamento n. 1 rispetta i requisiti planimetrici (distanza dal ciglio della rete drenante e quota di immissione) e prestazionali (valvola di non ritorno) richiesti dall’Art. 20 ”.
Quanto a quello b) l’interpretazione del suddetto art. 20 sostenuta dal ZI “ di fare ricadere eventuali attività di manutenzione del sifone rovescio con “mezzi meccanici” all’interno della fattispecie prevista dall’Art. 20 non è tecnicamente fondata, in quanto l’Art. 20 fa chiaramente riferimento al solo caso in cui il vuotamento della vasca sia affidato, completamente o parzialmente, all’uso di pompe ” (v. pag. 25 della relazione di verificazione).
Rispetto a quelli c) e d) (essendo quest’ultimo strettamente connesso a quello contrassegnato come c, richiamando anch’esso il concetto di rete scolante di prima ricezione) vanno riepilogate di seguito le tre possibili letture proposte dal verificatore:
A) “ Seguendo l’interpretazione A l’Art. 20 escluderebbe il solo trasferimento dello scarico da una vasca di laminazione dalla rete scolante dal bacino imbrifero “naturale” alla rete scolante di un bacino imbrifero differente da quello naturale ”;
B) “ La interpretazione B, di tipo restrittivo, identifica la “rete scolante di prima ricezione” con il punto o i punti di recapito “naturale/i” ante realizzazione delle Serre ”;
C) “ La interpretazione C, di tipo intermedio tra le due precedenti, identifica la “rete scolante di prima ricezione” come quella composta dal/i tratto/i della rete idrografica “naturale” immediatamente confinante/i con l’appezzamento di terreno servito dalla vasca di laminazione ”.
Ora, delle possibili letture di tale requisito previsto dall’art. 20 questo Collegio ritiene che risulti maggiormente condivisibile quella contraddistinta dalla lettera A, finendo quella contraddistinta dalla lettera C per introdurre un requisito aggiuntivo non contemplato in alcun modo dall’art. 20, vale a dire quello per cui la “rete scolante di prima ricezione” sia quella composta dal/i tratto/i della rete idrografica “naturale” immediatamente confinante/i con l’appezzamento di terreno servito dalla vasca di laminazione. Del resto, l’argomento utilizzato dal verificatore legato al requisito di cui alla lettera d) non rileva, non essendo stato impugnato nel presente giudizio in parte qua il regolamento.
Per quanto non possa essere negato che la soluzione interpretativa “C” presenti una sua intrinseca razionalità si tratta di interpretazione che risolve in un’inammissibile integrazione della previsione regolamentare.
NO rilevano poi le argomentazioni spese dal verificatore legate al disposto dell’art. 913 c.c., dell’art. 10 del Regolamento Serre e dell’art. 9 del Regolamento di Polizia, trattandosi di disposizioni che non sono state poste a fondamento del diniego impugnato, la cui motivazione non può essere integrata per mezzo delle risultanze della verificazione.
8.5.3. Superata tale questione va detto che le altre rationes decidendi poste dal ZI a fondamento dell’impugnato provvedimento sono state sostanzialmente sconfessate dal verificatore.
Così, iniziando dalla questione legata all’utilizzo del meccanismo del sifone rovescio il verificatore ha evidenziato che “ per stessa ammissione del Resistente ZI, che nel proprio territorio, sono presenti numerosi sifoni rovesci e che tali opere fanno parte delle normali infrastrutture idrauliche utilizzate nei territori di bonifica ”. Inoltre, anche sulla scorta di quanto sopra osservato l’uso di un meccanismo di tale tipo non risulta in alcun modo vietato dalle previsioni del Piano Idraulico invocate dal ZI.
Quanto poi alle criticità rappresentate dal resistente ZI in ordine al sifone rovescio il verificatore le ha raggruppate nei seguenti tre gruppi omogenei: funzionamento idraulico delle opere di scarico (punto 4.2.3); pericolo di intasamento del sifone rovescio (punto 4.2.4); sistema di monitoraggio (punto 4.2.5).
Iniziando dal primo gruppo il verificatore all’esito di articolati calcoli e considerazioni ha concluso nel senso che “ con riferimento al funzionamento idraulico delle opere di scarico del Progetto Italaymo, ha accertato che esse, come effetto evidentemente non voluto dalla stessa Ricorrente Italyamo e non riconosciuto dal Resistente ZI, comporterebbero un maggiore e migliore effetto di laminazione rispetto al caso di scarico diretto della vasca nel canale Tre Piccioni ” (v. pag. 35 della relazione di verificazione), vale a dire nel senso della superiorità della soluzione tecnica proposta dalla ricorrente sotto tale angolo visuale rispetto alla scarico diretto della vasca nel canale Tre Piccioni.
Passando al discorso relativo al pericolo di intasamento del sifone rovescio “ La Verificazione, con riferimento al pericolo di intasamento del sifone rovescio dello scarico della vasca di laminazione n. 1, ha accertato che esso non risulta maggiore rispetto a quello che riguarda tutti gli analoghi dispositivi presenti nella rete di drenaggio consortile ” (v. pag. 38 della relazione di verificazione).
Con riferimento poi al sistema di monitoraggio il verificatore “ ha accertato che il sistema proposto nel Progetto Italyamo, basato sull’impiego di soli 2 sensori di livello, non è in grado di garantire una procedura univoca per il monitoraggio e la identificazione di possibili intasamenti del sifone rovescio ” (v. pag. 40 della relazione di verificazione).
Orbene, assodato che il meccanismo del sifone rovescio non è vietato dal Piano Idraulico e che lo stesso non presenta pericolo di intasamento maggiore rispetto a quello che riguarda tutti gli analoghi dispositivi presenti nella rete di drenaggio consortile risultano decisive due considerazioni legate a quanto previsto dal Regolamento Consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica.
In particolare, l’art. 12 del Regolamento al comma 1 sancisce che “ I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica debbono eseguire a mantenere nei fondi stessi le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica ”.
L’art. 14 del Regolamento dedicato ai compiti del ZI nei confronti delle opere private dispone poi che
“ Il ZI, nei confronti delle opere di competenza privata, ha seguenti compiti:
…
b) emettere ordinanza, quando necessario, a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui all'arto 12, limitatamente a quelle a servizio e di interesse di due o più aziende;
…
d) sostituirsi ai proprietari inadempienti progettando e appaltando (o affidando a cottimo fiduciario) i lavori di manutenzione dei fossi e delle opere di competenza privata: in tal caso il ZI provvederà, altresì, a determinare il riparto della spesa fra i proprietari dei terreni interessati, accollandola agli stessi con emissione di ruoli speciali ”.
Ne deriva che la questione relativa al preciso meccanismo di funzionamento dei sensori di livello non può di per sé sola ostare al progetto della ricorrente in assenza di apposita prescrizione regolamentare contenuta negli atti normativi che disciplinano la materia, tenuto debitamente conto degli obblighi di manutenzione gravanti sui privati e dei compiti normativamente imposti al ZI nei confronti delle opere private.
Del resto, come evidenziato dalla ricorrente, qualsiasi opera umana (ivi compresi i canali di scolo) deve essere soggetta ad attività periodica di manutenzione e ad interventi di riparazione / ripristino in caso di cattivo funzionamento.
Ne consegue che effettivamente non risulta giuridicamente sostenibile la tesi del ZI (espressa nel provvedimento impugnato) secondo cui la soluzione della ricorrente non potrebbe essere ammessa, perché esporrebbe l’amministrazione ad “ onerosa attività di verifica continua dello stato di funzionamento degli scarichi e ad interventi straordinari di disostruzione prima dell'occorrenza di possibili eventi alluvionali presso le singole aziende agricole, tanto più in una condizione di generale emergenza idraulica nel comprensorio consortile ”. Ammettere una tale giustificazione significherebbe effettivamente abrogare i compiti di vigilanza che il ZI stesso ha riconosciuto in capo a sé stesso per mezzo del suddetto Regolamento di polizia. Ne consegue che sussiste sotto tale angolo visuale lo sviamento di potere denunciato dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso.
8.5.4. Si arriva quindi alle censure contenute nel quarto motivo di ricorso.
Esse si rivelano fondate alla stregua delle risultanze della verificazione.
Ripetendo quanto già riportato sopra il verificatore ha evidenziato quanto segue in risposta ai quesiti postigli da questo Tribunale volti a vagliare proprio la fondatezza di tali doglianze:
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIa, ha accertato che i rilievi presentati dalla società ricorrente appaiono idonei a dimostrare in modo soddisfacente l’assetto plani-altimetrico dell’appezzamento n. 2 sia nello stato attuale che in quello di progetto.
…
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIb 1, ha accertato che nel Progetto Italyamo non si riscontra alcuna variazione plano-altimetrica che possa di per sé comportare un’alterazione dell’estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica posti a valle.
…
La Verificazione, con riferimento al sub-Quesito IIIb 1, ha accertato che gli innalzamenti delle quote del terreno lungo le sponde in sinistra idraulica del canale di bonifica interpoderale, adiacente al sub appezzamento n .2.1, e del canale Tre Piccioni, adiacente al sub appezzamento n. 2.1, non sono tali da determinare un incremento quantitativamente significativo della pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta, in destra idraulica ” (v. pagg. 67 e 69 della relazione di verificazione).
Ne consegue che tali ulteriori pilastri motivazionali posti dal ZI a fondamento dell’impugnato provvedimento non reggono allo scrutinio di questo Collegio.
9. In conclusione, per effetto della non condivisibilità dei pilastri motivazionali posti dal ZI a fondamento dell’impugnato provvedimento, il ricorso proposto va in parte accolto, con consegue annullamento dell’impugnato provvedimento n. 4508 del 29.11.2024, fatta salva l’ulteriore attività del ZI nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla motivazione della presente sentenza.
Le considerazioni suesposte esauriscono l’esame delle doglianze sollevate da parte ricorrente ed eventuali profili in apparenza non espressamente enunciati devono intendersi come logicamente ricompresi tra quelli esaminati.
10. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità e complessità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal ZI alla società ricorrente.
Quanto agli oneri relativi alla verificazione, al netto di quanto già eventualmente percepito dal verificatore, essi debbono essere posti definitivamente a carico del ZI intimato in considerazione della soccombenza dello stesso e del ruolo trascurabile svolto dal Comune nella presente vicenda (essendo stati impugnati unicamente atti imputabili al ZI).
Il Collegio, esaminate l’istanza di liquidazione, la relazione e la documentazione prodotta, ritiene congruo liquidare in favore del verificatore prof. ing. Vittorio Bovolin l’importo di € 2.000,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal ZI alla ricorrente.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla verificazione, come liquidati in parte motiva, a carico del ZI intimato, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al verificatore prof. ing. Vittorio Bovolin.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
CE IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IM | GI SS |
IL SEGRETARIO