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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Giudici
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 146 dell'anno2025, pendente
TRA
Parte_1
: avv. MENCONI MONICA
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv.VETERE FRANCESCO
- PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre e assegnazione alla stessa dell'immobile sito a Marina di Carrara, via Werter Muttini n. 22; regime delle frequentazioni: il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne: una settimana, dal sabato mattina quando andrà a prenderlo presso
P a g . 1 | 3 la madre, sino al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola, e un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, in base agli impegni lavorativi del padre, dall'uscita di scuola, sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola;
la settimana successiva, due giorni infrasettimanali, da concordare con la madre sulla base degli impegni lavorativi del padre, dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola;
nel periodo natalizio il figlio trascorrerà ad anni alterni un anno, i giorni 24 e 25 dicembre, e 1 gennaio, con la madre, mentre i giorni 26 e 31 dicembre e 6 gennaio con il padre, e viceversa l'anno successivo e così a seguire;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, un anno la Pasqua con la madre, ed il lunedì dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa (in caso di disaccordo tra i genitori, partendo dalla madre nei giorni 24, 25 dicembre e 1 gennaio e di seguito alternando); stesso criterio dell'alternanza sarà utilizzato per ogni ponte scolastico;
durante il periodo estivo (dopo la fine della scuola) il figlio trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare con l'altro genitore entro il 20 maggio di ogni anno versamento di € 1200 da parte di a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario per la prole, soggette a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo Tribunale di MASSA;
spese di lite interamente compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.1.25 adiva l'intestato Tribunale affinchè fosse Parte_1 regolamentato l'affido del figlio e i profili economici.
Si costituiva resistendo nel merito. Controparte_1
All'udienza del 9.5.25 il Giudice delegato avanzava proposta conciliativa.
Il 20.6.25 le parti presentavano conclusioni congiunte, rinunciando ai termini per memorie, e la causa era trattenuta in decisione.
Tanto premesso, le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti devono trovare accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse della prole minorenne, sia tenuto conto dell'applicazione del criterio dell'alternanza nel regime delle frequentazioni, tali da garantire un assiduo rapporto con il padre, sia ritenuta la congruità del contributo al mantenimento proposto.
In considerazione di quanto sopra, ricorrono motivi per compensare le spese di lite, come peraltro concordato tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 146 dell'anno 2025, così provvede:
P a g . 2 | 3 AFFIDA a entrambi i genitori il minore stabilendo la Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
ASSEGNA a l'immobile adibito a casa familiare, sito a Marina di Parte_1
Carrara, via Werter Muttini n. 22 identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 102, numero 178, Sub 76, Cat. A/2, classe 5;
DISPONE il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
DISPONE il versamento di € 1200 mensili da parte di Controparte_1
a a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la prole, somma Parte_1 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Massa, li 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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