CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/09/2023, n. 36902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36902 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA AR nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso il decreto del 09/03/2023 del TRIBUNALE DI PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. RITENUTO IN FATTO LA AR e EL IS, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, propongono ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento in data 09/03/2023 del Tribunale di Pescara, che ha rigettato l'istanza di revoca o cancellazione della confisca disposta con provvedimento dello stesso Tribunale in data 12/05/2011, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del 20/11/2011. Deducono: 1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. I ricorrenti sostengono che la confisca disposta nei loro confronti doveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 36902 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2023 considerarsi illegittima in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). Secondo la difesa, la declaratoria di incostituzionalità della norma travolge ogni effetto sfavorevole da essa derivante, così che doveva essere disposta la cancellazione del provvedimento reso in data 12/05/2011 dal Tribunale di Pescare, con cui veniva disposta la confisca dell'immobile di proprietà dei coniugi LA e EL, con conseguente revoca dell'abiezione e restituzione agli aventi diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente osservato che l'istanza presentata al Tribunale è riferita a un decreto di confisca oramai definitivo, del quale è stata richiesta la revoca alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, nei contenuti già richiamati nella parte narrativa. Tale preliminare osservazione porta al rilievo della incompetenza funzionale del Tribunale a decidere l'istanza in questione. Il tema del rimedio esperibile -all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019- avverso un provvedimento definitivo fondato sulla pericolosità "ex" art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2001 è stato affrontato e risolto dalle Sezioni unite, che a tale proposito hanno chiarito che <
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. RITENUTO IN FATTO LA AR e EL IS, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, propongono ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento in data 09/03/2023 del Tribunale di Pescara, che ha rigettato l'istanza di revoca o cancellazione della confisca disposta con provvedimento dello stesso Tribunale in data 12/05/2011, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del 20/11/2011. Deducono: 1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. I ricorrenti sostengono che la confisca disposta nei loro confronti doveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 36902 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/07/2023 considerarsi illegittima in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). Secondo la difesa, la declaratoria di incostituzionalità della norma travolge ogni effetto sfavorevole da essa derivante, così che doveva essere disposta la cancellazione del provvedimento reso in data 12/05/2011 dal Tribunale di Pescare, con cui veniva disposta la confisca dell'immobile di proprietà dei coniugi LA e EL, con conseguente revoca dell'abiezione e restituzione agli aventi diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente osservato che l'istanza presentata al Tribunale è riferita a un decreto di confisca oramai definitivo, del quale è stata richiesta la revoca alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, nei contenuti già richiamati nella parte narrativa. Tale preliminare osservazione porta al rilievo della incompetenza funzionale del Tribunale a decidere l'istanza in questione. Il tema del rimedio esperibile -all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019- avverso un provvedimento definitivo fondato sulla pericolosità "ex" art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2001 è stato affrontato e risolto dalle Sezioni unite, che a tale proposito hanno chiarito che <