Sentenza 15 novembre 2001
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il solo fatto che il contenuto dell'articolo diffamatorio sia riproduttivo di un'arringa difensiva svolta in sede dibattimentale poiché nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che in assenza di dette condizioni la pubblicità del dibattimento non può valere di per sè a legittimare la pubblicazione della notizia in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori.
La disposizione dell'art. 577 cod. proc. pen. - che attribuisce alla persona offesa costituita parte civile il potere di impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione - ha portata generale con la conseguenza che il gravame è proponibile non solo contro il giornalista ma anche contro il direttore responsabile del giornale che sia stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2001, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15/11/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere N. 1190
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 030382/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN DE N. IL 09/05/1957
2) MI LI N. IL 27/02/1945
avverso SENTENZA del 26/01/2001 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. Udito, per la parte civile, l'Avv. Salemi;
uditi i difensori Avv. L. Di Majo e Pettinari;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.1.2001, la Corte di Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, in riforma della decisione emessa il 13.5.1996 dal Tribunale di Roma, assolveva AN NA ed LM IU riconoscendo che, la prima quale giornalista e il secondo quale direttore del quotidiano "Il Messaggero", avevano agito nell'esercizio del diritto di cronaca, onde non era configurabile il reato di cui all'art. 595 c.p., contestato per il fatto di avere offeso la reputazione di D'NO RU nell'articolo "P aveva un altro uomo", pubblicato il 17.5.1994, con l'attribuzione di un fatto determinato consistente "nell'averlo definito come soggetto già noto alla polizia;
nell'avere insinuato l'esistenza di una relazione amorosa tra lo stesso e TE TR, in ordine alla quale ha adombrato la connessione con l'omicidio dell'avvocato Fabrizi;
nell'avere insinuato che sia stato il D'NO ad aggredire la TE in un contesto del delitto medesimo".
L'avv. Giuseppe Salemi, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile D'NO RU, proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 51 c.p. nonché illogicità e mancanza di motivazione, sul rilievo che la Corte di rinvio aveva affermato in modo del tutto apodittico che l'articolo giornalistico riproduceva il contenuto dell'arringa difensiva tenuta dall'avv. Amato dinanzi alla Corte d'Assise di Chieti, senza tenere conto che le notizie riportate erano state desunte da pettegolezzi e senza compiere una completa interpretazione dei fatti addebitati alla giornalista. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile contro il direttore responsabile del giornale, sollevata nella pubblica udienza dal difensore dell'LM. L'inconsistenza della deduzione difensiva risulta evidente quando si tiene presente che l'art. 577 c.p.p. attribuisce alla persona offesa il potere di impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione, onde, data la portata generale della disposizione, non può dubitarsi che il gravame è proponibile non solo contro il giornalista, ma anche contro il direttore responsabile del giornale che sia stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo della stampa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e menta accoglimento nei termini appresso specificati.
Premesso che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata si compendia nel riconoscimento della scriminante dell'esercizio di cronaca giornalistica sul presupposto che l'articolo redatto dalla AN avesse riprodotto il contenuto dell'arringa difensiva pronunciata in un processo per omicidio dall'avv. Nicolò Amato dinanzi alla Corte di Assise di Chieti, deve porsi in risalto che le linee argomentative della decisione sono realmente inficiate dal vizi logici e giuridici denunciati dal ricorrente.
Un primo profilo di incongruenza logica della motivazione appare evidente quando si considera che la Corte di merito ha postulato, puramente e semplicemente, la corrispondenza delle notizie riportate nell'articolo giornalistico con l'arringa dell'avv. Amato, senza indicare, però, alcun preciso e concreto elemento che possa sorreggere un simile convincimento, ditalché la conclusione accolta nella sentenza impugnata deve considerarsi meramente assertiva perché sfornita di qualsiasi base giustificativa. L'assenza di un adeguato sviluppo argomentativo su tale punto rivela che è stata riconosciuta l'operatività della causa di giustificazione relativa al diritto di cronaca senza alcuna seria verifica dell'effettiva rispondenza delle notizie riferite dal giornalista al contenuto dei fatti enunciati dal difensore nel processo, non potendo evidentemente ritenersi sufficiente, a questo fine, il solo riferimento al tenore dei titoli che precedono l'articolo ed alla "esposizione di fatti espressamente rappresentati come evocati nell'arringa dell'avv. Amato", dato che il riscontro di veridicità postula non solo che il giornalista abbia affermato l'accadimento di un fatto, ma anche, e soprattutto, che ne sia accertata l'oggettiva esistenza. Inoltre, deve sottolinearsi la presenza di un ulteriore vizio logico e giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, in cui è stato ritenuto che "ai fini della responsabilità il nesso articolo- arringa è in ogni caso rilevante per qualificare l'ambito e la peculiare valenza del diritto di cronaca nel caso di specie: non può invero tacersi che quanto riportato nell'articolo altro non rappresenta che una conseguenza implicita ed inevitabile (e comunque tutt'altro che illecita) di quella pubblicità del dibattimento che informa il vigente sistema processuale con ovvia ricaduta sulla corrispondenza del fatto narrato ad un'"esigenza sociale". Da tale brano della motivazione traspare che la Corte territoriale ha fatto derivare l'applicazione della scriminante dal solo fatto della corrispondenza (peraltro, non dimostrata) del contenuto dell'articolo a quello dell'arringa difensiva, adducendo a base di tale assunto la pubblicità del dibattimento nel corso del quale il difensore dell'imputato avrebbe compiuto le affermazioni attribuitegli. L'opinione non può essere condivisa per la ragione che il parametro di liceità è affatto difforme nelle due situazioni: nel processo, invero, l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere della liceità soltanto se è giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia stata riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. In mancanza di tali specifiche condizioni, la pubblicità del dibattimento non può valere, di per sè, a legittimare la pubblicazione della notizia, in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, coi mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori, che vengono così portati a conoscenza di fatti obiettivamente diffamatori.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che, nel nuovo giudizio, dovrà accertare la corrispondenza tra il contenuto dell'articolo e l'arringa dell'avv. Amato e, in caso affermativo, dovrà controllare la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca verificando l'esistenza delle condizioni della correttezza della forma espositiva e dell'interesse generale alla conoscenza dei fatti pubblicati. La Corte di rinvio dovrà altresì provvedere, in base all'esito del giudizio, alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile anche nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà provvedere all'eventuale complessiva liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002