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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa EL IA Presidente Istruttore/estensore
Dott. Paolo Sangiuolo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2457/2023 promossa da: ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine Parte_1 degli Avvocati di Firenze del 03.01.2024), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Livio Sammatrice
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, anche indicata Controparte_1 come ”), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Cerboni Controparte_2
APPELLATO all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- previamente, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnata Ordinanza;
- accertare e dichiarare la nullità della stessa Ordinanza del 13.9.2023 emessa dal
Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, Giudice Dott. Amedeo Russo, nel procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 727/2022 R.G., comunicata con racc. a. r. per mezzo del messo comunale in data 15.11.2023;
pagina 1 di 16 - per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a e spese generali come per legge…
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
a) vero che non ho ricevuto dal Comune di la somma di euro 3.400,00 per il CP_2 servizio di trasporto e/o rimozione di autoveicoli appartenenti a;
Parte_1
b) vero che non mi sono mai recato per conto del di in via Giordania CP_2 CP_2 per la rimozione di autoveicoli appartenenti a;
Parte_1
c) vero che l'autovettura marca IM targata 1384NM 11 oggetto di rimozione per
“bonifica area parcheggio via Giordania” è stata riconsegnata al legittimo proprietario
senza richiesta o corresponsione di denaro da alcuno;
Parte_1
d) vero che la mia IT non ha fornito il servizio di custodia di autoveicoli del sig.
[...]
al;
Pt_1 Controparte_2
e) vero che gli animali da basso cortile affidati in custodia dal e Controparte_2 appartenuti a erano in numero di 25 e non di 39 unità; Parte_1
f) vero che la custodia degli stessi animali da basso cortile, in egual numero, continua ad oggi;
g) Vero che per la loro custodia è stata necessaria una spesa di euro 8.600,00 corrisposta dal;
Controparte_2
h) Vero che si dispone dei documenti di trasporto, contabili e della relativa fattura commerciale per i servizi di rimozione, trasporto e custodia dei menzionati beni;
i) Vero che per i veicoli indicati ai numeri progressivi: 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19-
20-21- 22-23-42-43-46-47-48 “Allegato A: Elenco Veicoli” della Determinazione
Dirigenziale n. 2499/2022 Città di Grosseto-Settore Polizia Municipale e Sicurezza a firma del Dirigente – non si è provveduto al servizio di custodia e che Controparte_3 gli stessi continuano ad essere nella disponibilità di Parte_1
j) Vero che gli altri veicoli nell'elenco ai numeri 63-64-6569-70-71-72-73 di cui al medesimo elenco della menzionata Determinazione Dirigenziale, non risultano essere di proprietà di Parte_1
Si indicano a testi i sig.ri: 1) , nato il [...], titolare della IT Testimone_1
Pronto Marzocchi di Marzocchi Michele, con sede a in via Castiglionese snc., CP_2 per riferire sul capito di cui al punto a); b); i); j).
pagina 2 di 16 2) titolare della IT Autosoccorso snc di Giorgi GI, con sede a Testimone_2
in via Giordania n. 221, per riferire sul capitolo di cui al punto c); d); h;
); i); CP_2
j).
3) Il legale rappresentante di . Controparte_4 [...]
”, con sede legale in via Arcidosso n.48 e sede operativa in Controparte_5 CP_2 località Vignaccio snc per riferire sui capitoli di cui ai punti e); f); g); h)»; per parte appellata : Controparte_2
«…voglia respingere l'appello di e ogni altra richiesta in questo contenuta Parte_1 per le motivazioni tutte espresse negli atti tutti del procedimento. Con vittoria di spese legali e spese della CTU».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto, in data 13.09.2023, emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
(R.G. 727/2022) con la quale condannava a corrispondere Parte_1 all' la somma di € 49.590,00 (oltre interessi al Controparte_1 tasso legale a far data dai singoli esborsi sino al suddetto provvedimento e dal medesimo sino al saldo). Il Tribunale di Grosseto condannava altresì a Parte_1 rifondere le spese di lite in favore del . Controparte_2
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue:
- l' aveva convenuto in giudizio al Controparte_1 Parte_1 fine di sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 49.590,00 oltre agli interessi legali, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la rimozione dei beni di proprietà del convenuto ed impegnate con Determinazioni
Dirigenziali n. 2108/2019 e n. 2787/2020;
- parte ricorrente aveva dedotto: che il convenuto era proprietario di un'ingente quantità di autovetture, di cui numerose in pessimo stato, poste in sosta in un'area di proprietà del , destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di Controparte_2 spettacoli viaggianti;
che in virtù di tale occupazione sine titulo, il Controparte_2 aveva emesso, in data 16.05.2019, due Ordinanze Sindacali, con le quali era stato ordinato lo sgombero e la pulizia della predetta area di sosta per veicoli adibiti ad uso abitativo, nonché ordinato lo sgombero dell'area, la rimozione e il ricovero in altro luogo degli animali da cortile presenti, la rimozione ed eventuale smaltimento delle vetture in stato di abbandono nonché il corretto posizionamento su strada delle vetture circolanti;
che il Sig. aveva proposto, avverso tali provvedimenti, ricorso Parte_1 straordinario al Presidente della Repubblica, respinto in data 30 agosto 2021; che tra il
23 e il 25.10.2019 le due Ordinanze erano state eseguite, con la rimozione di circa 57
pagina 3 di 16 autovetture, di cui 7 immediatamente demolite presso la , ed il Controparte_6 trasferimento di circa 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli) presso altra area attrezzata, sostenendo interamente le spese;
che avverso l'esecuzione di tali provvedimenti, aveva promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., Parte_1 definito in data 3.07.2020 con ordinanza di rigetto;
che era dunque interesse dell'Amministrazione Comunale recuperare le spese sostenute per la rimozione dei beni del ed impegnate con Determinazioni Dirigenziali n. 2108/2019 e n. 2787/2020; Pt_1
- il resistente non si era costituito in giudizio, benché ritualmente citato, Parte_1 cosicché all'udienza del 25.01.2023 ne era stata dichiarata la contumacia;
- il giudizio era stato istruito su base documentale.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto proponeva appello Parte_1 sulla base delle seguenti censure:
1) la contumacia di parte convenuta/resistente non le ha consentito di chiarire la propria posizione e di eccepire le circostanze come di seguito rilevabili.
L'ordinanza deve essere dichiarata nulla, previa sospensione in via cautelare della sua efficacia esecutiva, per violazione del principio del contraddittorio dipendente da nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e di ogni atto conseguente. Non vi è mai stata notifica alla parte convenuta/resistente;
2) il giudice di prime cure ha accolto e valutato acriticamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente senza curarsi di accertare la effettività dei rapporti in essere, delle operazioni descritte e dei presunti pagamenti intervenuti di cui l'ente pubblico richiedeva il rimborso. Appare di tutta evidenza l'infondatezza e la incongruità delle spese asseritamente sostenute dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle due determinazioni sindacali. Sono prive di riscontro le seguenti voci di spesa sebbene ritenute dal giudice come documentate: A) € 3.400,00 alla “Pronto Marzocchi di Marzocchi Michele” per rimozione e trasporto veicoli;
il Sig. legale rappresentante Testimone_1 della ditta, ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso di non aver mai ricevuto tale somma dal Comune;
B) € 8.000,00 alla “Autosoccorso
IO GI S.n.c.” per rimozione, trasporto e custodia dei veicoli. Ugualmente, sussiste analoga dichiarazione in relazione la vettura IM targata 1384NM 11, la quale era stata riconsegnata al legittimo proprietario senza Parte_1 richiesta economica per la sua custodia.
pagina 4 di 16 La determinazione dirigenziale n. 2499/2022 faceva riferimento a 73 automezzi, ma gli autoveicoli indicati ai numeri progressivi 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19-
20-21- 22-23-42-43-46-47-48 (cfr. “Allegato A: Elenco Veicoli”) continuano a essere nella disponibilità del mentre gli altri veicoli numeri Pt_1
63,64,65,69,70,71,72,73 non sono mai appartenuti a parte appellante e, pertanto, con riferimento ad essi non poteva richiedersi il pagamento o il rimborso di alcuna spesa per rimozione, trasporto e custodia. Parimenti, è opinabile un'altra voce di spesa di cui alla impugnata ordinanza, ossia la presunta corresponsione di € 8.000,00 alla “ ” per custodia Controparte_4 animali da basso cortile quale compenso per il trasferimento di 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini e conigli) presso altra area attrezzata, nonché €
600,00 per custodia animali da basso cortile. L'ordinanza è imprecisa sul punto;
gli animali avrebbero dovuto essere 39 e non si è tenuto conto del fatto che il avrebbe dovuto affidare quegli stessi animali ad associazioni o enti che CP_2 ne avessero fatto richiesta o dato garanzie mentre il ha sbrigativamente CP_2 risolto il problema pagando € 8.600,00 per custodia ed in ogni caso la spesa era abnorme con spreco di risorse che configurava un'ipotesi di responsabilità in capo all'amministratore pubblico;
3) il 15.01.2023 ha presentato ricorso al T.A.R. ed è pendente giudizio Parte_1 per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 e pertanto non vi è rinuncia a denunciare la vessatorietà dei provvedimenti amministrativi emanati;
4) i numerosi giostrai e gli altri addetti a spettacolo viaggiante, insieme ai nuclei familiari, occupano l'area di Via Giordania pur in assenza della indispensabile rete dei sottoservizi e ricevono un trattamento di favore senza che per gli stessi si invochino ragioni di tutela della collettività e necessità di procedere allo sgombero. non ha occupato abusivamente quegli spazi per sé vitali Parte_1 né ha compiuto alcun illecito essendo stato autorizzato ad alloggiare per giustificati motivi all'interno dell'area di sosta/parcheggio nella zona “PIP – Area
Nord” di Via Giordania Grosseto in forza dell'Ordinanza del Sindaco n. 110 del
17.09.2015. La Determinazione Dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale e l'ordinanza di sgombero dell'area insieme alla diffida del 2019 di esecuzione coattiva delle ordinanze n. 51 e n. 52 del 2019 e gli altri provvedimenti presupposti, pur apparentemente neutrali, sono ingiusti e discriminatori perché hanno privato il ei suoi beni economici impedendogli Pt_1
pagina 5 di 16 di continuare a disporre in un luogo adeguato in cui dimorare di fatto costringendolo a vivere di stenti. I provvedimenti ordinatori erano stati diretti al singolo integrando provvedimenti discriminatori.
L'appellante chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti dedotti Parte_1 in dieci articoli separati (v. conclusioni).
Si costituiva in giudizio il , il quale rilevava, quanto al primo motivo Controparte_2 di gravame, come parte appellante non si lamentasse della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al secondo motivo di gravame, tutto quanto rimosso rientra nella sfera di disponibilità dell'appellante tanto che lo stesso ne aveva rivendicato la proprietà in altro procedimento ex art. 700 c.p.c. tendente a rimuovere il sequestro sui beni, conclusosi tuttavia con una statuizione di rigetto da parte del Tribunale di Grosseto;
quanto al giudizio pendente dinanzi al T.A.R., occorre sottolineare che il giudice amministrativo si è pronunciato (con sentenza n. 381/2024 del 09.04.2024) dichiarando il difetto di giurisdizione. Gli ulteriori motivi sono del tutto infondati così come le accuse di comportamenti discriminatori rivolte nei confronti dell'Ente, formulate da chi non rispettava alcuna delle prescrizioni regolanti l'uso dell'area (a differenza delle altre persone che vivevano veramente in stato di necessità
e in condizioni di provvisorietà osservando i limiti imposti da un provvedimento amministrativo contingente) e, di conseguenza, nemmeno i dettami della legge in generale. Il rilevavo, infine, come la richiesta di prova testimoniale CP_2 CP_2 fosse palesemente inammissibile in quanto tardiva.
Alla prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., la Presidente istruttrice formulava proposta conciliativa invitando le parti a comunicare la propria adesione o meno entro
30 giorni, riservandosi all'esito di provvedere in merito all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e alle richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 08.08.2024 a scioglimento della riserva assunta, la Corte, attesa la pendenza di trattative tra le parti e, in ogni caso, la probabile necessità di istruire la causa in caso di non abbandono della stessa per fallimento del tentativo di conciliazione, sospendeva la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, invitando le parti a far constare l'eventuale raggiungimento di accordo transattivo ala udienza del 05.11.2024.
pagina 6 di 16 All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la Presidente istruttrice rinnovava la proposta conciliativa già formulata e si riservava di decidere sulle richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. al 18.02.2025. All'esito della discussione orale della causa, la
Corte si riservava di depositare la sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 19.02.2025, la Corte: rilevava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, riteneva correttamente pronunciata la contumacia di in tale sede;
Parte_1 osservava che le istanze istruttorie formulate in appello da quest'ultimo sono, di conseguenza, tardive e, quindi, inammissibili;
osservava che la contestazione in ordine alla congruenza delle spese indicate dal e di cui il medesimo ha Controparte_2 chiesto il rimborso doveva essere oggetto di approfondimento, anche atteso il tenore della decisione del giudice di prime cure e la motivazione della stessa;
disponeva pertanto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a «valutare la congruità delle spese rivendicate a “danno” da parte del a carico di alla CP_2 Parte_1 luce della documentazione prodotta in atti…e derivanti dalle ordinanze di sgombero di cui al procedimento in oggetto».
All'udienza del 04.03.2025, il C.T.U. nominato, il Geom. accettava Persona_1
l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. A seguito di concessione di proroga dei termini precedentemente assegnati al C.T.U., attesa la sopravvenuta necessità di espletare ulteriori accertamenti al fine di fornire una risposta al quesito, l'udienza per discussione orale della causa e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., originariamente fissata per il 15.07.2025, veniva rinviata al 16.12.2025.
In data 21.07.2025 il C.T.U. incaricato depositava l'elaborato finale.
All'udienza del 16 dicembre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. In tale occasione, l'Avv. Cerboni, per il CP_2
, eccepiva l'inammissibilità delle note depositate da controparte in data
[...]
15.12.2025, ritenendo che si trattasse di atto/deposito non autorizzato. La Corte si pagina 7 di 16 riservava di depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come questa Corte, nel rinviare la causa, con decreto del
26.05.2025, alla udienza del 16.12.2025 per discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avesse assegnato alle parti un termine antecedente alla data dell'udienza per il deposito di note conclusionali in ossequio a quanto previsto dall'art. 350 bis, comma 2, c.p.c.. Alla luce del suo contenuto, l'atto depositato da in data 15.12.2025 deve essere qualificato per l'appunto Parte_1 come nota conclusionale, come tale pienamente ammissibile (peraltro, il termine antecedente che era stato assegnato alle parti deve considerarsi ordinatorio e non perentorio).
Quanto alla contestata violazione del principio del contraddittorio per presunto difetto della notificazione del ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, si ritiene sufficiente richiamare il contenuto della ordinanza emessa in data
19.02.2025, con la quale questa Corte ha già rilevato la regolarità dell'anzidetta notificazione e la conseguente correttezza/legittimità della declaratoria di contumacia del Sig. da parte del giudice di prime cure (cfr. verbale dell'udienza del Parte_1
25.01.2023).
Il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato infatti notificato, a mezzo
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Grosseto, in un primo momento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notificazione peraltro rinnovata su disposizione del giudice di prime cure, cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2022) e, in seconda battuta, posto che il Sig. sulla base di informazioni assunte in loco, risultava Pt_1 trasferito verso destinazione ignota, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), mediante deposito di copia conforme dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza nota (dai certificati di residenza rilasciati dal Comune di in data 14.04.2022 e in data 14.09.2022 il Sig. risultava CP_2 Pt_1 anagraficamente residente in [...], Grosseto (GR)). Il procedimento notificatorio può senz'altro ritenersi perfezionato.
Circa le richieste istruttorie avanzate dall'appellante (prova testimoniale tesa, ad esempio, a dimostrare che il Sig. legale rappresentante della “Pronto Testimone_1
Marzocchi di Marzocchi Michele” non avrebbe mai ricevuto dal Comune l'importo di €
pagina 8 di 16 3.400,00 per la rimozione e il trasporto di autoveicoli appartenenti al Sig. ovvero Pt_1 che la vettura IM targata 1384NM 11 sarebbe stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo circa 50 giorni dallo sgombero senza alcuna richiesta economica per la custodia da parte della ditta Autosoccorso S.n.c. di IO GI), con la medesima ordinanza questa Corte ne ha già rilevato l'inammissibilità in quanto tardive;
infatti, la parte rimasta contumace in primo grado, nel costituirsi per la prima volta in appello, può assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte, ma non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni probatorie già maturate e decadenze già verificatesi (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. Un. civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, App. Bari, sent. 10 novembre 2022, n.
1651). Ciò vale anche per le produzioni documentali dell'appellante.
Venendo al merito della domanda di rimborso svolta dall'Amministrazione Comunale odierna appellata, questa Corte ritiene anzitutto di dover condividere i rilievi del giudice di prime cure in punto di legittimità delle Ordinanze Sindacali n. 51 e n. 52 del
16.05.2019 con le quali veniva ordinato lo sgombero e la pulizia generale dell'area di proprietà del , sita in Via Giordania (catastalmente identificata al Controparte_2 foglio 62, particella 87), già destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti e per i loro nuclei familiari (come da precedenti Ordinanze Sindacali
n. 1264 del 27.12.2013 e n. 110 del 17.09.2015, ormai giunte alla loro scadenza), sì da renderla completamente libera da veicoli, persone e cose. In particolare, è stato constatato come il Sig. abbia esperito rimedio amministrativo proponendo Parte_1 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (con istanza di sospensiva). Con decreto del 30.08.2021, tale ricorso è stato respinto, con assorbimento della domanda cautelare, dal Presidente della Repubblica, il quale ha recepito le considerazioni di cui al parere n. 1328/2021 (numero affare 01657/2019) reso dal Consiglio di Stato –
Sezione Prima nell'adunanza del 21.07.2021; il Consiglio di Stato in sede consultiva ha osservato, segnatamente, come le ordinanze impugnate (appartenenti alla categoria dei provvedimenti extra ordinem ed espressione di un potere autoritativo dotato di ampi margini di discrezionalità, non censurabile se non per evidenti profili di illegittimità) appaiano «giustificate dalla situazione di straordinario degrado in cui versa la zona», come siano «ragionevoli, proporzionate ed adeguate, in considerazione del contesto di abbandono che investe tutta l'area di Via Giordania» e come siano «state adottate proprio in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
pagina 9 di 16 incuria o degrado del territorio, come prevede la formulazione vigente della disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
A quanto appena esposto deve aggiungersi: a) il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da dinanzi al Tribunale di Grosseto (R.G. 176/2020; v. doc. 7 Parte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), con il quale l'odierno appellante aveva chiesto la revoca del termine concesso dal per il Controparte_2 ritiro dei veicoli rimossi dall'area con l'intervento della forza pubblica a pena di considerare i beni depositati “cose abbandonate”, nonché la sospensione e la revoca della dichiarata “acquisizione al patrimonio comunale” dei medesimi con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 923 c.c.; b) la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso proposto da dinanzi al Parte_1
T.A.R. per la Toscana – Sezione Prima avverso la determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 del Comune di Grosseto – Settore Polizia Municipale e Sicurezza –
Servizi Interni di Coordinamento (sentenza n. 00381/2024 REG. PROV. COLL – n.
00142/2023 REG. RIC. pubbl. il 09.04.2024, prodotta dal come Controparte_2 doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, nella quale si evidenzia come le doglianze indirizzate nei confronti delle ordinanze di sgombero dell'area di Via Giordania fossero per l'appunto già state oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica definito con esito negativo per il Sig. . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, le censure con le quali si lamenta la presunta ingiustizia e il presunto carattere discriminatorio e sperequativo delle ordinanze, delle delibere e di
«tutti i provvedimenti finalizzati a sloggiare dalle diverse aree in cui lo Parte_1 stesso Comune l'avrebbe dapprima collocato» (provvedimenti che, ad opinione dell'appellante, sarebbero il frutto di «una scelta discrezionale scorretta» e di un
«cattivo esercizio del potere discrezionale dell' », v. pag. 8 Controparte_1 dell'atto di citazione in appello) non sono suscettibili di scrutinio da parte di questa
Corte, in quanto già esaminate dai competenti organi e, in ogni caso, involgenti profili e questioni pacificamente sottratti alla cognizione e al sindacato del giudice ordinario.
Costituisce circostanza pacifica nonché provata documentalmente che le Ordinanze
Sindacali n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 sono state eseguite coattivamente tra il 23 e il
25.10.2019 (v. verbali di constatazione e rimozione di veicoli e verbali di constatazione e rimozione di beni mobili e animali del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia
Municipale prodotti dal come doc. 5 e doc. 6 in allegato al ricorso Controparte_2 introduttivo del giudizio di primo grado), mediante la rimozione delle autovetture, di cui pagina 10 di 16 talune demolite, e il trasferimento degli animali da cortile rinvenuti presso altra area attrezzata.
Per quel che attiene al quantum debeatur, come già anticipato, questa Corte, ritenendo di non poter fondare la propria decisione esclusivamente sulle allegazioni di parte e sul contenuto delle determinazioni dirigenziali versate in atti, e rilevato che la contumacia non ha diversamente dalla non contestazione, valenza ammissiva, ha demandato ad un esperto la verifica della congruità delle spese sostenute dal per Controparte_2 la rimozione, il trasporto e la custodia/deposito dei veicoli nonché per la custodia degli animali da basso cortile. Per rispondere al quesito sottopostogli, il C.T.U. Geom. Per_1
dopo aver ricostruito in maniera precisa i fatti di causa e aver passato in
[...] rassegna le varie determinazioni dirigenziali succedutesi nel tempo (dalla n. 1496/2019 alla n. 2753/2022) con le quali l'Amministrazione ha dapprima quantificato le spese per l'operazione di sgombero e ha successivamente assunto impegni di spesa, nonché dopo aver riportato l'evoluzione fotografica dello stato dei luoghi (v. sequela di immagini tratte da Google Earth e da Google Maps risalenti agli anni dal 2010 al 2019, a pag. 6
e ss. dell'elaborato peritale), dalla quale si evincono il progressivo aumento del numero di veicoli in sosta nonché la presenza di animali da cortile nell'area verde circostante
Via Giordania, ha opportunamente ritenuto di riferirsi all' “Accordo quadro per il servizio di raccolta, trasporto e custodia di veicoli abbandonati e di raccolta, trasporto e smaltimento di veicoli fuori uso su aree pubbliche di competenza del CP_2
per la durata di 48 mesi – Elenco prezzi” (Allegato 3 alla relazione finale)
[...] stipulato dal nel 2024. Controparte_2
Riguardo alla determinazione dei costi di rimozione dei veicoli, il C.T.U. ha ritenuto di applicare gli importi di cui all'elenco prezzi unitari contenuto nel suddetto accordo
«relativi al diritto di chiamata (78,25 €/cad.) (intervento effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.) e all'attività di carico e scarico (15,34 €/cad.)
(intervento sempre effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.)», mentre per quel che concerne la custodia dei mezzi, ha ritenuto «congruo applicare la tariffa di cui alla tabella…dal 1° al 30° giorno di custodia (1,60 €/giorno cad.), ed in linea con quanto applicato anche in altri Comuni (vedi Firenze) di applicare un abbattimento della tariffa pari ad 1/5 per i giorni successivi al trentesimo (0,32 €/giorno cad.)» (cfr. pag. 11 e pag. 12 della perizia depositata in data 21.07.2025).
A proposito degli animali da cortile, il C.T.U. ha preso in considerazione «una spesa per ogni animale pari ad 11 € al mese comprensiva di spese per alimentazione (3,00 €/mese
pagina 11 di 16 cad.) e spese varie di gestione e ricovero degli animali (8 €/mese cad.)» (cfr. pag. 12 della perizia).
Il C.T.U. ha puntualizzato di aver tenuto conto, per la stima/valutazione della congruità dei prezzi, «del periodo di tempo compreso tra la data di rimozione di veicoli ed animali
(25/10/2019) e la data dell'ultima Determinazione Dirigenziale riguardante la custodia dei veicoli (14/10/2022) e degli animali (23/11/2022)». Il C.T.U. ha sottolineato «che non sussistono ulteriori riferimenti temporali cui fare riferimento nella determinazione delle tempistiche da considerare» e di essersi basato «su quanto ricostruibile dai documenti in atti, talvolta contraddicenti tra di loro, per determinare quali servizi e per quanti veicoli siano stati effettuati dalle Ditte incaricate, essendo carenti gli elementi tecnici di valutazione essenziali per fornire più precise valutazioni» (pag. 12 della perizia).
Posto che «dall'esame della documentazione in atti si rileva che nell'Allegato “A” della
Determinazione Dirigenziale 2499/2022 si trovano elencati 73 veicoli rinvenuti in Via
Giordania, dei quali 54 intestati o cointestati a , 9 veicoli di proprietà ignota Parte_1
e 10 veicoli intestati ad altri soggetti», il C.T.U. incaricato ha deciso, del tutto condivisibilmente, nello stabilire la congruità degli importi, di fare riferimento «ai 54 veicoli intestati o cointestati al Sig. di cui: Pt_1
- n. 24 ; Per_2
- n. 1 Barca con carrello;
- n. 25 Autovetture;
- n. 4 Veicoli di maggiori dimensioni (1 Carrofunebre, 2 Furgonati, 1 Pickup)» (pag.
12 dell'elaborato peritale).
Le tabelle di cui a pag. 13 della perizia, di seguito riportate, riepilogano i costi unitari e totali giudicati congrui per diritto di chiamata, attività di carico/scarico, spese di custodia dal 25.10.2019 al 14.11.2019 e dal 25.11.2019 al 14.10.2022 (ferma restando la correttezza dei calcoli effettuati dal C.T.U., gli archi temporali vanno in realtà dal
25.10.2019 al 23.11.2019 compresi – primi 30 giorni di custodia – e dal 24.11.2019 al
14.10.2022 compresi – giorni di custodia successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022,
n.d.r.):
pagina 12 di 16 Il C.T.U. ha poi rilevato come nell'Allegato “B” della Determinazione Dirigenziale n.
2499/2022 siano elencati 39 animali, di cui 2 galli, 16 galline, 2 oche, 10 tacchini, 7 anatre e 2 germani;
«tuttavia – rimarca al contempo il Geom. – nelle altre Per_1 determine comunali vengono sempre descritti “25 animali da cortile”». Di conseguenza, anche in questo caso del tutto condivisibilmente, l'esperto ha ritenuto corretto basare la stima su tale ultimo (25) dato, giungendo ad individuare una spesa congrua complessiva di € 9.900,00, come da tabella sempre a pag. 13 della perizia che di seguito, per comodità, si riporta:
Il totale complessivo degli esborsi stimati come congrui dal C.T.U. ammonta quindi ad
€ 38.261,00 (€ 4.225,50 + € 828,36 + € 2.592,00 + € 20.715,14 + € 9.900,00) oltre
I.V.A..
Il ragionamento operato dal C.T.U., il quale non ha trascurato fatti decisivi, appare scevro da vizi e si mostra logico, coerente nonché poggiante su criteri corretti;
le indagini peritali, contraddistinte da completezza, si sono svolte in assenza di errori procedurali e nel rispetto del contraddittorio. contesta la riduzione (dalla bozza di relazione alla stesura finale Parte_1 dell'elaborato peritale) del numero di animali presi in considerazione ai fini del calcolo pagina 13 di 16 delle spese di custodia. La doglianza si mostra priva di pregio. La circostanza per cui il
C.T.U. Geom. ha tenuto conto di 25 animali da basso cortile (anziché Persona_1
39) depone certamente a favore dell'odierno appellante, avendo comportato la quantificazione di una somma da lui dovuta indubbiamente più bassa rispetto a quella che sarebbe stata ottenuta qualora fossero stati considerati 39 animali. Le lamentate contraddizioni sul punto rinvenibili nei provvedimenti del sono state Controparte_2 dunque risolte dal C.T.U. a vantaggio del Sig. Pt_1
Questa Corte, pertanto, nella sua libertà di apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ritiene di non doversi discostare dalle medesime.
Tuttavia, non può ignorarsi che il , proprio in ordine alla custodia Controparte_2 degli animali da basso cortile, aveva indicato come dovuto l'importo totale di € 8.600,00
(comprensivo di I.V.A., come si evince dalle Determinazioni Dirigenziali n. 2108 dell'11.10.2019 e n. 2787 del 30.12.2020), inferiore rispetto alla somma quantificata dal C.T.U., pari ad € 9.900,00 (I.V.A. esclusa). Si ritiene, allora, quanto agli oneri economici inerenti agli animali da basso cortile, che la domanda di rimborso dell'Amministrazione Comunale vada accolta nei limiti della cifra che era stata pretesa dalla medesima, ossia, giustappunto, € 8.600,00.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto in data
13.09.2023, il Sig. deve essere condannato a corrispondere al Parte_1 CP_2
la somma di € 28.361,00 (€ 4.225,50 per diritto di chiamata + € 828,36 per
[...] attività di carico/scarico dei veicoli + € 2.592,00 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i primi 30 giorni + € 20.715,14 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i giorni successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022) oltre I.V.A. sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00, già comprensiva dell'I.V.A., a titolo di spese di custodia degli animali da basso cortile, il tutto oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.
Atteso il parziale accoglimento dell'impugnazione, questa Corte è chiamata a procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Posto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, a condizione che ricorrano gli pagina 14 di 16 altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un. civ., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061) e che la riduzione dell'importo, originariamente riconosciuto a favore del , all'esito del presente giudizio di appello, non può Controparte_2 comunque reputarsi irrilevante o trascurabile, questa Corte ritiene di dover compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, posto che tanto in primo quanto in secondo grado l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate;
escluso il compenso per la fase istruttoria e metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e nella contumacia di . Parte_1
Quanto alle spese della C.T.U., le stesse, come già liquidate con decreto emesso il
17.09.2025, sono da porsi, in via definitiva, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna, dovendosi considerare, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta dal (seppur per un importo inferiore rispetto a quello Controparte_2 oggetto della condanna da parte del giudice di prime cure) e, dall'altro, che l' si è limitata ad offrire in comunicazione le determinazioni Controparte_1 dirigenziali con impegno di spesa e i visti di regolarità contabile, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare la congruità delle somme richieste, così rendendo pur sempre necessario lo svolgimento di apposite operazioni peritali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello come in atti proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa Parte_1 dal Tribunale di Grosseto in data 13.09.2023 a definizione del giudizio n. R.G. 727/2022, che così riforma:
- CONDANNA per le ragioni di cui in motivazione, a corrispondere Parte_1 all' la somma di € 28.361,00 oltre I.V.A. Controparte_1 di legge sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00 (I.V.A. inclusa), il tutto oltre interessi al tasso legale calcolati a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
pagina 15 di 16 - COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- CONDANNA al pagamento, a favore dell' Parte_1 Controparte_1
, dei restanti 2/3 che liquida, per quanto riguarda il giudizio di primo
[...] grado, in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, in € 3.330,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- PONE le spese della C.T.U., come già liquidate con decreto emesso il 17.09.2025,
a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Istruttore/estensore
Dott.ssa EL IA
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa EL IA Presidente Istruttore/estensore
Dott. Paolo Sangiuolo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2457/2023 promossa da: ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine Parte_1 degli Avvocati di Firenze del 03.01.2024), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Livio Sammatrice
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, anche indicata Controparte_1 come ”), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Cerboni Controparte_2
APPELLATO all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- previamente, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnata Ordinanza;
- accertare e dichiarare la nullità della stessa Ordinanza del 13.9.2023 emessa dal
Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, Giudice Dott. Amedeo Russo, nel procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 727/2022 R.G., comunicata con racc. a. r. per mezzo del messo comunale in data 15.11.2023;
pagina 1 di 16 - per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a e spese generali come per legge…
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
a) vero che non ho ricevuto dal Comune di la somma di euro 3.400,00 per il CP_2 servizio di trasporto e/o rimozione di autoveicoli appartenenti a;
Parte_1
b) vero che non mi sono mai recato per conto del di in via Giordania CP_2 CP_2 per la rimozione di autoveicoli appartenenti a;
Parte_1
c) vero che l'autovettura marca IM targata 1384NM 11 oggetto di rimozione per
“bonifica area parcheggio via Giordania” è stata riconsegnata al legittimo proprietario
senza richiesta o corresponsione di denaro da alcuno;
Parte_1
d) vero che la mia IT non ha fornito il servizio di custodia di autoveicoli del sig.
[...]
al;
Pt_1 Controparte_2
e) vero che gli animali da basso cortile affidati in custodia dal e Controparte_2 appartenuti a erano in numero di 25 e non di 39 unità; Parte_1
f) vero che la custodia degli stessi animali da basso cortile, in egual numero, continua ad oggi;
g) Vero che per la loro custodia è stata necessaria una spesa di euro 8.600,00 corrisposta dal;
Controparte_2
h) Vero che si dispone dei documenti di trasporto, contabili e della relativa fattura commerciale per i servizi di rimozione, trasporto e custodia dei menzionati beni;
i) Vero che per i veicoli indicati ai numeri progressivi: 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19-
20-21- 22-23-42-43-46-47-48 “Allegato A: Elenco Veicoli” della Determinazione
Dirigenziale n. 2499/2022 Città di Grosseto-Settore Polizia Municipale e Sicurezza a firma del Dirigente – non si è provveduto al servizio di custodia e che Controparte_3 gli stessi continuano ad essere nella disponibilità di Parte_1
j) Vero che gli altri veicoli nell'elenco ai numeri 63-64-6569-70-71-72-73 di cui al medesimo elenco della menzionata Determinazione Dirigenziale, non risultano essere di proprietà di Parte_1
Si indicano a testi i sig.ri: 1) , nato il [...], titolare della IT Testimone_1
Pronto Marzocchi di Marzocchi Michele, con sede a in via Castiglionese snc., CP_2 per riferire sul capito di cui al punto a); b); i); j).
pagina 2 di 16 2) titolare della IT Autosoccorso snc di Giorgi GI, con sede a Testimone_2
in via Giordania n. 221, per riferire sul capitolo di cui al punto c); d); h;
); i); CP_2
j).
3) Il legale rappresentante di . Controparte_4 [...]
”, con sede legale in via Arcidosso n.48 e sede operativa in Controparte_5 CP_2 località Vignaccio snc per riferire sui capitoli di cui ai punti e); f); g); h)»; per parte appellata : Controparte_2
«…voglia respingere l'appello di e ogni altra richiesta in questo contenuta Parte_1 per le motivazioni tutte espresse negli atti tutti del procedimento. Con vittoria di spese legali e spese della CTU».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto, in data 13.09.2023, emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
(R.G. 727/2022) con la quale condannava a corrispondere Parte_1 all' la somma di € 49.590,00 (oltre interessi al Controparte_1 tasso legale a far data dai singoli esborsi sino al suddetto provvedimento e dal medesimo sino al saldo). Il Tribunale di Grosseto condannava altresì a Parte_1 rifondere le spese di lite in favore del . Controparte_2
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue:
- l' aveva convenuto in giudizio al Controparte_1 Parte_1 fine di sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 49.590,00 oltre agli interessi legali, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la rimozione dei beni di proprietà del convenuto ed impegnate con Determinazioni
Dirigenziali n. 2108/2019 e n. 2787/2020;
- parte ricorrente aveva dedotto: che il convenuto era proprietario di un'ingente quantità di autovetture, di cui numerose in pessimo stato, poste in sosta in un'area di proprietà del , destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di Controparte_2 spettacoli viaggianti;
che in virtù di tale occupazione sine titulo, il Controparte_2 aveva emesso, in data 16.05.2019, due Ordinanze Sindacali, con le quali era stato ordinato lo sgombero e la pulizia della predetta area di sosta per veicoli adibiti ad uso abitativo, nonché ordinato lo sgombero dell'area, la rimozione e il ricovero in altro luogo degli animali da cortile presenti, la rimozione ed eventuale smaltimento delle vetture in stato di abbandono nonché il corretto posizionamento su strada delle vetture circolanti;
che il Sig. aveva proposto, avverso tali provvedimenti, ricorso Parte_1 straordinario al Presidente della Repubblica, respinto in data 30 agosto 2021; che tra il
23 e il 25.10.2019 le due Ordinanze erano state eseguite, con la rimozione di circa 57
pagina 3 di 16 autovetture, di cui 7 immediatamente demolite presso la , ed il Controparte_6 trasferimento di circa 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli) presso altra area attrezzata, sostenendo interamente le spese;
che avverso l'esecuzione di tali provvedimenti, aveva promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., Parte_1 definito in data 3.07.2020 con ordinanza di rigetto;
che era dunque interesse dell'Amministrazione Comunale recuperare le spese sostenute per la rimozione dei beni del ed impegnate con Determinazioni Dirigenziali n. 2108/2019 e n. 2787/2020; Pt_1
- il resistente non si era costituito in giudizio, benché ritualmente citato, Parte_1 cosicché all'udienza del 25.01.2023 ne era stata dichiarata la contumacia;
- il giudizio era stato istruito su base documentale.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto proponeva appello Parte_1 sulla base delle seguenti censure:
1) la contumacia di parte convenuta/resistente non le ha consentito di chiarire la propria posizione e di eccepire le circostanze come di seguito rilevabili.
L'ordinanza deve essere dichiarata nulla, previa sospensione in via cautelare della sua efficacia esecutiva, per violazione del principio del contraddittorio dipendente da nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e di ogni atto conseguente. Non vi è mai stata notifica alla parte convenuta/resistente;
2) il giudice di prime cure ha accolto e valutato acriticamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente senza curarsi di accertare la effettività dei rapporti in essere, delle operazioni descritte e dei presunti pagamenti intervenuti di cui l'ente pubblico richiedeva il rimborso. Appare di tutta evidenza l'infondatezza e la incongruità delle spese asseritamente sostenute dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle due determinazioni sindacali. Sono prive di riscontro le seguenti voci di spesa sebbene ritenute dal giudice come documentate: A) € 3.400,00 alla “Pronto Marzocchi di Marzocchi Michele” per rimozione e trasporto veicoli;
il Sig. legale rappresentante Testimone_1 della ditta, ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso di non aver mai ricevuto tale somma dal Comune;
B) € 8.000,00 alla “Autosoccorso
IO GI S.n.c.” per rimozione, trasporto e custodia dei veicoli. Ugualmente, sussiste analoga dichiarazione in relazione la vettura IM targata 1384NM 11, la quale era stata riconsegnata al legittimo proprietario senza Parte_1 richiesta economica per la sua custodia.
pagina 4 di 16 La determinazione dirigenziale n. 2499/2022 faceva riferimento a 73 automezzi, ma gli autoveicoli indicati ai numeri progressivi 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19-
20-21- 22-23-42-43-46-47-48 (cfr. “Allegato A: Elenco Veicoli”) continuano a essere nella disponibilità del mentre gli altri veicoli numeri Pt_1
63,64,65,69,70,71,72,73 non sono mai appartenuti a parte appellante e, pertanto, con riferimento ad essi non poteva richiedersi il pagamento o il rimborso di alcuna spesa per rimozione, trasporto e custodia. Parimenti, è opinabile un'altra voce di spesa di cui alla impugnata ordinanza, ossia la presunta corresponsione di € 8.000,00 alla “ ” per custodia Controparte_4 animali da basso cortile quale compenso per il trasferimento di 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini e conigli) presso altra area attrezzata, nonché €
600,00 per custodia animali da basso cortile. L'ordinanza è imprecisa sul punto;
gli animali avrebbero dovuto essere 39 e non si è tenuto conto del fatto che il avrebbe dovuto affidare quegli stessi animali ad associazioni o enti che CP_2 ne avessero fatto richiesta o dato garanzie mentre il ha sbrigativamente CP_2 risolto il problema pagando € 8.600,00 per custodia ed in ogni caso la spesa era abnorme con spreco di risorse che configurava un'ipotesi di responsabilità in capo all'amministratore pubblico;
3) il 15.01.2023 ha presentato ricorso al T.A.R. ed è pendente giudizio Parte_1 per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 e pertanto non vi è rinuncia a denunciare la vessatorietà dei provvedimenti amministrativi emanati;
4) i numerosi giostrai e gli altri addetti a spettacolo viaggiante, insieme ai nuclei familiari, occupano l'area di Via Giordania pur in assenza della indispensabile rete dei sottoservizi e ricevono un trattamento di favore senza che per gli stessi si invochino ragioni di tutela della collettività e necessità di procedere allo sgombero. non ha occupato abusivamente quegli spazi per sé vitali Parte_1 né ha compiuto alcun illecito essendo stato autorizzato ad alloggiare per giustificati motivi all'interno dell'area di sosta/parcheggio nella zona “PIP – Area
Nord” di Via Giordania Grosseto in forza dell'Ordinanza del Sindaco n. 110 del
17.09.2015. La Determinazione Dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale e l'ordinanza di sgombero dell'area insieme alla diffida del 2019 di esecuzione coattiva delle ordinanze n. 51 e n. 52 del 2019 e gli altri provvedimenti presupposti, pur apparentemente neutrali, sono ingiusti e discriminatori perché hanno privato il ei suoi beni economici impedendogli Pt_1
pagina 5 di 16 di continuare a disporre in un luogo adeguato in cui dimorare di fatto costringendolo a vivere di stenti. I provvedimenti ordinatori erano stati diretti al singolo integrando provvedimenti discriminatori.
L'appellante chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti dedotti Parte_1 in dieci articoli separati (v. conclusioni).
Si costituiva in giudizio il , il quale rilevava, quanto al primo motivo Controparte_2 di gravame, come parte appellante non si lamentasse della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al secondo motivo di gravame, tutto quanto rimosso rientra nella sfera di disponibilità dell'appellante tanto che lo stesso ne aveva rivendicato la proprietà in altro procedimento ex art. 700 c.p.c. tendente a rimuovere il sequestro sui beni, conclusosi tuttavia con una statuizione di rigetto da parte del Tribunale di Grosseto;
quanto al giudizio pendente dinanzi al T.A.R., occorre sottolineare che il giudice amministrativo si è pronunciato (con sentenza n. 381/2024 del 09.04.2024) dichiarando il difetto di giurisdizione. Gli ulteriori motivi sono del tutto infondati così come le accuse di comportamenti discriminatori rivolte nei confronti dell'Ente, formulate da chi non rispettava alcuna delle prescrizioni regolanti l'uso dell'area (a differenza delle altre persone che vivevano veramente in stato di necessità
e in condizioni di provvisorietà osservando i limiti imposti da un provvedimento amministrativo contingente) e, di conseguenza, nemmeno i dettami della legge in generale. Il rilevavo, infine, come la richiesta di prova testimoniale CP_2 CP_2 fosse palesemente inammissibile in quanto tardiva.
Alla prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., la Presidente istruttrice formulava proposta conciliativa invitando le parti a comunicare la propria adesione o meno entro
30 giorni, riservandosi all'esito di provvedere in merito all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e alle richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 08.08.2024 a scioglimento della riserva assunta, la Corte, attesa la pendenza di trattative tra le parti e, in ogni caso, la probabile necessità di istruire la causa in caso di non abbandono della stessa per fallimento del tentativo di conciliazione, sospendeva la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, invitando le parti a far constare l'eventuale raggiungimento di accordo transattivo ala udienza del 05.11.2024.
pagina 6 di 16 All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la Presidente istruttrice rinnovava la proposta conciliativa già formulata e si riservava di decidere sulle richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. al 18.02.2025. All'esito della discussione orale della causa, la
Corte si riservava di depositare la sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 19.02.2025, la Corte: rilevava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, riteneva correttamente pronunciata la contumacia di in tale sede;
Parte_1 osservava che le istanze istruttorie formulate in appello da quest'ultimo sono, di conseguenza, tardive e, quindi, inammissibili;
osservava che la contestazione in ordine alla congruenza delle spese indicate dal e di cui il medesimo ha Controparte_2 chiesto il rimborso doveva essere oggetto di approfondimento, anche atteso il tenore della decisione del giudice di prime cure e la motivazione della stessa;
disponeva pertanto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a «valutare la congruità delle spese rivendicate a “danno” da parte del a carico di alla CP_2 Parte_1 luce della documentazione prodotta in atti…e derivanti dalle ordinanze di sgombero di cui al procedimento in oggetto».
All'udienza del 04.03.2025, il C.T.U. nominato, il Geom. accettava Persona_1
l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. A seguito di concessione di proroga dei termini precedentemente assegnati al C.T.U., attesa la sopravvenuta necessità di espletare ulteriori accertamenti al fine di fornire una risposta al quesito, l'udienza per discussione orale della causa e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., originariamente fissata per il 15.07.2025, veniva rinviata al 16.12.2025.
In data 21.07.2025 il C.T.U. incaricato depositava l'elaborato finale.
All'udienza del 16 dicembre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. In tale occasione, l'Avv. Cerboni, per il CP_2
, eccepiva l'inammissibilità delle note depositate da controparte in data
[...]
15.12.2025, ritenendo che si trattasse di atto/deposito non autorizzato. La Corte si pagina 7 di 16 riservava di depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come questa Corte, nel rinviare la causa, con decreto del
26.05.2025, alla udienza del 16.12.2025 per discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avesse assegnato alle parti un termine antecedente alla data dell'udienza per il deposito di note conclusionali in ossequio a quanto previsto dall'art. 350 bis, comma 2, c.p.c.. Alla luce del suo contenuto, l'atto depositato da in data 15.12.2025 deve essere qualificato per l'appunto Parte_1 come nota conclusionale, come tale pienamente ammissibile (peraltro, il termine antecedente che era stato assegnato alle parti deve considerarsi ordinatorio e non perentorio).
Quanto alla contestata violazione del principio del contraddittorio per presunto difetto della notificazione del ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, si ritiene sufficiente richiamare il contenuto della ordinanza emessa in data
19.02.2025, con la quale questa Corte ha già rilevato la regolarità dell'anzidetta notificazione e la conseguente correttezza/legittimità della declaratoria di contumacia del Sig. da parte del giudice di prime cure (cfr. verbale dell'udienza del Parte_1
25.01.2023).
Il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato infatti notificato, a mezzo
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Grosseto, in un primo momento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notificazione peraltro rinnovata su disposizione del giudice di prime cure, cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2022) e, in seconda battuta, posto che il Sig. sulla base di informazioni assunte in loco, risultava Pt_1 trasferito verso destinazione ignota, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), mediante deposito di copia conforme dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza nota (dai certificati di residenza rilasciati dal Comune di in data 14.04.2022 e in data 14.09.2022 il Sig. risultava CP_2 Pt_1 anagraficamente residente in [...], Grosseto (GR)). Il procedimento notificatorio può senz'altro ritenersi perfezionato.
Circa le richieste istruttorie avanzate dall'appellante (prova testimoniale tesa, ad esempio, a dimostrare che il Sig. legale rappresentante della “Pronto Testimone_1
Marzocchi di Marzocchi Michele” non avrebbe mai ricevuto dal Comune l'importo di €
pagina 8 di 16 3.400,00 per la rimozione e il trasporto di autoveicoli appartenenti al Sig. ovvero Pt_1 che la vettura IM targata 1384NM 11 sarebbe stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo circa 50 giorni dallo sgombero senza alcuna richiesta economica per la custodia da parte della ditta Autosoccorso S.n.c. di IO GI), con la medesima ordinanza questa Corte ne ha già rilevato l'inammissibilità in quanto tardive;
infatti, la parte rimasta contumace in primo grado, nel costituirsi per la prima volta in appello, può assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte, ma non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni probatorie già maturate e decadenze già verificatesi (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. Un. civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, App. Bari, sent. 10 novembre 2022, n.
1651). Ciò vale anche per le produzioni documentali dell'appellante.
Venendo al merito della domanda di rimborso svolta dall'Amministrazione Comunale odierna appellata, questa Corte ritiene anzitutto di dover condividere i rilievi del giudice di prime cure in punto di legittimità delle Ordinanze Sindacali n. 51 e n. 52 del
16.05.2019 con le quali veniva ordinato lo sgombero e la pulizia generale dell'area di proprietà del , sita in Via Giordania (catastalmente identificata al Controparte_2 foglio 62, particella 87), già destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti e per i loro nuclei familiari (come da precedenti Ordinanze Sindacali
n. 1264 del 27.12.2013 e n. 110 del 17.09.2015, ormai giunte alla loro scadenza), sì da renderla completamente libera da veicoli, persone e cose. In particolare, è stato constatato come il Sig. abbia esperito rimedio amministrativo proponendo Parte_1 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (con istanza di sospensiva). Con decreto del 30.08.2021, tale ricorso è stato respinto, con assorbimento della domanda cautelare, dal Presidente della Repubblica, il quale ha recepito le considerazioni di cui al parere n. 1328/2021 (numero affare 01657/2019) reso dal Consiglio di Stato –
Sezione Prima nell'adunanza del 21.07.2021; il Consiglio di Stato in sede consultiva ha osservato, segnatamente, come le ordinanze impugnate (appartenenti alla categoria dei provvedimenti extra ordinem ed espressione di un potere autoritativo dotato di ampi margini di discrezionalità, non censurabile se non per evidenti profili di illegittimità) appaiano «giustificate dalla situazione di straordinario degrado in cui versa la zona», come siano «ragionevoli, proporzionate ed adeguate, in considerazione del contesto di abbandono che investe tutta l'area di Via Giordania» e come siano «state adottate proprio in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
pagina 9 di 16 incuria o degrado del territorio, come prevede la formulazione vigente della disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
A quanto appena esposto deve aggiungersi: a) il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da dinanzi al Tribunale di Grosseto (R.G. 176/2020; v. doc. 7 Parte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), con il quale l'odierno appellante aveva chiesto la revoca del termine concesso dal per il Controparte_2 ritiro dei veicoli rimossi dall'area con l'intervento della forza pubblica a pena di considerare i beni depositati “cose abbandonate”, nonché la sospensione e la revoca della dichiarata “acquisizione al patrimonio comunale” dei medesimi con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 923 c.c.; b) la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso proposto da dinanzi al Parte_1
T.A.R. per la Toscana – Sezione Prima avverso la determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 del Comune di Grosseto – Settore Polizia Municipale e Sicurezza –
Servizi Interni di Coordinamento (sentenza n. 00381/2024 REG. PROV. COLL – n.
00142/2023 REG. RIC. pubbl. il 09.04.2024, prodotta dal come Controparte_2 doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, nella quale si evidenzia come le doglianze indirizzate nei confronti delle ordinanze di sgombero dell'area di Via Giordania fossero per l'appunto già state oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica definito con esito negativo per il Sig. . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, le censure con le quali si lamenta la presunta ingiustizia e il presunto carattere discriminatorio e sperequativo delle ordinanze, delle delibere e di
«tutti i provvedimenti finalizzati a sloggiare dalle diverse aree in cui lo Parte_1 stesso Comune l'avrebbe dapprima collocato» (provvedimenti che, ad opinione dell'appellante, sarebbero il frutto di «una scelta discrezionale scorretta» e di un
«cattivo esercizio del potere discrezionale dell' », v. pag. 8 Controparte_1 dell'atto di citazione in appello) non sono suscettibili di scrutinio da parte di questa
Corte, in quanto già esaminate dai competenti organi e, in ogni caso, involgenti profili e questioni pacificamente sottratti alla cognizione e al sindacato del giudice ordinario.
Costituisce circostanza pacifica nonché provata documentalmente che le Ordinanze
Sindacali n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 sono state eseguite coattivamente tra il 23 e il
25.10.2019 (v. verbali di constatazione e rimozione di veicoli e verbali di constatazione e rimozione di beni mobili e animali del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia
Municipale prodotti dal come doc. 5 e doc. 6 in allegato al ricorso Controparte_2 introduttivo del giudizio di primo grado), mediante la rimozione delle autovetture, di cui pagina 10 di 16 talune demolite, e il trasferimento degli animali da cortile rinvenuti presso altra area attrezzata.
Per quel che attiene al quantum debeatur, come già anticipato, questa Corte, ritenendo di non poter fondare la propria decisione esclusivamente sulle allegazioni di parte e sul contenuto delle determinazioni dirigenziali versate in atti, e rilevato che la contumacia non ha diversamente dalla non contestazione, valenza ammissiva, ha demandato ad un esperto la verifica della congruità delle spese sostenute dal per Controparte_2 la rimozione, il trasporto e la custodia/deposito dei veicoli nonché per la custodia degli animali da basso cortile. Per rispondere al quesito sottopostogli, il C.T.U. Geom. Per_1
dopo aver ricostruito in maniera precisa i fatti di causa e aver passato in
[...] rassegna le varie determinazioni dirigenziali succedutesi nel tempo (dalla n. 1496/2019 alla n. 2753/2022) con le quali l'Amministrazione ha dapprima quantificato le spese per l'operazione di sgombero e ha successivamente assunto impegni di spesa, nonché dopo aver riportato l'evoluzione fotografica dello stato dei luoghi (v. sequela di immagini tratte da Google Earth e da Google Maps risalenti agli anni dal 2010 al 2019, a pag. 6
e ss. dell'elaborato peritale), dalla quale si evincono il progressivo aumento del numero di veicoli in sosta nonché la presenza di animali da cortile nell'area verde circostante
Via Giordania, ha opportunamente ritenuto di riferirsi all' “Accordo quadro per il servizio di raccolta, trasporto e custodia di veicoli abbandonati e di raccolta, trasporto e smaltimento di veicoli fuori uso su aree pubbliche di competenza del CP_2
per la durata di 48 mesi – Elenco prezzi” (Allegato 3 alla relazione finale)
[...] stipulato dal nel 2024. Controparte_2
Riguardo alla determinazione dei costi di rimozione dei veicoli, il C.T.U. ha ritenuto di applicare gli importi di cui all'elenco prezzi unitari contenuto nel suddetto accordo
«relativi al diritto di chiamata (78,25 €/cad.) (intervento effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.) e all'attività di carico e scarico (15,34 €/cad.)
(intervento sempre effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.)», mentre per quel che concerne la custodia dei mezzi, ha ritenuto «congruo applicare la tariffa di cui alla tabella…dal 1° al 30° giorno di custodia (1,60 €/giorno cad.), ed in linea con quanto applicato anche in altri Comuni (vedi Firenze) di applicare un abbattimento della tariffa pari ad 1/5 per i giorni successivi al trentesimo (0,32 €/giorno cad.)» (cfr. pag. 11 e pag. 12 della perizia depositata in data 21.07.2025).
A proposito degli animali da cortile, il C.T.U. ha preso in considerazione «una spesa per ogni animale pari ad 11 € al mese comprensiva di spese per alimentazione (3,00 €/mese
pagina 11 di 16 cad.) e spese varie di gestione e ricovero degli animali (8 €/mese cad.)» (cfr. pag. 12 della perizia).
Il C.T.U. ha puntualizzato di aver tenuto conto, per la stima/valutazione della congruità dei prezzi, «del periodo di tempo compreso tra la data di rimozione di veicoli ed animali
(25/10/2019) e la data dell'ultima Determinazione Dirigenziale riguardante la custodia dei veicoli (14/10/2022) e degli animali (23/11/2022)». Il C.T.U. ha sottolineato «che non sussistono ulteriori riferimenti temporali cui fare riferimento nella determinazione delle tempistiche da considerare» e di essersi basato «su quanto ricostruibile dai documenti in atti, talvolta contraddicenti tra di loro, per determinare quali servizi e per quanti veicoli siano stati effettuati dalle Ditte incaricate, essendo carenti gli elementi tecnici di valutazione essenziali per fornire più precise valutazioni» (pag. 12 della perizia).
Posto che «dall'esame della documentazione in atti si rileva che nell'Allegato “A” della
Determinazione Dirigenziale 2499/2022 si trovano elencati 73 veicoli rinvenuti in Via
Giordania, dei quali 54 intestati o cointestati a , 9 veicoli di proprietà ignota Parte_1
e 10 veicoli intestati ad altri soggetti», il C.T.U. incaricato ha deciso, del tutto condivisibilmente, nello stabilire la congruità degli importi, di fare riferimento «ai 54 veicoli intestati o cointestati al Sig. di cui: Pt_1
- n. 24 ; Per_2
- n. 1 Barca con carrello;
- n. 25 Autovetture;
- n. 4 Veicoli di maggiori dimensioni (1 Carrofunebre, 2 Furgonati, 1 Pickup)» (pag.
12 dell'elaborato peritale).
Le tabelle di cui a pag. 13 della perizia, di seguito riportate, riepilogano i costi unitari e totali giudicati congrui per diritto di chiamata, attività di carico/scarico, spese di custodia dal 25.10.2019 al 14.11.2019 e dal 25.11.2019 al 14.10.2022 (ferma restando la correttezza dei calcoli effettuati dal C.T.U., gli archi temporali vanno in realtà dal
25.10.2019 al 23.11.2019 compresi – primi 30 giorni di custodia – e dal 24.11.2019 al
14.10.2022 compresi – giorni di custodia successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022,
n.d.r.):
pagina 12 di 16 Il C.T.U. ha poi rilevato come nell'Allegato “B” della Determinazione Dirigenziale n.
2499/2022 siano elencati 39 animali, di cui 2 galli, 16 galline, 2 oche, 10 tacchini, 7 anatre e 2 germani;
«tuttavia – rimarca al contempo il Geom. – nelle altre Per_1 determine comunali vengono sempre descritti “25 animali da cortile”». Di conseguenza, anche in questo caso del tutto condivisibilmente, l'esperto ha ritenuto corretto basare la stima su tale ultimo (25) dato, giungendo ad individuare una spesa congrua complessiva di € 9.900,00, come da tabella sempre a pag. 13 della perizia che di seguito, per comodità, si riporta:
Il totale complessivo degli esborsi stimati come congrui dal C.T.U. ammonta quindi ad
€ 38.261,00 (€ 4.225,50 + € 828,36 + € 2.592,00 + € 20.715,14 + € 9.900,00) oltre
I.V.A..
Il ragionamento operato dal C.T.U., il quale non ha trascurato fatti decisivi, appare scevro da vizi e si mostra logico, coerente nonché poggiante su criteri corretti;
le indagini peritali, contraddistinte da completezza, si sono svolte in assenza di errori procedurali e nel rispetto del contraddittorio. contesta la riduzione (dalla bozza di relazione alla stesura finale Parte_1 dell'elaborato peritale) del numero di animali presi in considerazione ai fini del calcolo pagina 13 di 16 delle spese di custodia. La doglianza si mostra priva di pregio. La circostanza per cui il
C.T.U. Geom. ha tenuto conto di 25 animali da basso cortile (anziché Persona_1
39) depone certamente a favore dell'odierno appellante, avendo comportato la quantificazione di una somma da lui dovuta indubbiamente più bassa rispetto a quella che sarebbe stata ottenuta qualora fossero stati considerati 39 animali. Le lamentate contraddizioni sul punto rinvenibili nei provvedimenti del sono state Controparte_2 dunque risolte dal C.T.U. a vantaggio del Sig. Pt_1
Questa Corte, pertanto, nella sua libertà di apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ritiene di non doversi discostare dalle medesime.
Tuttavia, non può ignorarsi che il , proprio in ordine alla custodia Controparte_2 degli animali da basso cortile, aveva indicato come dovuto l'importo totale di € 8.600,00
(comprensivo di I.V.A., come si evince dalle Determinazioni Dirigenziali n. 2108 dell'11.10.2019 e n. 2787 del 30.12.2020), inferiore rispetto alla somma quantificata dal C.T.U., pari ad € 9.900,00 (I.V.A. esclusa). Si ritiene, allora, quanto agli oneri economici inerenti agli animali da basso cortile, che la domanda di rimborso dell'Amministrazione Comunale vada accolta nei limiti della cifra che era stata pretesa dalla medesima, ossia, giustappunto, € 8.600,00.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto in data
13.09.2023, il Sig. deve essere condannato a corrispondere al Parte_1 CP_2
la somma di € 28.361,00 (€ 4.225,50 per diritto di chiamata + € 828,36 per
[...] attività di carico/scarico dei veicoli + € 2.592,00 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i primi 30 giorni + € 20.715,14 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i giorni successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022) oltre I.V.A. sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00, già comprensiva dell'I.V.A., a titolo di spese di custodia degli animali da basso cortile, il tutto oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.
Atteso il parziale accoglimento dell'impugnazione, questa Corte è chiamata a procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Posto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, a condizione che ricorrano gli pagina 14 di 16 altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un. civ., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061) e che la riduzione dell'importo, originariamente riconosciuto a favore del , all'esito del presente giudizio di appello, non può Controparte_2 comunque reputarsi irrilevante o trascurabile, questa Corte ritiene di dover compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, posto che tanto in primo quanto in secondo grado l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate;
escluso il compenso per la fase istruttoria e metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e nella contumacia di . Parte_1
Quanto alle spese della C.T.U., le stesse, come già liquidate con decreto emesso il
17.09.2025, sono da porsi, in via definitiva, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna, dovendosi considerare, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta dal (seppur per un importo inferiore rispetto a quello Controparte_2 oggetto della condanna da parte del giudice di prime cure) e, dall'altro, che l' si è limitata ad offrire in comunicazione le determinazioni Controparte_1 dirigenziali con impegno di spesa e i visti di regolarità contabile, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare la congruità delle somme richieste, così rendendo pur sempre necessario lo svolgimento di apposite operazioni peritali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello come in atti proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa Parte_1 dal Tribunale di Grosseto in data 13.09.2023 a definizione del giudizio n. R.G. 727/2022, che così riforma:
- CONDANNA per le ragioni di cui in motivazione, a corrispondere Parte_1 all' la somma di € 28.361,00 oltre I.V.A. Controparte_1 di legge sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00 (I.V.A. inclusa), il tutto oltre interessi al tasso legale calcolati a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
pagina 15 di 16 - COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- CONDANNA al pagamento, a favore dell' Parte_1 Controparte_1
, dei restanti 2/3 che liquida, per quanto riguarda il giudizio di primo
[...] grado, in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, in € 3.330,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- PONE le spese della C.T.U., come già liquidate con decreto emesso il 17.09.2025,
a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Istruttore/estensore
Dott.ssa EL IA
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