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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1466/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430331 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava un avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione
e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativamente agli anni dal 2018 al 2023 per complessivi € €. .11.788,00 compreso sanzioni e interessi La parte impugnando l'atto eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva poichè la stessa aveva locato l'immobile dal 01.01.2019 al 31.12.2020 alla Società_1 SRL , con contratto di locazione del 01.01.2019 regolarmente registrato in data 16.01.2019 Ufficio Territoriale di Tivoli cessato alla data del 31.12.2020 come da ricevuta di risoluzione allegata. Nel periodo che andava dal 01.02.2022 al 30.06.2023 aveva affittato ad altro soggetto come da contratto del 01.02.2022 regolarmente registrato il 11.04.2022 e cessato alla data del 30.06.2023. Nei periodi in cui il locale non era stato affittato, lo stesso era rimasto chiuso e non alimentato da utenze, ed inidoneo a produrre rifiuti. Eccepiva altresì la prescrizione delle contestate annualità Tari 2018 e del primo semestre di imposta del 2019 per superamento del quinquennio rispetto alla ricezione dell'avviso di accertamento impugnato, notificato il 23 ottobre 2024.
Concludeva in via principale per l'annullamento dell'atto o in via subordinata al pagamento di quando riconosciuto in via giudiziale Il Comune non si costituiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso vada parzialmente accolto per i motivi di cui appresso Va premesso come in base a quanto disposto dall'art.1 comma 642 della legge 147/2013 “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.”
Quindi il presupposto della TARI è legata al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma pone in capo al possessore o al detentore l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di eventi che fanno venir meno il possesso o la detenzione del bene, a cui è collegata la legittimazione passiva del soggetto in ordine al pagamento della tassa, tale evento deve essere comunicato al Comune al fine di evitare di essere sottoposto ad imposizione fiscale. Fatta tale premessa la parte ha dato prova di aver dato in locazione il bene per il periodo dal 1.1.19 al 31.12.2020 e poi dal 1.2.2022 al 30.6.2023, poiché all'art.1 comma 642 della legge 147/2013 citato viene prevista una coobligazione solidale “In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria” ma la coobligazione non è prevista tra possessore e detentore, in questi casi il soggetto passivo del tributo non può essere il possessore ovvero il proprietario, ma solo l'inquilino quale detentore per cui l'accertamento deve essere annullato parzialmente per i periodi riferiti ai contratti di affitto ovvero 1.1.2019 -31.12.2020 e 1.2.2022 al 30.6.2023 Mentre restano a carico del ricorrente tutto il 2018; il 2021 il semestre luglio –dicembre 2023 poiché trattando di omessa dichiarazione il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata, quindi per il 2018 il termine è iniziato a decorre dal 2019, per il 2021 dal 2022 e per il semestre
2023 nel 2024. Nessun prescrizione, quindi era maturata al momento della notifica dell'atto nel 2024, neppure per l'anno 2018. Nel 2020, inoltre, a causa del covid ai sensi dell'art 67 del D. L n. 18/2020, è stata prevista la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di prescrizioni per le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma
4 del medesimo articolo aveva altresì stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 212/2000, l'articolo 12 comma 1^ e 3^ del D. Lgs 159/ 2015. La Corte di
Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. – 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione.
Quindi, la sospensione in discorso, si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni a tutte le annualità d'imposta dal 2015 al 2020. Di conseguenza l'omessa dichiarazione Tari anno 2018 il cui termine è iniziato a decorrere dal 31.12.2019 , la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 31.12.2024, ma causa della sospensione di 85 giorni la stessa è stata spostata al 26.3.2025. Altrettando priva di fondamento è tesi del ricorrente di non debenza del tributo per il periodo in cui non veniva affittato, in quando il locale sarebbe stato privo di allacci, situazione non provata documentalmente e che comunque non avrebbe potuto portare all'esenzione dell'imposta per mancata comunicazione al comune della richiesta di esenzione dall'imposta o di sua riduzione In conclusione il ricorso va parzialmente accolto con riferimento ai periodi in cui il bene è stato locato ovvero dal 1.1.19 al
31.12.2020 e dal 1.2.2022 al 30.6.2023 che va annullato integralmente. Mentre va confermato il recupero con riferimento all'anno 2018, 2021, e al secondo semestre del 2023, con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi da parte del Comune, qualora necessario. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti. Spese compensate Così deciso in Roma il
28.01.2026 Il Presidente relatore D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430331 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava un avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione
e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativamente agli anni dal 2018 al 2023 per complessivi € €. .11.788,00 compreso sanzioni e interessi La parte impugnando l'atto eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva poichè la stessa aveva locato l'immobile dal 01.01.2019 al 31.12.2020 alla Società_1 SRL , con contratto di locazione del 01.01.2019 regolarmente registrato in data 16.01.2019 Ufficio Territoriale di Tivoli cessato alla data del 31.12.2020 come da ricevuta di risoluzione allegata. Nel periodo che andava dal 01.02.2022 al 30.06.2023 aveva affittato ad altro soggetto come da contratto del 01.02.2022 regolarmente registrato il 11.04.2022 e cessato alla data del 30.06.2023. Nei periodi in cui il locale non era stato affittato, lo stesso era rimasto chiuso e non alimentato da utenze, ed inidoneo a produrre rifiuti. Eccepiva altresì la prescrizione delle contestate annualità Tari 2018 e del primo semestre di imposta del 2019 per superamento del quinquennio rispetto alla ricezione dell'avviso di accertamento impugnato, notificato il 23 ottobre 2024.
Concludeva in via principale per l'annullamento dell'atto o in via subordinata al pagamento di quando riconosciuto in via giudiziale Il Comune non si costituiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso vada parzialmente accolto per i motivi di cui appresso Va premesso come in base a quanto disposto dall'art.1 comma 642 della legge 147/2013 “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.”
Quindi il presupposto della TARI è legata al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma pone in capo al possessore o al detentore l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di eventi che fanno venir meno il possesso o la detenzione del bene, a cui è collegata la legittimazione passiva del soggetto in ordine al pagamento della tassa, tale evento deve essere comunicato al Comune al fine di evitare di essere sottoposto ad imposizione fiscale. Fatta tale premessa la parte ha dato prova di aver dato in locazione il bene per il periodo dal 1.1.19 al 31.12.2020 e poi dal 1.2.2022 al 30.6.2023, poiché all'art.1 comma 642 della legge 147/2013 citato viene prevista una coobligazione solidale “In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria” ma la coobligazione non è prevista tra possessore e detentore, in questi casi il soggetto passivo del tributo non può essere il possessore ovvero il proprietario, ma solo l'inquilino quale detentore per cui l'accertamento deve essere annullato parzialmente per i periodi riferiti ai contratti di affitto ovvero 1.1.2019 -31.12.2020 e 1.2.2022 al 30.6.2023 Mentre restano a carico del ricorrente tutto il 2018; il 2021 il semestre luglio –dicembre 2023 poiché trattando di omessa dichiarazione il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata, quindi per il 2018 il termine è iniziato a decorre dal 2019, per il 2021 dal 2022 e per il semestre
2023 nel 2024. Nessun prescrizione, quindi era maturata al momento della notifica dell'atto nel 2024, neppure per l'anno 2018. Nel 2020, inoltre, a causa del covid ai sensi dell'art 67 del D. L n. 18/2020, è stata prevista la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di prescrizioni per le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma
4 del medesimo articolo aveva altresì stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicava la sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 212/2000, l'articolo 12 comma 1^ e 3^ del D. Lgs 159/ 2015. La Corte di
Cassazione con la sentenza 1630/2025 ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale 8.3. – 31.5. dell'anno 2020, ma anche alle altre attività, determinando così un differimento della scadenza ordinaria dei termini per la stessa durata della sospensione.
Quindi, la sospensione in discorso, si estende a tutte le annualità ancora pendenti a tale data, con una conseguente estensione della proroga di 85 giorni a tutte le annualità d'imposta dal 2015 al 2020. Di conseguenza l'omessa dichiarazione Tari anno 2018 il cui termine è iniziato a decorrere dal 31.12.2019 , la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 31.12.2024, ma causa della sospensione di 85 giorni la stessa è stata spostata al 26.3.2025. Altrettando priva di fondamento è tesi del ricorrente di non debenza del tributo per il periodo in cui non veniva affittato, in quando il locale sarebbe stato privo di allacci, situazione non provata documentalmente e che comunque non avrebbe potuto portare all'esenzione dell'imposta per mancata comunicazione al comune della richiesta di esenzione dall'imposta o di sua riduzione In conclusione il ricorso va parzialmente accolto con riferimento ai periodi in cui il bene è stato locato ovvero dal 1.1.19 al
31.12.2020 e dal 1.2.2022 al 30.6.2023 che va annullato integralmente. Mentre va confermato il recupero con riferimento all'anno 2018, 2021, e al secondo semestre del 2023, con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi da parte del Comune, qualora necessario. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti. Spese compensate Così deciso in Roma il
28.01.2026 Il Presidente relatore D.ssa Roberta Pia Rita Papa