Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NONF 3333/ 02 LA CORTE SU REM DOLASSAZIONE Oggetto connet meluvnew SEZIONE SECONDA CIVILE edpatice etelazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Rafaele R.G.N. 20115/99 CORONA Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere 21262/99 - Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere 22887/99 - Cron. 7713 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Rep. 862 ha pronunciato la seguente Ud.03/12/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA AL O' GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato TITTA CASTAGNINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MOLIN, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DICASSAZIONI UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio TO SILVESTRO, TO AN, ON NT, AL Sig. SOLE 24 ORE per diritti € 6,20 ON AN, ON EN, ON NI;
it 7 MAR 200 IL CANCELLIERE
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 21262/99 proposto da: EVARI 2001 TO AN, per sè e quale procuratore di ON 1631 NT e ON EN, ON AN, ON -1- NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchèchè
contro
TO SILVESTRO, AL O' GI;
intimati e sul 3° ricorso n 22887/99 proposto da: TO SILVESTRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che lo difende unitamente all'avvocato NATALINO MANENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
O' GI, TO AN quale procuratore di AL ON NT e ON EN, ON AN, ON NI;
intimati avverso la sentenza n. 1549/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 AL Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
-2- udito l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI Maria Teresa, difensore del resistente EN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n° 22887/99 e il rigetto degli altri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale, assorbito il 3°, rigetto del 2°,4°,5° motivo. Per il ricorso TO: accoglimento 1° motivo assorbito il 2°, rigetto 3-4-5-6-7. Ricorso relativamente al vizio di condizionato: accoglimento motivazione. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto preliminare del 20 marzo 1978, IG DA Bo prometteva di vendere a VI BO (o a persona da quest'ultimo nominata) un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.700, con annessa licenza edilizia per la costruzione di cui fondazionifabbricato ad uso abitazione, le erano già edificate, pattuendo quale corrispettivo della vendita la somma di lire 3.000.000 e la costruzione su altro terreno del DA Bo di un piccolo fabbricato rurale. t Con contratto preliminare del 2 ottobre 1978, VI BO prometteva di vendere a ST SE la casa a rustico, da lui eretta sull'appezzamento di terreno promessogli in vendita AL DA Bo, assicurando la conformità del fabbrica- to alla relativa licenza edilizia e pattuendo quale corrispettivo della vendita la somma di lire 60.000.000, di cui lire 5.000.000, versate alla sottoscrizione del preliminare, lire 25.000.000, da versarsi alla stipula del contratto definitivo, prevista per il 31 ottobre 1978, e lire 30.000.000, da corrispondersi entro sei mesi. Con citazione del novembre 1980, ST Semenza- to conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di in via Venezia, VI BO e IG DA Bo e, principale, ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedeva proprietà che si trasferisse a suo favore la dell'immobile promesso in vendita, giusta contratto preliminare del 2 ottobre 1978, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni consequenti al ritardato trasferimento della proprietà del bene. VI BO si costituiva e resisteva alle pretese avversarie, deducendo che la mancata stipula del contratto definitivo, di cui al preli- minare concluso con il SE il 2 ottobre 1978, dipendeva essenzialmente ALl'ingiustificato rifiuto del DA Bo di stipulare il contratto definitivo, di cui al precedente preliminare del 20 marzo 1978. In via riconvenzionale, poi, formulava più domande: nei confronti del SE, perché si dichiarasse risolto per inadempimento dello stesso SE il preliminare del 2 ottobre 1978, tra loro concluso, 0, subordinatamente, perché il SE venisse condannato a pagare la somma di lire 25.000.000, oltre accessori, quale saldo del pattuito prezzo di vendita dell'immobile; nei confronti del DA Bo, perché ex art. 2932 C.C. si trasferisse in suo favore la proprietà dell'immobile promesso in 5 vendita, di cui al preliminare tra loro concluso il 20 marzo 1978, con condanna dello stesso DA Bo a pagargli i lavori extra contratto, eseguiti a sua favore, nonché a risarcirlo dei danni subiti e a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto al SE. IG DA Bo si costituiva e resisteva alle doman- de, contro di lui proposte, contestando preliminar- mente la legittimazione attiva del SE quanto alle pretese avanzate in ordine al preliminare del 20 marzo 1978. In via riconvenzionale, poi, chiedeva che si dichiarasse risolto per inadempimento del BO il preliminare del 20 marzo 1978, tra loro concluso, con condanna dello stesso BO al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza del 9 marzo/26 maggio 1993, il Tribu- nale di Venezia rigettava tutte le domande e compensava le spese di lite. Le parti interponevano gravame: ST Semenza- in via principale;
IG DA Bo e VI to, BO, in via incidentale. Con sentenza del 14 luglio/1° ottobre 1998, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, così disponeva: "a) in esecuzione del contratto preliminare 20/3/78, dichiara trasferito da DA Bo IG (nato a [...] il [...]) a BO VI e per esso ai suoi eredi ET NC, BO TO, BO TE, BO IL e BO CA, l'immobile così censito al N.C.T.: comune di Venezia, sez. Zelarino f. 7 mapp. 176 (ex mapp. 29/H e 29/M) di ha 1.11.60 con la sovrastante costruzione;
b) in esecuzione del contratto preli- minare 2/10/78, dichiara trasferito da BO VI (nato a [...] il [...]) e per esso dai suoi eredi ET NC, BO TO, BO TE, BO IL e BO CA, a Semen- zato ST (nato a [...] il [...]) l'immobile così censito al N.C.T.: comune di Venezia, sez. Zelarino f. 7 mapp. 176 (ex mapp. 29/H e 29/M) di ha 1.11.60 con la sovrastante casa di abitazione, annessi e pertinenze tutte;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. di Venezia la trascrizione della presente sentenza;
d) pone a carico del SE il pagamento agli eredi di BO VI residuo prezzo pari alla somma di £. 25.000.000, con gli interessi ALla data odierna al saldo;
e) condanna il DA Bo a pagare al Semen- zato la somma di £.
5.652.790 oltre Ivà e interessi f complessivi annui dell'8 per cento AL 7/11/81 al 15/12/90 ed al tasso legale AL 16/12/90 al saldo;
f) rigetta ogni altra domanda.." Per la cassazione di tale sentenza, IG AL Bo ha proposto ricorso in forza di cinque motivi. NC ET e TO, TE, IL e CA BO hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale, in forza di sette motivi. ST SE ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale condizionato, in forza di un unico motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso principale di IG DA Bo espone cinque motivi. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente censura la Corte di merito: a) per aver inopinatamente ritenuto che i due contratti preliminari del 20 marzo e 2 ottobre 1978, pur distinti nei soggetti e nell'oggetto, fossero invece "sovrapponibili”, 8 così che alla esecuzione specifica del primo contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., conseguis- se automaticamente l'esecuzione specifica del secondo;
b) per avere, in esecuzione del contratto preliminare del 20 marzo 1978, trasferito da esso ricorrente agli eredi del BO un immobile con la sovrastante costruzione", la quale non esisteva al momento di quel contratto e, quindi, non aveva costituirne oggetto;
c) per avere, inpotuto esecuzione dello stesso contratto preliminare del 20 marzo 1978, trasferito agli eredi del BO l'intera area di proprietà di esso ricorrente di ha 1.11.60, quando invece oggetto di quel contratto e della relativa domanda di esecuzione specifica era un'area di ben più ridotte dimensioni, pari a mq.
1.700. violazione eCon il secondo motivo, denunciando falsa applicazione di legge, nonché vizi di motiva- zione, il ricorrente censura la Corte di merito, per avere inopinatamente ritenuto che il SE fosse legittimato a richiedere, come aveva richie- sto, * sentenza costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà da IG DA Bo a sé del terreno, con sovrastante casa di abitazione annessi e pertinenze". १ : Con il terzo motivo, il ricorrente muove censura analoga a quella svolta con il secondo motivo, ma sotto il più specifico profilo dello *stravolgimento" della volontà contrattuale delle parti, così come espressa nei due contratti preli- minari in questione, distinti nei soggetti, oltre che nell'oggetto, raffigurato da un fondo edifica- bile, quanto al primo contratto, e da una casa eretta su quel fondo, quanto al secondo. La Corte di merito, poi, a dire dei ricorrenti, essendo nell'impossibilità di dare atto delle dichiarazioni e allegazioni richieste ALl'art. 40, legge n. 47 del 1985, non poteva rendere la senten- impugnata, costituiva del trasferimento diza proprietà immobiliare. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizi di motiva- zione, il ricorrente censura la Corte di merito, per avere inopinatamente respinto la sua domanda di risoluzione del contratto preliminare del 20 marzo 1978, in forza del mero rilievo che ogni questione attinente gli illeciti amministrativi sollevata AL DA Bo è fuori del sinallagma contrattuale: il BO, infatti, si era impegnato, quale corrispet- tivo per l'acquisto del terreno edificabile, a costruire un edificio su altro fondo del DA Bo ed a pagargli la somma di £. 3.000.000”. Eppure, deduce il ricorrente, in sede di gravame, a mente delle conformi risultanze processuali (c.t.u. e produzioni documentali), si era precisato che la costruzione dell'edificio ad opera del BO, sul fondo promesso in vendita col preliminare del 20 marzo 1978, era stata realizzata in difformità della licenza concessa AL comune di Venezia, così illecitamente esponendo esso ricorrente, quale proprietario di quel fondo, non solo a responsabi- lità di ordine amministrativo e penale, ma anche ad essere obbligato a vendere un bene, potenzialmente soggetto a sanzione amministrativa, privo di sanatoria, con ulteriore incidenza negativa sul completamento dei lavori. Con il quinto motivo, infine, denunciando violazio- ne di legge, il ricorrente censura la Corte di merito, per averlo condannato (seppure con errore materiale nella indicazione del beneficiario: il SE in luogo degli eredi del BO) al pagamento del saldo dei lavori eseguiti extra contratto, pagamento questo- nient'affatto dovuto, inadempienza della controparte in ragione della contrattuali, e per di più alle obbligazioni richiesto per somma inferiore a quella liquidata in sentenza.
3. Il ricorso incidentale di NC ET e TO, TE, IL e CA BO, eredi di VI BO, espone sette motivi. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la Corte di merito perché, in violazione di legge, avrebbe accolto una domanda mai proposta in causa: quella di esecuzione specifica del contratto preliminare del 2 ottobre 1978. A dire dei ricorrenti, infatti, il SE, promissario acquirente di quel contratto prelimina- re, concluso con il BO, si era limitato a chiedere sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile, oggetto dello stesso contratto, AL DA Bo ad esso SE, ipotizzando il che era stato assentito ALla pronuncia di primo grado, poi riformata- che il detto contratto equivalesse alla nomina del terzo, di cui al precedente contratto preliminare del 20 marzo 1978, concluso tra il DA Bo e il BO. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la Corte di merito, per avere disposto il trasferi- in favore del SE, aimento dell'immobile 12 sensi dell'art. 2932 c.c., nonostante questi avesse illegittimamente condizionato l'offerta di eseguire la sua prestazione di pagamento del residuo prezzo di vendita, peraltro mai corrisposto, alla conse- guita conformità di quel bene al relativo progetto di edificazione, che inopinatamente assumeva dovuta AL BO. Peraltro, a dire dei ricorrenti, la Corte di merito non aveva esposto alcuna motivazione sulla questio- ne in oggetto, sollevata in sede di gravame. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la Corte di merito, per non aver dato alcuna apprezza- bile motivazione in ordine alle questioni, pur sollevate in sede di gravame, sul fatto che il SE, promissario acquirente, cui era stato anticipatamente consegnato l'immobile promesso in vendita, aveva "operato una totale trasformazione degli interni e quindi della destinazione d'uso dell'immobile per fatto dell'acquirente, comportan- ti l'impossibilità di ottenere l'abitabilità e, quindi, un aliud pro alio che legittima la risolu- zione contrattuale ex 1453-1476-1477 C.C. (e ciò argomentandosi ex Cass. 5/11/1990 n. 10616) e/o il grave inadempimento e/o l'eccezione di inadempimen- to..". 13 Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la Corte di merito, per avere violato la disposizione avendo riconosciuto che glidell'art. 1499 C. C., interessi sul residuo e non ancora corrisposto prezzo di vendita dell'immobile decorressero soltanto ALla data della sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C., e non già anteriormente, come invece dovuto, in ragione della pacifica consegna anticipata di quel bene al promissario acquirente. Con il quinto motivo, denunciando violazione di legge e vizi motivazione, i ricorrenti censurano la Corte di merito, per avere rigettato la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti del DA sul mero rilievo che "..danni conseguenti BO, all'inadempienza del DA Bo non sono stati prova- ti", senza però avvedersi del contestuale rigetto riconoscimento dei frutti della domanda "di sull'importo di lire 25.000.000 loro dovuti come saldo prezzo AL SE fin AL 1981". Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la Corte di merito, per aver omesso di motivare il perché del rigetto della domanda di *manleva- rivalsa", che essi ricorrenti aveva proposto nei confronti del DA Bo. Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti censu- 14 rano la Corte di merito, per avere compensato tra essi ricorrenti e il DA Bo le spese dei due gradi di giudizio, senza alcuna motivazione e senza tenere conto che anche le domande principali nei suoi confronti erano state accolte e che invece erano state rigettate le sue eccezioni ed opposi- zioni".
4. Il ricorso incidentale condizionato di ST SE espone un unico motivo. Con unico mezzo, condizionato, il ricorrente censura la Corte di merito, per avere rigettato, in violazione di legge e senza alcuna motivazione, la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., che esso ricorrente aveva espressamente rivolto anche nei confronti del DA Bo. La Corte di merito, infatti, avrebbe accolto la sua domanda, limitatamente alle pretese avanzate nei confronti del BO, senza esprimere alcuna argomentazione su tale limite e senza tenere conto "che -stanti le prospettazioni del BO e le correlative conclusioni (rassegnate nello scritto di costituzione di primo grado) - si era verificata, come esattamente osservato dai primi Giudici, l'ipotesi di situazione processuale caratterizzata ALla domanda giudiziale -del promissario e del 15 terzo di conseguire, nei confronti del promittente venditore, l'esecuzione specifica del preliminare".
5. Ritiene il collegio che la censura di contrad- dittorietà della sentenza, prioritaria sul piano logico, formulata con il primo motivo del ricorso principale, sia meritevole di accoglimento. Ed invero, la sentenza impugnata, pur partendo ALla premessa della conclusione di due successivi contratti preliminari di compravendita, aventi ad oggetto beni diversi, il primo -quello del 20 marzo 1978 tra il DA Bo e il BO- relativo ad un appezzamento di terreno di mq. 1.700, munito di licenza edilizia per la costruzione di un edificio ad uso abitazione, le cui fondazioni erano già edificate, e il secondo quello del 2 ottobre 1978 tra il BO e il SE- relativo alla casa eretta a rustico su quell'appezzamento di terreno, in base alla citata licenza edilizia, ha incoeren- temente disposto, poi, nei termini innanzi riporta- ti in narrativa, ai sensi dell'art. 2932 C.C., trasferendo AL DA Bo agli eredi del BO un fondo di ha 1.11.60 con la sovrastante costruzione, e dagli eredi del BO al SE lo stesso casa di abitazione, fondo con la sovrastante annessi e pertinenze tutte. 16 Tale contrasto tra motivazione e dispositivo, quanto ad individuazione degli stessi beni, oggetto dei contratti preliminari, cui si è data esecuzione specifica, è tutt'affatto insanabile, non rinvenen- dosi alcuna spiegazione apprezzabile al riguardo, nel complessivo corpo della sentenza impugnata, che, quale pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., sostituendosi ai contratti definitivi che si sarebbero dovuti concludere, non poteva avere un contenuto diverso da quello previsto nei contratti preliminari. Essa sentenza, infatti, caratterizzata da singolare sobrietà argomentativa, anche con riguardo alle ulteriori questioni, allora sollevate ALle parti ed ora riproposte in sede di legittimità, sotto i profili di violazione o falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, non chiarisce alcunché sul punto, limitandosi (aggiuntivamente alla innanzi esposta premessa sul contenuto dei contratti preliminari) a precisare che, sul fondo promesso in vendita AL DA Bo, con annessa licenza edilizia per la fabbricazione di un edificio ad uso di abitazione, le cui fondazioni erano già esistenti, il promissario acquirente BO, giusta clausole contrattuali, aveva continuato la costruzione if dell'edificio, e che il SE, cui il BO aveva promesso in vendita quell'edificio eretto a rustico, lo aveva poi completato. Null'altro è precisato chiarito in ordine all'oggetto dei contratti preliminari in questione, sì che incoerente con la motivazione si presenta il dispositivo della sentenza. Per tanto, il primo motivo del ricorso principale è meritevole di accoglimento e tale accoglimento, determinante la cassazione della sentenza impugna- ta, assorbe tutti gli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, che involgono questioni dipendenti, fatta eccezione -però- per il quinto motivo del ricorso principale, che, afferen- te all'autonoma questione del compenso per lavori extra contratto tra il DA Bo e gli eredi del BO (il dispositivo della sentenza impugnata è, sul punto, viziato da mero errore materiale, essendo evidente AL tenore complessivo della pronuncia che agli eredi del BO e non al SE fosse dovuto il pagamento dei lavori in questione), va invece respinto. Il rigetto di tale motivo trova ragione nella palese genericità delle censure svolte AL ricor- rente, per quanto prive di più compiute precisazio- 18 ni sul contenuto della stessa domanda avversaria, che si sostiene accolta per somma superiore (lire 5.672.790) a quella originariamente richiesta (lire 2.643.385), in violazione dell'art. 112 c.p.c., quando invece la sentenza impugnata (in parte qua non censurata specificamente) indica come richiesta fin AL primo grado la somma liquidata di lire 5.652.790, e per quanto prive, altresì, di più specifici chiarimenti sulla inadempienza della controparte ovvero sulla irritualità delle indagini svolte AL consulente tecnico d'ufficio, che si sostiene avrebbero dovuto precludere l'accoglimento di quella stessa domanda. Ed invero, a fronte della disposta condanna del DA Bo al pagamento della somma di lire 5.652.790, con interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., per i lavori eseguiti AL BO extra contratto prelimi- nare del 20 marzo 1978, giusta domanda conforme e risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il intitolato "violazione dell'art. motivo in esame, e 1453 e segg. c.c.-impugnabilità della 112 c.p.c. sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c.", espone in particolare: "Tutiorismo difensivo impone di evidenziare come la Corte Veneta abbia, comunque, errato (incorrendo, perciò, nella violazione delle 19 . nell'accogliere la norme in rubrica indicate) per ipotesi, che domanda del BO (dandosi, quello del dispositivo sia un errore materiale) relativa al pagamento dell'importo di lire 5.652.790 per saldo lavori extracontratto. Anche qui vale (pure con riguardo all'erroneo riconosci- mento di interessi compensativi) l'exceptio inadim- plenti contractus. Se il SE era inadempien- te, non si vede che pretesa potesse questi avanzare nei confronti del DA Bo. Né che ristoro -a livello di interessi- poteva essergli riconosciuto se egli era inadempiente. In origine (comunque) la domanda prevedeva l'importo di L.
2.643.385 senza previsio- ne alternativa. E, perciò, sotto questo profilo, vi sarebbe, addirittura, vizio di ultrapetizione. Ancora (e conclusivamente, pure sotto il profilo del difetto di motivazione, connesso all'eccepito travisamento del fatto) il C.T.U. ha svolto un'indagine che non gli era stata affidata, essen- dogli unicamente richiesto di esprimersi sulla congruità delle somme esposte AL BO. Ma la sua risoluzione doveva essere, comunque, intesa in senso positivo e, proprio per questo, non poteva portare a condanna per un importo superiore a quello originariamente richiesto". Lo 6. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi di tutti i ricorsi, escluso il quinto e rigettato motivo dello stesso ricorso principale, deve disporsi la cassa- zione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Venezia, provvede- rà a nuovo esame del merito (escluso il punto relativo al sopraindicato pagamento dei lavori extra contratto) e regolerà le spese del giudizio 109T 123.11 di cassazione. 456T 61,97
P.Q.M.
08 TOT 191 accoglie il primoLa Corte, riuniti i ricorsi, motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti gli altri motivi sia del ricorso principale che dei ricorsi incidentali, ad eccezione del quinto motivo del ricorso principale, che rigetta;
in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Così deciso il 3 dicembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f1l cont est. Il presidente Таисено Хайв Трое IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna репти DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR. 2002 - IL CANCELLIERE C1