Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
L'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/1998, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 27/10/98
1. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Secondo L. CARMENINI Consigliere N. 1064
3. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " FR CARLETTI Consigliere N. 18464/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TI ES n. a Dolo il 26.6.1967 avverso la sentenza emessa in data 11.2.1998 dalla Corte di Appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
TI FR veniva tratto al giudizio del Tribunale di Belluno per rispondere dei seguenti reati:
A) del reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 628, 1^ e 3^ comma n. I (in relazione a tutte e tre le ipotesi ivi previste) C.P. perché, travisato ed in concorso con altre persone allo stato non identificate, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva all'ufficio n. I di Belluno dell'Amministrazione PP. TT. dello Stato la somma di denaro di L. 73.148.000, minacciando il personale dell'ufficio con armi. Reato aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
Reato commesso in Belluno l'11 agosto 1995.
B) del rato di cui agli artt. 61 n. 2 e 81 2^ comma C.P. e gli artt. 2,4 e 7 della legge 895/67, perché illegittimamente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, utilizzata per commettere il reato di cui al capo precedente.
Reato commesso in Belluno l'11 agosto 1995.
C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 2^ comma, 110, 624 e 625 n. 2, 3 e 5 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), in concorso con altre persone allo stato non identificate, si impossessava delle autovetture tipo "FIAT UNO", targata BL 261513, intestata a Garna Meri, e "FIAT UNO" targata BL 217098, intestata a NE AR.
Reato commesso in Belluno l'11 agosto 1995.
D) del reato di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a sè un ingiusto profitto, riceveva o comunque occultava presso la propria abitazione dieci moduli in bianco per assegni bancari, con numeri progressivi da 88392011 e 88392020, intestati al conto corrente n. 458677/P acceso da IP IT presso l'agenzia n. 6 di Padova della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, oggetto di un furto commesso in danno dell'intestataria il 26 settembre 1994 in Padova.
Reato accertato in Campolongo Maggiore (VE) il 28 febbraio 1996. Con sentenza del 7.3.1997 il Tribunale di Belluno riteneva l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) , c) e d) della rubrica e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione e L.
3.000.000 di multa.
Su impugnazione sia del P.M. che dell'imputato, la Corte di Appello di Venezia con decisione dell'11.2.1998, confermava la sentenza di I^ grado.
Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo i seguenti motivi:
- I - MANCANZA DI MOTIVAZIONE
La sentenza impugnata era del tutto carente di motivazione sia in relazione alle ragioni del rigetto delle istanze di remissione in libertà o di applicazione di misura cautelare meno restrittiva richieste dal ricorrente, sia riguardo al perché siano stati respinti i motivi d'appello in relazione al capo d'impugnazione sub D), fatto del tutto estraneo alla rapina e, quindi, al rilievo delle impronte digitali ed agli altri supposti indizi di colpevolezza citati nella sentenza de qua.
- II - VIOLAZIONE DI LEGGE
La Corte aveva anche rigettato la richiesta istruttoria del ricorrente, il quale aveva chiesto procedersi a perizia dattiloscopica anche a carico di due altre persone che, in relazione alla rapina per cui era processo, erano state tratte in arresto, come risultava da notizie di stampa acquisite agli atti. Essendo tale prova richiesta da ricorrente a discarico sui fatti posti a suo carico la stessa, ex art. 495 II comma C.P.P., doveva essere ammessa ex lege.
- III - TRAVISAMENTO DI UN FATTO ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE La Corte aveva ritenuto l'attività di prelievo delle impronte papillari un incombente processuale urgente, in quanto secondo i periti non esisterebbero tecniche scientificamente protocollate per la conservazione delle impronte. Tale affermazione era, peraltro, erronea ed aveva quindi portato la Corte ad un giudizio che si basava su di un fatto travisato.
Inoltre tale motivazione sull'urgenza era anche illogica in quanto l'assenza di tali asserite tecniche di conservazione era del tutto irrilevante poiché la salvaguardia delle impronte, in attesa della predisposizione degli incombenti necessari per procedere ex art. 360 C.P.P. poteva essere realizzata con accorgimenti certo non scientifici ma di fatto efficaci, quali la chiusura del locale (che di fatto è stato anche chiuso) e la transennatura della zona interessata o l'asportazione del pannello di vetro, che si sarebbe potuto conservare anche presso gli uffici della Procura. Pertanto la conclusione dell'urgenza dell'operazione di prelievo era illogicamente motivata.
IV - VIOLAZIONE DI LEGGE
Conseguentemente il prelievo avrebbe dovuto essere eseguito ex art.360 C.P.P., cosa che non era avvenuta. Ne discendeva la nullità di tale operazione compiuta dalla P.G. e dei relativi rilievi per violazione del diritto di difesa, come ampiamente motivato dal ricorrente negli atti difensivi del procedimento di secondo grado. - V - TRAVISAMENTO DEL FATTO
La Corte di Appello aveva affermato che il ricorrente avrebbe portato, il giorno della rapina, le maniche lunghe. Ciò non corrispondeva a quanto detto dai testimoni.
Ne discendeva, quindi, un travisamento del fatto presupposto, come emergeva dalle carte processuali, che aveva impedito alla Corte di Appello di apprezzare e valutare correttamente il senso logico del motivo d'impugnazione dedotto dall'appellante.
VI - VIOLAZIONE DI LEGGE
I due cellulari sequestrati al ricorrente non avevano alcuna attinenza con i fatti de quibus, in quanto non era emersa alcuna prova in questo senso. Fra l'altro uno di questi era intestato ed apparteneva alla ex convivente del ricorrente. Era del tutto illegittima, quindi, la loro disposta confisca. Tale conclusione valeva anche per il blocchetto di matrici di assegni sequestrata e per il restante materiale appartenente all'imputato. Per tali motivi il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è infondato.
Rileva preliminarmente questa Corte regolatrice che taluni motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento del fatto, vizio, viceversa, non più deducibile in questa sede di legittimità.
Passando all'esame del motivo principale con il quale si eccepisce la nullità, per violazione del diritto di difesa, della operazione di P.G. consistente nell'attività di prelevamento dell'impronte papillari (lasciati da un rapinatore sul vetro del banco dell'ufficio postale rapinato), rileva questo Supremo Collegio che la Corte territoriale ha correttamente escluso che detta operazione rientrasse tra gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., risolvendosi essa in una attività. non ripetibile ed urgente di natura meramente materiale rientrante, come tale, nella disciplina prevista dall'art. 354 2^ co. c.p.p. secondo cui. "se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1^ si alterino o si disperdino, o comunque, si modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di P.G. compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi o delle cose".
Rileva, in proposito, questa Corte che il rilevamento dell'impronte dattiloscopico-papillari costituisce senza ombra di dubbio una attività: a) meramente materiale non implicante un giudizio e/o una valutazione alcuna;
b) indifferibile ed urgente stante la naturale modificabilità e tendenza alla rapida dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto del prelievo;
c) irripetibile perché la scienza non prevede un iter per la conservazione dell'impronte e non esistono tecniche scientificamente protocollate al riguardo, trattasi, anzi, di irripetibilità in "re ipsa" atteso che il prelievo costituisce apprensione di parte del mondo fenomenico e, quindi, è ontologicamente modificabile.
Ne consegue che, esaurendosi tale operazione in una attività di mera ed obiettiva rilevazione da parte della P.G. di dati materiali diretta alla indifferibile conservazione delle tracce pertinenti al reato degli artt. 348 e 354 c.p.p., essa non può inquadrarsi nella nozione di "accertamento" di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., che presuppone una attività di carattere valutativo per di più su base tecnico-scientifica e che impone il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive.
Anche l'altro motivo di ricorso concernente la richiesta (disattesa) di perizia dattiloscopica anche a carico di altre due persone, è infondato.
Invero, la Corte, su istanza di parte, ha ammesso perizia dattiloscopico-papillare ponendo a raffronto le impronte papillari raccolte sul luogo con quelle dell'imputato i cui risultati, (che rendono praticamente inesistente il margine di errore in ordine alla reperibilità del dato dattiloscopico-papillare all'imputato), unitamente ad altre risultanze probatorie - tutte indicate e correttamente valutate (indicazioni dei testi, ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di cose atte al travisamento ecc.) - hanno reso, a giudizio della Corte di merito, ininfluente l'ulteriore accertamento richiesto.
Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato deducendosi inammissibili considerazioni di merito in ordine alla appartenenza dei ciclomotori sequestrati e confiscati e risultando il blocchetto di matrici di assegni sequestrato corpo di reato attesa la contestazione di ricettazione di dieci moduli in bianco di assegni bancari oggetti di furto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999