Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare, non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacché, da una parte, il decreto di rinvio a giudizio - pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, con particolare riferimento alle disposizioni degli artt.421 bis, 422 e 425,comma 3, cod.proc.pen. - non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice "de libertate" e dall'altra, l'inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio renderebbe di fatto irrimediabile, per tutto il corso del giudizio di primo grado, l'errore eventualmente commesso dal giudice nel ritenere sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, con grave disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato il quale sia stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art.550 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 12845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12845 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 27/02/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 828
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 036061/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NDRECA FRAN N. IL 19/08/1972
avverso ORDINANZA del 11/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO sentite le conclusioni del P.G. rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato la misura custodiale a NDRECA FRAN, indagato per omicidio premeditato, tentato omicidio e porto di un coltello e che, resosi latitante, è stato arrestato all'estero ed estradato.
Con ordinanza 7-6-2001 dello stesso G.I.P. è stata respinta la richiesta di revoca della misura coercitiva e, sull'appello del difensore, il Tribunale di Milano con ordinanza 11-7-2001 ha confermato il provvedimento impugnato ritenendo, per un verso, che la riforma legislativa di cui alla L. 479/99 esclude il verificarsi di una carenza investigativa che il G.U.P. non sia tenuto a colmare e che il provvedimento di rinvio a giudizio non sia del tutto equiparabile all'accertamento della gravità indiziaria, sicché resta successivamente preclusa la possibilità di discutere sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Per altro verso, la norma intertemporale di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge n. 63/2001 non prevede affatto l'inutilizzabilità retrattiva delle dichiarazioni eteroaccusatorie, acquisite prima del vigore della novella, in riferimento ad un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, bensì obbliga il P.M. a rimuovere l'esame del soggetto che ha fatto le suindicate dichiarazioni solo ai fini della relativa utilizzabilità nella sede dibattimentale, secondo la disciplina prevista dall'art. 197 bis c.p.p. introdotto proprio con la citata L. n. 63.
Nè va omesso di rilevare che, comunque, nel caso in esame il P.M. in data 22-6-2001 ha rinnovato l'atto dell'interrogatorio di LE ST con le vigenti modalità indicate dall'art. 64 del codice di rito, prima del rinvio a giudizio di EC Fran.
Ha proposto ricorso il difensore di quest'ultimo censurando la ritenuta preclusione della gravità indiziaria in materia cautelare dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, in aperto contrasto col "dictum" del giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 71/96). Non condivide, poi, l'interpretazione del Tribunale sulle finalità dell'art. 64 cit. proiettate solo in direzione dell'acquisizione della prova nella fase dibattimentale, nonché l'assunto che il P.M., in base alla disciplina transitoria di cui al secondo comma del citato art. 26, possa rinnovare l'esame del dichiarante superando il limite previsto dall'art. 430 c.p.p., violato nel caso in esame. In conclusione, essendo inutilizzabile la dichiarazione accusatoria del AJ, non essendo stato sentito Menga Agim con le nuove modalità ed essendo stato dichiarato nullo dal G.U.P. l'accertamento autopico, cadono i presupposti del provvedimento cautelare, sicché s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella impositiva della misura.
Motivi della decisione
1. La questione giuridica controversa riguarda la preclusione in ordine alla preclusione in ordine alla valutazione dei gravi indizi. Sul punto la 2^ Sezione penale della Cassazione, con sentenza del 14- 11-2000 n. 5814, ha affermato il principio che, avendo perso la sentenza di non luogo a procedere i caratteri di provvedimento meramente processuale, il decreto di rinvio a giudizio costituisce una decisione, adottata da un organo giurisdizionale, che si sostanza in una valutazione positiva sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sì da precludere un riesame nell'ambito d'impugnative incidentali deliberate. L'art. 1 L. 8-4-93 n. 105 ha soppresso l'evidenza della causa di non luogo a procedere nell'art. 425 c.p.p., precludendo l'esame dei gravi indizi di colpevolezza dopo il rinvio a giudizio (tale è stato l'approdo giurisprudenziale, dopo un contrasto, con la sentenza delle Sezioni Unite 27-11-95 Liotta). È ben vero che la Corte Costituzionale (sent. 15-3-96 n. 71) ha dichiarato l'illegittimità - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la suindicata valutazione dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p., ma la riforma introdotta con la L. 16-12-99 n. 479 (con particolare riferimento agli artt. 421 bis, 422, 425 co. 3, tra gli altri) ha ampliato i poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare, prevedendo come causa di proscioglimento l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti, sicché tale potere di decisione ha assunto il carattere di un giudizio sull'azione penale non solo ai fini di ritenere l'idoneità o meno degli elementi probatori raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, con evidente parallelismo fra la sentenza emessa ex art. 425 e quella assolutoria dibattimentale ex art. 530 c.p.p.
2. Il Collegio non aderisce all'interpretazione data con la sentenza suindicata della 2^ Sezione, per le considerazioni che seguono. Le innovazioni legislative che hanno ampliato i poteri istruttori e decisori del giudice dell'udienza preliminare non superano le ragioni per le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto possibile valutare la gravità indiziaria cautelare anche dopo il rinvio a giudizio. Tuttora la sentenza di non luogo a procedere non contiene un apprezzamento del merito di tale incisività da ritenere per contrapposto che il decreto che dispone il giudizio si sostanzi in una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza, tale da precludere sul punto l'esame del giudice dell'impugnazione de libertate.
Anche la recente dottrina ha posto in risalto come detta sentenza conservi la sua natura processuale, non sviluppandosi, neppure sulla base del mutato quadro normativo (L. 479/99) secondo un canone decisorio di colpevolezza, ma perdurando ancora nell'alveo delibativo della idoneità degli elementi acquisiti in prospettiva degli sviluppi dibattimentali. La lettura e la ratio del terzo comma dell'art. 425 cit. esaltano tale carattere della pronuncia, con la previsione che il giudice emette sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisitivi risultino insufficienti, contraddittori o "comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", espressione quest'ultima che suggella l'inesistenza di una decisione di merito di spessore tale da potersi quasi sovrapporre alla pronuncia assolutoria dibattimentale. Il "proscioglimento" nell'udienza preliminare non comporta una valutazione in termini di responsabilità che solo la dialettica del giudizio di merito può assicurare in conseguenza della completa acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti: esso è sempre una valutazione negativa sull'idoneita di quanto acquisito a supportare l'accusa in dibattimento.
Una diversa interpretazione snatura la filosofia del "processo accusatorio", anticipando in sede di udienza preliminare un pre- giudizio sul merito: in tale sede, per quanto ampliato, pur ponendosi addurre elementi favorevoli alla difesa, il materiale che precisamente si valuta è costituito dagli elementi di accusa. Gli aumentati poteri del G.U.P. servono a rendere effettiva la funzione di filtro dell'udienza preliminare attraverso una valutazione più insicura, rispetto a quella prevista dall'originaria normativa e dalla successiva che ha espunto l'aggettivo "evidente", della necessità di celebrare il giudizio. Prova ne è che neppure dopo le recenti modifiche, legislative la sentenza di cui all'art.425 c.p.p. assurge a "giudicato" nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 652 c.p.p.) e in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.) o nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.). Resta esaltata, per contro, la natura del decreto che dispone il giudizio quale atto d'impulso processuale per giungere alla fase del giudizio.
3. A seguire l'orientamento che si critica si elude il sistema delle garanzie previste dalla Costituzione, nonché il dictum del giudice delle leggi che con la citata sentenza n. 71/96 ha ribadito il potere di controllo del giudice nel procedimento incidentale de libertate, con riferimento all'esame ed alla valutazione del quadro di gravità indiziaria, fino all'accertamento giurisdizionale della colpevolezza. Ove si attribuisce al provvedimento di rinvio a giudizio una valutazione di merito, in direzione della qualificata probabilità di colpevolezza dell'imputato, d'incisività tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi, conseguirebbe inevitabilmente l'inesistenza di rimedi esperibili in materia di libertà in quanto, non essendo impugnabile detto decreto e quindi restando preclusa ogni ulteriore valutazione della gravità indiziaria legittimamente l'applicazione o il mantenimento della misura coercitiva, la situazione cautelare resterebbe non rimediabile in caso di errore del giudice fino alla sentenza di primo grado, che nei dibattimenti complessi può giungere anche dopo vari mesi o qualche anno. E maggior sconcerto deriverebbe dal diverso trattamento riservato a chi è imputato di reati per i quali è previsto il passaggio obbligato dell'udienza preliminare ai fini del rinvio a giudizio rispetto all'imputato di reati per i quali, essendo prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 550 c.p.p.), nessuna preclusione deriverebbe ad un'immediata impugnazione cautelare.
Nè va sottaciuto che nessuna motivazione è prevista per il decreto che dispone il giudizio, sicché verrebbe meno ogni presidio di rapida protezione del diritto di libertà costituzionalmente tutelato (art. 13 Costit., v. anche art. 5 co. 4 Convenz. eur. dei diritti dell'uomo; art. 9 co. 4 Patto intern. sui diritti civili e politici e, tra l'altre, sentenza Corte Costit.
1-22 giugno 1998 n. 232). Senza omettere di porre in rilievo, altresì, le conseguenze che scaturirebbero dal mancato esperimento del riesame cautelare, rapido ed efficace mezzo di verifica giudiziale in contraddittorio a tutela di chi è colpito da misura cautelare personale e non ha (normativamente) avuto alcuna possibilità d'interloquire prima della relativa imposizione.
Non si ravvisa, dunque, un'automatica sovrapposizione tra decreto che dispone il giudizio e provvedimento de libertate in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario.
4. Corretto in tal senso il contrario assunto del giudice dell'appello cautelare, tuttavia il ricorso non è fondato. Nel rispetto della normativa interpersonale di cui al secondo comma dell'art. 26 L. n. 63/2001, derogatorio dei limiti di cui all'art.430 c.p.p in quanto impone al pubblico ministero, senza sbarramenti temporali (in tal senso anche la sentenza Sez. 1^ 8-3-2002 Pranno) di rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. ove (arg. ex art. 26 co. 3 cit.) le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari siano già acquisite al fascicolo per il dibattimento, nel caso in esame è stato rinnovato l'atto dell'interrogatorio del AJ che aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del ricorrente. Queste ultime, come emerge dall'ordinanza impugnata, si saldano riferito da" altre persone presenti ai fatti" e con le "risultanze delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria, quale l'importante rinvenimento a bordo dell'autovettura, utilizzata dagli aggressori per la fuga, dei documenti di cui identità di EC Fran"; sicché correttamente il Tribunale di Milano ha concluso per la persistenza della gravità indiziaria legittimamente ha permanenza della misura coercitiva.
Pertanto, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Si comunichi ex art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2002