Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 12/02/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
N. 3/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai magistrati:
dott. ER LM ON WE Presidente f.f. relatore dott. Massimo Agliocchi Consigliere dott.ssa Anna Zanella Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4934 del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale a carico di G. G. (c.f. OMISSIS), nato a [...] il OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento (pec: mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it), presso il cui Studio in via Calepina n. 75 a Trento è elettivamente domiciliato;
esaminati tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nell’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Gianluca Albo e l’avv. Maria Cristina Osele per il convenuto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura regionale ha citato in giudizio l’odierno convenuto, in qualità OMISSIS del Dipartimento OMISSIS dell'Università OMISSIS, contestandogli un danno di € 16.282,32 asseritamente causato all’Amministrazione di appartenenza in ragione della reiterata illegittima sottoscrizione di contratti di lavoro parasubordinato con la dipendente OMISSIS in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e con conseguente condanna dell'Università al pagamento di differenze retributive, risarcimento danni, interessi legali e maggior danno da svalutazione, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l'INPS.
2. Con comparsa di risposta depositata il 12 agosto 2025 il convenuto, nel ribadire le deduzioni difensive già rassegnate in fase preprocessuale, ha svolto difese nel merito. Tuttavia, manifestando l’interesse ad una immediata definizione del giudizio, ha preliminarmente chiesto di avvalersi del rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., mediante versamento dell’importo di € 4.884,70, corrispondente al 30% della pretesa attorea.
3. La Procura, con parere allegato dalla difesa alla comparsa di risposta, ha reso parere favorevole alla richiesta formulata non ravvisando un indebito arricchimento del convenuto e ritenendo congrua la somma offerta in un’ottica di deflazione dei giudizi.
4. All’udienza camerale del 12 novembre 2025 il difensore del convenuto ha insistito per l’accoglimento dell’istanza e il P.M. ha ribadito il proprio parere favorevole al rito abbreviato.
5. Con decreto di questa Sezione n. 2/2025, depositato il 13 novembre 2025, la richiesta di rito abbreviato è stata accolta ed è stata determinata la somma dovuta, ai fini della definizione del giudizio, nell’importo di € 4.884,70 a carico del convenuto; è stato stabilito il termine per il pagamento e per il deposito dell’originale della quietanza attestante l’avvenuto versamento, nonché fissata la data della camera di consiglio per la definizione del presente procedimento e l’assunzione dei provvedimenti consequenziali.
6. Con nota del 9 dicembre 2025 il difensore del convenuto ha depositato copia della contabile del bonifico effettuato e della ricevuta d’incasso della somma determinata con il ridetto decreto n. 2/2025 di questa Sezione.
7. All’odierna udienza in camera di consiglio il Pubblico Ministero, preso atto dell’avvenuto tempestivo pagamento, non si è opposto alla definizione del giudizio a spese compensate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
(A) Il codice di giustizia contabile ha introdotto, nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al rito ordinario, l’istituto processuale del rito abbreviato, cui ha attribuito una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’Erario.
In particolare, la disciplina di tale speciale rito è racchiusa nell’art. 130 del codice che introduce, quanto al primo grado, la possibilità del soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa di chiedere nella comparsa di risposta, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, la definizione alternativa del giudizio “mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
La ridetta disposizione (art. 130 cit., c. 4) esclude comunque espressamente l’ammissibilità di tale modalità di definizione del giudizio “nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”.
Nel caso l’istanza sia ritenuta ammissibile ed accoglibile il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell’entità del danno, con decreto in camera di consiglio determina la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, e quindi fissa la successiva udienza, sempre in camera di consiglio, per accertare “l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (art. 130 cit., c. 7).
Nell’ipotesi di omesso adempimento a quanto previsto nel decreto, il giudizio prosegue con rito ordinario (art. 130, c. 10), mentre ove il pagamento della somma determinata con il decreto sia ritualmente effettuato il Collegio “definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese” (art. 130, c. 8). La sentenza pronunciata in primo grado nelle forme del rito abbreviato non è impugnabile, per espressa previsione normativa (art. 130, c. 9).
(B) Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie in esame il Collegio ha ritenuto che si siano realizzate tutte le condizioni previste per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Invero, questa Sezione giurisdizionale con decreto n. 2/2025 ha determinato, per la definizione del giudizio, in € 4.884,70 la somma da versare dal convenuto in favore dell’Università OMISSIS nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del citato decreto e il convenuto ha tempestivamente provveduto al pagamento dell’importo, come emerge dalla nota di deposito altrettanto tempestivamente depositata dal difensore in data 9 dicembre 2025, corredate rispettivamente dalla contabile del pagamento effettuato e della ricevuta d’incasso della predetta somma.
Stante l’esatto adempimento nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito alternativo a quello ordinario, con le già ricordate conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.
(C) Le spese sono compensate stante la richiesta dell’istante e l’assenso del Pubblico Ministero alla compensazione (questa Sezione giurisdizionale, n. 76/2020; Sezione di Appello per la Sicilia, n. 37/2019; Sez. Giur. Veneto, n. 48/2019 e conformi).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4934 nei confronti del convenuto in epigrafe indicato ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile, per intervenuto pagamento della somma determinata con decreto collegiale n. 2/2025.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
| Il Pres. f.f. estensore | |
| (ER LM ON WE) |
f.to digitalmente
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12 febbraio 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente
DECRETO
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull’originale della presente sentenza, l’annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.
IL PRESIDENTE F.F.
(ER LM ON WE)
f.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 12 febbraio 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente
In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.
Trento, 12 febbraio 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente