CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2024, n. 14312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14312 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA . OD DR CO, nato a [...] il [...] CO BA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dal difensore dei ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14312 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28/06/2023, la Corte di appello di Milano rigettava le istanze di restituzione avanzate da OD DR CO e CO BA, con le quali si chiedeva la declaratoria di nullità dell sequestro operato dalla Guardia di Finanza in data 4.4.2023 sul saldo del c/c 104087933 (pari ad euro 30.240,63) accesso presso Unicredit ed intestato a CO BA (con il marito OD DR CO quale delegato ad operare) e la relativa confisca, nonchè la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna dell'OD nella parte relativa alla confisca, nel cui quadro era avvenuto il sequestro e la confisca del conto corrente bancario. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione OD DR CO e CO BA, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando, entrambi, un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per mancanza di motivazione. Argomentano che il provvedimento di confisca in estensione era illegittimo in quanto il conto corrente oggetto della misura ablativa non era mai stato oggetto di sequestro nè della confisca disposta in sede di merito ed era, comunque, nella titolarità esclusiva della ricorrente CO, estranea ad ogni attività delittuosa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericil:à della doglianza proposta. La Corte di appello, nel disattendere le censure qui riproposte, ha fatto corretto governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017, Rv.26934; Sez.3, n.20776 del 06/03/2014, Rv.2!59661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918); ha, inoltre, evidenziato come la confisca aveva legittimamente interessato un conto corrente, intestato alla CA ma sul quale 2 OD DR CO era delegato ad operare e che era stato oggetto nel tempo di flussi patrimoniali da parte del predetto. Rispetto a tali argomentazioni i ricorrenti propongono censure generiche, perchè prive di confronto critico con le argomentazioni in fatto ed in diritto della ordinanza impugnata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dal difensore dei ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14312 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28/06/2023, la Corte di appello di Milano rigettava le istanze di restituzione avanzate da OD DR CO e CO BA, con le quali si chiedeva la declaratoria di nullità dell sequestro operato dalla Guardia di Finanza in data 4.4.2023 sul saldo del c/c 104087933 (pari ad euro 30.240,63) accesso presso Unicredit ed intestato a CO BA (con il marito OD DR CO quale delegato ad operare) e la relativa confisca, nonchè la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna dell'OD nella parte relativa alla confisca, nel cui quadro era avvenuto il sequestro e la confisca del conto corrente bancario. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione OD DR CO e CO BA, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando, entrambi, un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per mancanza di motivazione. Argomentano che il provvedimento di confisca in estensione era illegittimo in quanto il conto corrente oggetto della misura ablativa non era mai stato oggetto di sequestro nè della confisca disposta in sede di merito ed era, comunque, nella titolarità esclusiva della ricorrente CO, estranea ad ogni attività delittuosa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericil:à della doglianza proposta. La Corte di appello, nel disattendere le censure qui riproposte, ha fatto corretto governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017, Rv.26934; Sez.3, n.20776 del 06/03/2014, Rv.2!59661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918); ha, inoltre, evidenziato come la confisca aveva legittimamente interessato un conto corrente, intestato alla CA ma sul quale 2 OD DR CO era delegato ad operare e che era stato oggetto nel tempo di flussi patrimoniali da parte del predetto. Rispetto a tali argomentazioni i ricorrenti propongono censure generiche, perchè prive di confronto critico con le argomentazioni in fatto ed in diritto della ordinanza impugnata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2024