Art. 65.
Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.
Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore piu' anziano di eta' fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.
Per gli avvocati e procuratori gia' ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terra' luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'art. 20 per la eleggibilita' a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.
Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.
Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore piu' anziano di eta' fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.
Per gli avvocati e procuratori gia' ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terra' luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'art. 20 per la eleggibilita' a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.