Articolo 12 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 settembre 1950
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Versione
15 luglio 1952
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del Testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 6.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 18 giugno 1952, n. 673 ha disposto (con l'art. 1) che "La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall' art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' aumentata di L. 500.000.000".
Entrata in vigore il 15 luglio 1952
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