CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 939/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' NT Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TTL2209990000191001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate presentava appello avverso la sentenza n. 1119/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, e contro il contribuente EREDITA' GIACENTE Resistente_1. I fatti: in data 24/11/2022 l'Avv. Difensore_1, quale curatore dell'eredità giacente dismessa dal signor Resistente_1, deceduto in data 7/05/2011, presentava – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 D. Lgs n. 346/1990 – la dichiarazione di successione identificata al n. 191 volume 9990. Tale dichiarazione è stata soggetta a liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Territoriale di
Torino 2 a mezzo avviso n. TTL/22/09990/000191/001, notificato in data 19/10/2023, contenente l'imposta di successione e l'omesso versamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva di
€ 2.397,90. Il curatore presentava ricorso ritenendo di non possedere la soggettività passiva d'imposta ex art. 36 D. Lgs. n. 346/1990. Nella medesima data del ricorso l'Eredità giacente vende un immobile a Torino, presente nell'attivo dell'asse ereditario. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
L' ufficio presentava appello a cui controdeduceva il contribuente.
In data 20/11/2025 l'ufficio presenta la proposta n. 500096/2025 con la quale : “Ai meri fini conciliativi del contenzioso, senza nulla riconoscere circa la debenza degli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, ferme le contestazioni della curatela sul difetto di legittimazione passiva in ordine all'obbligo tributario, a tacitazione delle pretese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino – portate dall'avviso di liquidazione n. TTL/22/09990/000191/001, il Curatore dell'Eredità NT si impegna a corrispondere l'importo di € 199,74 quale residuo attivo del conto corrente intestato alla procedura, già al netto delle spese di chiusura, così come autorizzato dal Giudice Tutelare in data 10.12.2025. Lo stesso curatore s'impegna altresì a rimborsare all'Ufficio l'importo di € 759,56, quali spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino n. 1119/01/2024, notificata in data 29/10/2024, provvedendo al relativo pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: conto corrente intestato ad Agenzia delle Entrate, codice IBAN
IT08Q0100004306RG0001317296, causale di versamento “205- restituzione spese di lite relative alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino n. 1119/01/2024”. Le parti concordano, infine, sulla compensazione delle spese di lite del giudizio RG 939/2024 pendente avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Piemonte, che verrà abbandonato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46
D. Lgs. 546/1992.”.
Propone quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 Dlgs 546/92 di conciliare la controversia precedentemente indicata nei termini che illustra analiticamente, con compensazione delle spese.
L'eredità giacente dichiara di accettare i termini e le modalità di pagamento del suddetto accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio, e sottoscrive la proposta dell'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la proposta di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d. leg. 456/92 da parte dell'ufficio, ed accettata dal contribuente, nonchè la volontà delle parti di abbandonare la lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D. Lgs. 546/1992, e ritenutola corretta ritiene di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 939/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' NT Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TTL2209990000191001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: si richiamano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate presentava appello avverso la sentenza n. 1119/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, e contro il contribuente EREDITA' GIACENTE Resistente_1. I fatti: in data 24/11/2022 l'Avv. Difensore_1, quale curatore dell'eredità giacente dismessa dal signor Resistente_1, deceduto in data 7/05/2011, presentava – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 D. Lgs n. 346/1990 – la dichiarazione di successione identificata al n. 191 volume 9990. Tale dichiarazione è stata soggetta a liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Territoriale di
Torino 2 a mezzo avviso n. TTL/22/09990/000191/001, notificato in data 19/10/2023, contenente l'imposta di successione e l'omesso versamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva di
€ 2.397,90. Il curatore presentava ricorso ritenendo di non possedere la soggettività passiva d'imposta ex art. 36 D. Lgs. n. 346/1990. Nella medesima data del ricorso l'Eredità giacente vende un immobile a Torino, presente nell'attivo dell'asse ereditario. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
L' ufficio presentava appello a cui controdeduceva il contribuente.
In data 20/11/2025 l'ufficio presenta la proposta n. 500096/2025 con la quale : “Ai meri fini conciliativi del contenzioso, senza nulla riconoscere circa la debenza degli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, ferme le contestazioni della curatela sul difetto di legittimazione passiva in ordine all'obbligo tributario, a tacitazione delle pretese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino – portate dall'avviso di liquidazione n. TTL/22/09990/000191/001, il Curatore dell'Eredità NT si impegna a corrispondere l'importo di € 199,74 quale residuo attivo del conto corrente intestato alla procedura, già al netto delle spese di chiusura, così come autorizzato dal Giudice Tutelare in data 10.12.2025. Lo stesso curatore s'impegna altresì a rimborsare all'Ufficio l'importo di € 759,56, quali spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino n. 1119/01/2024, notificata in data 29/10/2024, provvedendo al relativo pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: conto corrente intestato ad Agenzia delle Entrate, codice IBAN
IT08Q0100004306RG0001317296, causale di versamento “205- restituzione spese di lite relative alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino n. 1119/01/2024”. Le parti concordano, infine, sulla compensazione delle spese di lite del giudizio RG 939/2024 pendente avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Piemonte, che verrà abbandonato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46
D. Lgs. 546/1992.”.
Propone quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 Dlgs 546/92 di conciliare la controversia precedentemente indicata nei termini che illustra analiticamente, con compensazione delle spese.
L'eredità giacente dichiara di accettare i termini e le modalità di pagamento del suddetto accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio, e sottoscrive la proposta dell'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la proposta di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d. leg. 456/92 da parte dell'ufficio, ed accettata dal contribuente, nonchè la volontà delle parti di abbandonare la lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D. Lgs. 546/1992, e ritenutola corretta ritiene di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.