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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR US, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1392/ 2022 promosso da
, C.F. NELLA QUALITA' DI Parte_1 CodiceFiscale_1
TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA INDIVIDUALE elettivamente domiciliato in Corleone, Corso dei Mille n. 100, presso lo studio dell'Avv.
CO BO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Gioia giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende pag. 1 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura
dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione OI 000091331notificata in data 15.04.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 17.05.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000091331 notificata in data 15.04.2022
riferita all'atto di accertamento prot. N. 5502.02/05/2017.0038047 del CP_1
22.05.2017, emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma CP_1
di € 17.500,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n.
463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
pag. 2 Lamentava la nullità della ordinanza ingiunzione in ragione della circostanza che la notificazione del verbale di accertamento dell'illecito non era avvenuta nei confronti del ricorrente, l'estinzione e la prescrizione, il difetto di motivazione, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria,
prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
pag. 3 Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
L'art. 6 del citato decreto in ordine alle disposizioni applicabili fa espresso richiamo alle norme delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981
n. 689 e tra queste, nel caso che ci interessa, all'art. 14, comma 2, della L.
689/1981 che prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall'accertamento.
La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze n. 7641 del 22/03/2025, n. 7845
del 25/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025 (confermate dalla sentenza n. 9015/2025),
ha chiarito la decorrenza e la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, i Giudici di
Legittimità hanno fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4,
del D.lgs. n. 8/2016 che dispone: “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in pag. 4 illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. (…) 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”, distinguendo il caso in cui la trasmissione degli atti giudiziaria ci sia stata dalle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti.
In caso di trasmissione degli atti, il termine decorre dalla data effettiva di ricezione da parte dell' (Cass. 7845 del 25/03/2025); mentre in assenza di CP_1
trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' l'Istituto è tenuto a notificare la violazione entro 90 CP_1
giorni decorrenti dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
8/2016 (depenalizzazione) (Cass. n. 7641 del 22/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025).
Fatta questa distinzione, in ordine alla natura decadenziale del termine di 90
giorni, le citate pronunce hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria,
entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata pag. 5 trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Nel giudizio de quo, non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità
dell'opponente ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/2011, in quanto l' CP_1
non ha dato prova della legittimità del procedimento sanzionatorio,
evidentemente tardivo per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello
Stato Italiano.
Passando all'esame dei fatti di causa si rileva che, in mancanza di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica non essendoci prova agli atti che pendeva procedimento penale, il termine di 90 giorni entro cui l' CP_1
doveva notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali decorreva dal 06/02/2016.
Indubbia appare nel caso in oggetto, l'applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016,
pag. 6 per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita: “Nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ed invero, le violazioni contestate, di importo inferiore a € 10.000,00, sono riferite all'anno 2014 e sono state accertate dall' tutte entro il 2015 (cfr. CP_1
allegati , quindi, prima dell'intervenuta depenalizzazione. CP_1
Per quanto sopra il termine di 90 giorni decorreva dall'entrata in vigore del
D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016) ed era irrimediabilmente scaduto quando in data
02/05/2017 l' ha notificato l'atto di accertamento della violazione e, per CP_1
l'effetto, non poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la valenza interruttiva del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981,
l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata trovando applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
pag. 7 Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.865,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000091331 notificata in data
15.04.2022 nonché, quale atto presupposto l'accertamento della violazione prot. N. 5502.02/05/2017.0038047 del 22.05.2017 emessa dall' CP_1 CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti CO BO e Giuseppe Gioia.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
AR US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del pag. 8 decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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